Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Affidamento servizio trasporto campioni biologici – Impugnazione del precedente affidatario – Richiesta misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. – Infondatezza  

Non può accordarsi la tutela cautelare monocratica presidenziale all’impresa già  concessionaria del servizio trasporto campioni biologici, che abbia impugnato un nuovo affidamento del servizio alla controinteressata, perchè l’eventuale sospensione non ne consentirebbe l’espletamento da parte della ricorrente.

N. 00309/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00716/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2014, proposto da: 
Vittoria Mestice, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, via Melo, 114; 
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari; 
nei confronti di
Leader Service S.c. a r.l.; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera D.G. Asl Ba n. 931 del 26/05/2014 recante presa d’atto dell’espletamento del servizio trasporti campioni biologici dai punti prelievo convergenti presso l’Ospedale della Murgia da parte della Leader Service s.c. a r.l. sino al 31/07/2014 e del sottostante provvedimento non noto e ove esistente di affidamento del servizio alla stessa Leader service;
della nota del Direttore Amministrativo dell’Ospedale della Murgia n. prot. 960 del 29/05/2014 recante comunicazione alla ricorrente di cessazione del servizio di trasporto campioni biologici a far data dal 31/05/2014;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il rapporto tra la ricorrente e l’Amministrazione intimata si è concluso il 31 maggio 2014; che la concessione di un’ulteriore proroga del contratto costituiva facoltà  ampiamente discrezionale dell’Amministrazione; che il servizio di cui si tratta viene attualmente svolto dalla controinteressata e che, infine, di per sè, la sospensione degli atti e provvedimenti impugnati non ne consentirebbe l’espletamento da parte della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di legge per la concessione in via d’urgenza dell’invocata cautela;
 
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari urgenti.
Fissa la camera di consiglio del 25 giugno 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 9 giugno 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)