Edilizia e urbanistica –  Attività  edilizia privata – Ordinanza di sgombero coattivo del cantiere edile allestito su suolo pubblico – Istanza di misure cautelari ex art. 56 cod. proc. amm. – Insussistenza del presupposto di estrema gravità  ed urgenza – Conseguenze

Non ricorre il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm. proposta nel giudizio per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero coattivo del cantiere edile allestito su suolo pubblico, atteso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata e l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero del cantiere allestito su suolo pubblico non configura il suddetto indefettibile presupposto, posto che si tratta di operazione materiale per la quale è possibile il ripristino e che il danno patrimoniale, ove dovesse dimostrarsi illegittimamente arrecato alla ricorrente, è pur sempre ristorabile all’esito del giudizio.

N. 00310/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00717/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2014, proposto da: 
Suono del Mare S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Russo Frattasi, con domicilio eletto presso Vittorio Russo Frattasi in Bari, via Putignani, 257; 

contro
Comune di Polignano A Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Riccardo Pezzuto in Bari, via Imbriani N. 69; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione di misura cautelare ex art. 56 c.p.a.
dell’ordinanza prot. n. 14266/2014 del 2/6/14del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di sgombero del cantiere edile allestito su suolo pubblico;
della nota prot. n. 14268 del 2/6/2014 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
della nota prot. n. 14267/14 del 2/6/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare di avvio del procedimento di sgombero coattivo;
della comunicazione di applicazione dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vitan. 12008/2014 del 10/5/14 del Dirigente del II Settore del Comune di Polignano a Mare;
dell’art. 19 co. 7 regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità  della vita approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12/2/2014;
del verbale degli agenti del comando di Polizia Locale del 30/5/14.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Considerato che l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero del cantiere allestito su suolo pubblico non configura il suddetto indefettibile presupposto, posto che si tratta di operazione materiale per la quale è possibile il ripristino e che il danno patrimoniale, ove dovesse dimostrarsi illegittimamente arrecato alla ricorrente, è pur sempre ristorabile all’esito del giudizio
Ritenuto che, in tale contesto, l’invocata tutela anticipatoria non risulta concedibile;
 

P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2.7.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 9 giugno 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)