Enti e organi della p.A. – AG.E.A. – Valutazione sussistenza presupposti misura cautelativa – Sospensione erogazioni – Discrezionalità
L’ AG.E.A. gode di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emanazione della misura cautelativa della sospensione delle erogazioni, anche in considerazione dei profili di responsabilità sovranazionale a esse collegati: sicchè non può essere accolta l’istanza di misura cautelare tendente alla sospensione del provvedimento inibitorio.
N. 00326/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00603/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2014, proposto da:
Lucia Miscio, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Quintino Sella, n. 120;
contro
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
Giovanni Miscio, Teresa Miscio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. AGEA.UCCU.2014.650, deliberazione n. 2014/0000079 del 10 febbraio 2014, recante la sospensione delle erogazioni a vantaggio di Miscio Lucia fino alla concorrennza di euro 163.852,89;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Donatella Testini;
Rilevato che l’introdotto ricorso, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, non appare fondato dal punto di vista del fumus boni iuris;
Rilevato che, con la Sentenza n. 48835 del 5 dicembre 2013, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ha annullato solo in parte, negli stretti limiti di cui al dispositivo, l’ordinanza del Tribunale di Foggia, resa in sede di riesame, con la quale si è confermato il sequestro posto a base dell’impugnato provvedimento di sospensione delle erogazioni AG.E.A.;
Rilevato che, pertanto, il detto sequestro è stato – per il resto – quanto meno parzialmente confermato;
Considerato che, ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l’AG.E.A. gode di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emanazione della misura cautelativa della sospensione delle erogazioni, anche in considerazione dei profili di responsabilità sovranazionale ad esse collegati (cfr. inter alia Cons. Stato, Sentenza n. 477/2014);
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)