1. Pubblico impiego – Concorso – Assunzione dirigenti regionali – Requisiti troppo specialistici – Assunzione per scorrimento – Richiesta di misura cautelare – Accoglimento
 
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Impugnazione procedura per assunzione incarichi dirigenziali – Temporaneità  degli incarichi – Sussistenza periculum in mora  

1. Va accolta l’invocata misura cautelare della sospensione degli atti d’indizione delle procedure concorsuali volte all’assunzione a tempo determinato di dirigenti nel caso in cui si prevedono requisiti per la partecipazione troppo specialistici (avuto riguardo, nella specie,  al conferimento degli incarichi di direzione dell’Ufficio di Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, nonchè di quello del Servizio Finanze), apparendo – sia pure a una sommaria delibazione della causa – non in linea con la normativa sulla dirigenza e con la natura manageriale che caratterizza tali figure.


2. Ove sia in gioco l’assunzione a tempo determinato presso la p.A.,  sussiste  il periculum in mora necessario per la concessione dell’istanza cautelare. 

N. 00347/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00493/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2014, proposto da:

Giuseppe Abbracciavento, Vito Amoruso e Maria Antonietta Illuzzi, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Fornari, 15/A;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Avagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 15 del 20 gennaio 2014;
– della determinazione dirigenziale n. 162 del 18 marzo 2014, non ancora pubblicata sul BURP;
ove occorra e, in ogni caso, nei limiti degli interessi (e dei diritti) dedotti dai ricorrenti a mezzo del presente gravame, di ogni altro provvedimento adottato dalla Regione Puglia e concernente l’indizione di procedure concorsuali volte all’assunzione di dirigenti ancorchè allo stato non conosciuto e con espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti;
di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
nonchè
per l’accertamento del dovere della Regione Puglia di coprire le posizioni dirigenziali attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente fino al 31.12.2016 nella quale sono inseriti gli odierni ricorrenti;
in via assolutamente subordinata, ove occorra e, in ogni caso nei limiti della giurisdizione del Giudice adito, per l’accertamento della sussistenza del diritto dei ricorrenti ad essere assunti dalla Regione Puglia;
nonchè per la condanna
della Regione Puglia al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dagli odierni ricorrenti in virtù dell’adozione dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. Michele Dionigi, per i ricorrenti, e avv. Mariangela Rosato, su delega dell’avv. Maria R. Avagliano, per l’Amministrazione;
 

Considerato che la previsione di requisiti troppo specialistici per il conferimento degli incarichi di direzione dell’Ufficio di Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, nonchè di quello del Servizio Finanze appare, sia pure ad una sommaria delibazione della causa, non in linea con la normativa sulla dirigenza e con la natura manageriale che caratterizza tali figure;
Considerato che l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto opportunatamente valutare preliminarmente la compatibilità  della preparazione e professionalità  dei ricorrenti, candidati idonei al concorso pubblico per dirigenti indetto dalla stessa Amministrazione, con i profili professionali oggetto degli avvisi pubblici impugnati;
Ritenuto sussistente il periculum, attesa la natura a tempo determinato degli incarichi conferiti;
Ritenuto infine di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende le determinazioni dirigenziali impugnate ai fini dell’esame da parte della Regione Puglia delle candidature dei ricorrenti, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 1.04.2015. .
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)