Sanità  e farmacie – Assegnazione nuovi sedi farmaceutiche – Diniego richiesta di riduzione sedi – Assenza fumus boni iuris – Legittimità 

Non ricorre il presupposto del fumus boni iuris e, pertanto l’istanza cautelare va rigettata, in relazione alla richiesta di riduzione immediata della sede farmaceutica venuta meno  (nella specie,  una farmacia del Comune di San Severo) nell’ambito delle farmacie neo istituite in esito al concorso straordinario indetto dalla Regione Puglia nel 2013, posto che la revisione del numero delle farmacie neo istituite non può prescindere da una lettura combinata con le restanti disposizioni e con la tempistica prevista  dalla stessa legge relativa all’espletamento del concorso.

N. 00341/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00622/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2014, proposto da:

Farmacia Ariano, Farmacia Carafa Snc della Dott.Ssa Lucia Rosaria Pia Carafa, Farmacia Centrale, Farmacia Fabrizi, Farmacia Fabiano, Farmacia Giuliani, Farmacia La Pietra, Farmacia Manzo Snc dei Dott.Ri Filomana e Attilio Manzo, Farmacia Moderna Snc dei Dott.Ri A. & C. Carafa, Farmacia Romano, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola A. Cintoli, Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Natalia Pinto in Bari, via Putignani N. 208;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso Maria Loreta Petrocelli in Bari, corso Vitt.Emanuele, 52; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. AOO-152/5022 del 23.04.2014, pervenuta in pari data, a firma del Dirigente Ufficio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza, Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  della Regione Puglia, con cui è stata respinta la richiesta di riduzione di una sede farmaceutica nel Comune di San Severo;
– di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi, ove occorra:
– la nota regionale prot. AOO-152/1752 del 11.02.2014, richiamata nel provvedimento di cui sopra e non conosciuta dalle ricorrenti;
– gli esiti del Tavolo Interregionale sulla Farmaceutica tenutosi il 28.01.2013, richiamati nel provvedimento di cui sopra e non conosciuti dalle ricorrenti;
e per l’accertamento
dell’obbligo della Regione Puglia e del Comune di San Severo, ognuno per quanto di propria competenza, di provvedere -prima della conclusione del concorso straordinario indetto dalla Regione Puglia con la determinazione dirigenziale n. 39 dell’1.02.2013 e dell’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche- alla dovuta riduzione di una sede farmaceutica nel Comune di San Severo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di San Severo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola A. Cintoli e Natalia Pinto, per la ricorrente, avv. Mario Carlino, per il Comune resistente e avv.ti Sabina O. Di Lecce e Mariangela Rosato, per la Regione;
 

Considerato che, ancorchè in sede di sommaria cognizione cautelare, non ricorre il presupposto del fumus boni jurus in relazione alla tempistica della revisione del numero delle farmacie neo istituite, atteso che la relativa previsione non può prescindere d una lettura combinata con le restanti disposizioni della stessa legge relative all’espletamento del concorso;
viste le sentenze adottate da questa sezione n. 588/2104 e 456/2014, il cui contenuto è condiviso dal Collegio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, di cui euro 1.000,00 in favore del Comune di San Severo ed euro 1.000,00 in favore della Regione Puglia.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)