1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Direttore tecnico – Omessa indicazione del requisito di cui all’art. 38, co.1, lett. m-ter, D.lgs. n. 163/2006 – Incompletezza modulo predisposto della p.A. – Conseguenze 
 
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Oneri per la sicurezza – Omessa indicazione – Mancata previsione nella lex specialis – Conseguenze

1. Nell’ambito di una gara d’appalto, l’omessa dichiarazione del direttore tecnico dell’impresa relativa al requisito di partecipazione di cui all’art. 38, co.1, lett.m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, non è sanzionabile con l’esclusione dalla gara ove la stessa Stazione appaltante abbia indotto in errore il dichiarante, non inserendo nel modulo della dichiarazione il predetto requisito.


2. Non può essere esclusa dalla gara l’impresa che non abbia indicato gli oneri per la sicurezza ove tale indicazione non fosse stata richiesta all’interno della lex specialis. 

N. 00327/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00655/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2014, proposto da:

Iudec S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta De Marco, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso Simona Dicandia, in Bari, via Pisanelli, n. 44; 

nei confronti di
Montedil S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Agata Gabriella Caudullo e Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Geoambiente S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n. 144 del 8 aprile 2014, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia in favore della MONTEDIL S.r.l. per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento di recupero dell’ex cava di Cafiero, in località  San Samuele;
nonchè di ogni altro atto presupposto connesso collegato e consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia e della Montedil S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Elisabetta De Marco, Pietro Di Benedetto e Agata Gabriella Caudullo;
 

Ritenuto di procedere all’esame prioritario, sia pure in sede cautelare, dell’istanza sospensiva di cui al ricorso principale, pur a fronte della proposizione, da parte della società  controinteressata, di un ricorso incidentale paralizzante, premessa la valutazione non favorevole di detta istanza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9);
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il rilievo relativo alla mancata dichiarazione, in sede di atti di partecipazione alla gara, da parte del legale rappresentante della Montedil S.r.l. di sentenze di condanna penale passate in giudicato, non appare costituire violazione inescusabile dell’art. 38, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che la ulteriore dichiarazione secondo cui la società  aggiudicataria ha attestato che “non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società  o aventi la qualificazione di direttore tecnico” appare essere stata resa conformemente alla disciplina vigente ex artt. 38, comma 1, lett. c), e 46 D.Lgs. 163/2006;
Considerato che il ricorso al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006 per la società  aggiudicataria risulta essere espressione di mera facoltà  organizzativa, come evidenziato negli stessi scritti difensivi di parte ricorrente;
Considerato che la specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendali nelle offerte dei concorrenti non risulta richiesta nè dal bando di gara, nè dal relativo disciplinare (cfr. sul punto inter alia T.A.R. Puglia Bari, Sentenza n. 614 del 16 maggio 2014);
Considerato, infine, quanto alla legittimità  dell’ammissione alla gara della Geoambiente S.r.l., che risultano in atti i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e compilati dal direttore tecnico e dal socio di maggioranza, recanti le dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lettere b) e c), senza che sui medesimi modelli vi sia l’espressa previsione in merito alla dichiarazione di cui alla lettera m) ter, in tal modo potendosi configurare, in favore della società  aggiudicataria, un affidamento meritevole di tutela rispetto alla regolarità  della domanda per come compilata in conformità  alle prescrizioni della modulistica;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta da Iudec S.r.l. con il ricorso principale;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso principale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)