Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impianto eolico – Diniego inizio lavori – Impugnazione – Non manifesta infondatezza dell’eccezione preliminare di tardività del ricorso – Conseguenze
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del diniego di inizio dei lavori inerenti ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica già autorizzato, qualora, ad un esame sommario proprio della presente fase cautelare, non appaia manifestamente infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso.
N. 00329/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00671/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2014, proposto da:
Edison Energie Speciali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Wladimiro Troise Mangoni, Davide Maggiore e Paolo Armenise, con domicilio eletto presso Paolo Armenise, in Bari, via Principe Amedeo, n. 36;
contro
Comune di Celle San Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva, in Bari, via Giandomenico Petroni, n. 3;
Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 1137 del 15 aprile 2014, notificato il 22 aprile 2014, avente ad oggetto diniego inizio lavori inerenti ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica autorizzato con determinazione dirigenziale n. 147 del 5 dicembre 2014;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Celle San Vito;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Wladimiro Troise Mangoni e Giacinto Lombardi;
Rilevato che, ad un esame sommario proprio della presente fase cautelare, non appare manifestamente infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività , così come introdotta dalla difesa dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)