1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine di rimozione rifiuti – Controinteressato – Soggetto denunciante – Non è tale
2. Enti e organi della p.A. – Rifiuti – Abbandono – Ordine di rimozione – Competenza – Dirigente – Sussistenza
3. Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Rifiuti – Abbandono – Ordine di rimozione – Destinatario – Proprietario del fondo – Imputazione a titolo di dolo o colpa – Necessità – Fattispecie
4. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Ordine di rimozione di rifiuti – Provvedimento vincolato – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Insussistenza
1. La semplice segnalazione dell’abbandono di rifiuti su un fondo di proprietà privata non vale ex se a far assumere al soggetto denunciante la qualità di controinteressato, in quanto l’esposto si atteggia quale semplice notizia per l’Amministrazione, che successivamente attiverà in piena autonomia i poteri che l’ordinamento le attribuisce in dipendenza del fatto segnalato.
2. Laddove la fattispecie relativa l’adozione di un ordine di rimozione rifiuti abbandonati non presenti i caratteri della contingibilità ed urgenza di cui agli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 D.Lgs. n. 267/00, deve ritenersi pertinente l’inquadramento della medesima nell’alveo degli atti e provvedimenti vincolati, rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, di per sè attribuita alla competenza dei dirigenti.
3. Ai fini dell’imputazione della responsabilità dell’abbandono di rifiuti in un fondo in capo al suo proprietario è necessaria l’individuazione della condotta del proprietario animata da dolo o colpa, quanto meno sub specie di colpa omissiva (nella specie, secondo il TAR, la colpa non potrebbe essere ragionevolmente esclusa, visto l’ampio quantitativo e le plurime tipologie di rifiuti abbandonati sul fondo da un considerevole lasso di tempo).
4. L’ordine di bonifica di un fondo sul quale siano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell’Amministrazione, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 21 octies la partecipazione al procedimento dell’interessato non sarebbe stata di per sè suscettiva di apportare un contributo istruttorio o decisorio tale da giungere ad un risultato dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
N. 00766/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2014, proposto da:
Patrick Finley Girondi, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Colavito, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Binetto, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, corso Cavour, n. 31;
nei confronti di
Associazione Rangers d’Italia, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Piscazzi e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari, via Calefati, n. 133;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza n. 4 prot. 1186 del 13 marzo 2014, emessa dal Comune di Binetto in data 14 marzo 2014 a firma del Professor Francesco Deninno, Responsabile del IV settore – Area Vigilanza, Ufficio di Polizia Locale, del Comune di Binetto, notificata il 15 aprile 2014, avente ad oggetto abbandono e deposito di rifiuti presso il fondo rustico in contrada Conche, foglio 10, particelle 316 e 317, e degli atti presupposti del processo verbale di accertamento per la violazione delle norme di cui al D.Lvo n. 152/2006 emessi dai Rangers d’Italia;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Binetto e della Associazione Rangers d’Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Rosa Colavito, Giuseppe Cozzi e Loredana Papa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 8 maggio 2014, Girondi Patrick Finley impugnava i provvedimenti in oggetto, a mezzo dei quali gli era stato ordinato di bonificare un fondo di sua proprietà , sito in agro di Binetto, contrada Conche, sul quale erano stati rinvenuti, in condizioni di abbandono, rifiuti di ogni genere, anche pericolosi.
In particolare, l’ordinanza n. 4, prot. n. 1186 del 13 marzo 2014 ordinava al predetto di bonificare l’area a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza stessa, preavvisando che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto con l’esecuzione in danno a norma di legge.
Insorgeva avverso detto provvedimento il ricorrente, sollevando plurimi motivi di gravame.
Veniva evidenziato, in primo luogo, il vizio di incompetenza del funzionario emanante l’ordinanza impugnata, in tesi sussistendo, sul punto, violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la medesima avrebbe dovuto essere emanata dal Sindaco del Comune di Binetto.
Si sottolineava, altresì, la violazione di legge per falsa, erronea ed omessa applicazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto, con carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta, non si era tenuto conto dell’assenza di profili di colpa in capo al ricorrente.
Da ultimo, si rilevava la violazione di legge per falsa, erronea ed omessa applicazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, in relazione agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, oltre che in relazione alla ritenuta violazione dei principi del giusto procedimento, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’interessato, non essendo stato possibile, di conseguenza, fornire alcun apporto partecipativo da parte del medesimo.
Con atto di costituzione e controricorso pervenuto in Segreteria il 23 maggio 2014, si costituiva in giudizio l’Associazione Rangers d’Italia – Sezione Puglia, chiedendo in via pregiudiziale la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
Con memoria difensiva di costituzione pervenuta in Segreteria il 24 maggio 2014, si costituiva il Comune di Binetto, contestando, nel merito, punto per punto gli argomenti di ricorso così come introdotti.
