Sanità  e farmacie –  Accreditamento – Trasferimento – Fusione per incorporazione –  Principio di successione universale – Legittimità 

E’ legittimo, prima facie, il provvedimento dirigenziale con il quale, in seguito ad una fusione per incorporazione, viene disposto il trasferimento delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti istituzionali poichè, a prescindere da ogni valutazione circa la natura interpretativa o innovativa della normativa regionale sopravvenuta (L.R. n. 45/2013), alla stregua dei principi generali la fusione per incorporazione non può non comportare una successione universale del soggetto incorporante nella posizione giuridica del soggetto incorporato.

N. 00345/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00634/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2014, proposto da:

Laboratorio Analisi Ginosino Dr. Reale – Dr. Latorre s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai, n. 43;

contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Semeraro, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; Regione Puglia;

nei confronti di
Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Abate Gimma, n. 94; Centro Medico di Riabilitazione; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione 27.02.2014 n. 42, pubblicata sul BURP n. 32 del 06.03.2014, con cui il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia ha “disposto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 2 e dell’art. 24, comma 5 ter, L.R. n. 8/2004, con decorrenza dalla data di produzione degli effetti della fusione, il trasferimento in favore della “Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – I.R.C.C.S.”, ¦. delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti istituzionali ¦ già  riconosciuti alla estinta “Fondazione Europea di Riabilitazione e Sport” ¦”, nonchè di ogni atto in essa richiamato e non conosciuto dal Laboratorio ricorrente;
– dell’eventuale contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.R., sottoscritto dalla Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – I.R.C.C.S. con la ASL TA e non conosciuto dal ricorrente;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – I.R.C.C.S. e di Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Pepe, per la ricorrente e avv. Franco Gagliadi La Gala, per la controinteressata;
 

Considerato che, anche a prescindere da ogni valutazione circa la natura interpretativa o innovativa della normativa regionale sopravvenuta (l.r. n. 45/2013), alla stregua dei principi generali la fusione per incorporazione non può non comportare una successione universale del soggetto incorporante nella posizione giuridica del soggetto incorporato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)