Preliminarmente ed in rito, deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Associazione Rangers d’Italia – Sezione Puglia.
Dall’analisi degli atti e documenti di causa, emerge l’assenza di alcuna intrinseca qualità di controinteressata, ai fini del presente giudizio, in capo alla detta Associazione.
I Rangers d’Italia sono stati coinvolti nella presente fattispecie in quanto, in data 29.10.2013, hanno stilato il processo verbale prot. n. 199 di accertamento e/o segnalazione di violazione di norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 – peraltro sporto nei confronti di ignoti – per abbandono su fondo rustico in agro di Binetto, contrada Conche, di rifiuti di vario genere, anche pericolosi.
Il Consiglio di Stato, sul punto, ritiene che la semplice segnalazione non vale ex se a far assumere al soggetto denunciante la qualità di controinteressato, in quanto l’esposto si atteggia quale semplice notizia per l’Amministrazione, la quale successivamente attiverà in piena autonomia i poteri che l’ordinamento le attribuisce in dipendenza del fatto segnalato (cfr. inter alia Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127; Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7417; Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5411).
Ne consegue l’accoglimento della spiegata eccezione.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, dovrà essere respinto.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi quanto a chiare lettere evidenziato dalla giurisprudenza largamente prevalente in materia.
Non sussiste, infatti, il vizio di incompetenza del funzionario emanante, in quanto ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 “a decorrere dall’entrata in vigore del presente Testo Unico” (cioè dal 13.10.2000) “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I del Titolo III” (cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco) “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54”.
Pertanto, poichè la fattispecie in esame non rientra nell’ambito oggettivo delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli artt. 50, comma 5, e art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, essa va inquadrata nell’ambito degli atti provvedimentali vincolati, rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, di per sè attribuita alla competenza dei Dirigenti.
Si veda sul punto, inter plures, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 febbraio 2012, n. 730: “la competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base all’art. 192, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 spetti al dirigente e non al Sindaco, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all’art. 107, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267”.
Malgrado altra parte della giurisprudenza, a cui sembra aderire in particolare il T.A.R. Veneto (cfr. Sent. n. 1181/2013), ritiene che la competenza del Sindaco sancita dall’art. 192 D. Lgs. 152/2006 “prevalga” sulla disposizione dettata dall’art. 107 TUEL in forza del principio lex posterior specialis derogat anteriori generali, deve ritenersi preferibile l’impostazione sopra ricordata, in quanto non contenendo l’art. 192 D.Lgs. 152/2006 una deroga espressa al tradizionale criterio di riparto delle competenze delineato dal TUEL, si può ribadire la sussistenza della competenza del dirigente comunale nell’adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti, come sottolineato anche dalla più recente giurisprudenza occupatasi specificamente del problema (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 198).
Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, in esso si sostiene, in tesi, che il proprietario di un fondo sarebbe responsabile dell’abbandono di rifiuti sul medesimo solo nel caso in cui risulti a lui imputabile una condotta dolosa o colposa relativa al detto abbandono.
Sulla premessa di fondo che l’ordine di rimozione di rifiuti non integra pacificamente una ipotesi legale di responsabilità oggettiva, il requisito della colpa, quanto meno sub specie di colpa omissiva, non appare ragionevolmente potersi escludere, atteso che l’ampio quantitativo e le plurime tipologie di rifiuti abbandonati sul fondo del ricorrente non appaiono poter essere stati ivi lasciati in un breve arco di tempo.
Inoltre, l’aver omesso la recinzione del suolo o le doverose denuncie all’autorità (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 11 marzo 2008, n. 14747, sulla sussistenza della responsabilità colposa omissiva in un caso analogo) restituiscono un quadro – quanto meno – di colposo abbandono del detto fondo, con quanto ne consegue in punto di affermazione della sussistenza della responsabilità del ricorrente nel caso di specie.
Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ed il suo carattere viziante rispetto al provvedimento emanato.
àˆ notorio, tuttavia, che, in base all’art. 21 octies, secondo comma, L. n. 241/1990 “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l’ordine di bonifica di un fondo sul quale siano stati abbandonati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 1810), in relazione alla quale la partecipazione al procedimento dell’interessato non sarebbe stata di per sè suscettiva di apportare un contributo istruttorio o decisorio tale da giungere ad un risultato dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
Ne consegue la non annullabilità del provvedimento oggetto di impugnativa per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, di conseguenza, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Girondi Patrick Finley alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Binetto e della Associazione Rangers d’Italia, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, per ciascuna delle due parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)