Contratti pubblici –  Gara – Scelta del contraente – Omessa presentazione di dichiarazione  prescritta dal disciplinare – Clausola di esclusione – Insussistenza –  Acquisizione del dato mancante aliunde – Conseguenze 

Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per l’affidamento di un servizio integrato (noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria), nel caso in cui, benchè in violazione di una prescrizione di disciplinare di gara – peraltro non sanzionata con l’esclusione – l’aggiudicataria ha, comunque, assunto l’impegno di mettere a disposizione della stazione appaltante tutti i dispositivi e prodotti necessari a garantire una dotazione idonea al perfetto espletamento dell’attività  a cui i reparti e servizi sono preposti, attraverso il quotidiano ripristino di tutti i capi in dotazione di ciascun reparto. 

Vedi Cons. St. sez. III, ordinanza 27 giugno 2014, n. 2798 – 2014, decreto cautelare 17 giugno 2014, n. 2563 – 2014, ric. n. 5035 – 2014. 

N. 00337/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00670/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2014, proposto da:

LAV.I.T. Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. Celentano, 27; 

nei confronti di
Adapta s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; American Laundry Ospedaliera s.p.a., Colim Cooperativa Lavaggio Industriale Molise, Hospital Service s.r.l., Fratelli Bernard s.r.l., Servizi Italia s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Direttore Generale dell’Asl BT n. 605 del 9.4.2014 di aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Adapta s.p.a. della “procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di noleggio ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria”;
– nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Adapta S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola, Filippo Panizzolo e Saverio Sticchi Damiani;
 

Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non pare meritevole di positivo apprezzamento;
Rilevato, in particolare, che la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara, peraltro non sanzionata con l’esclusione, può ritenersi superata in considerazione dell’impegno assunto dall’aggiudicataria di mettere a disposizione della Stazione appaltante tutti i dispositivi e prodotti necessari a garantire una dotazione idonea al perfetto espletamento dell’attività  a cui i reparti e servizi sono preposti, attraverso il quotidiano ripristino di tutti i capi in dotazione di ciascun reparto (cfr. p. 90 e ss. dell’offerta tecnica di Adapta);
Rilevato, inoltre, che non pare affetta da illogicità  e irragionevolezza la valutazione operata dalla Commissione, atteso che la stessa ha provveduto a giustificare in misura sufficiente le ragioni dell’attribuzione dei punteggi massimi alle concorrenti, in considerazione dell’elevato livello delle prestazioni offerte, senza che rilevassero differenze sensibili tra le stesse;
Ritenuto comunque che l’esame del ricorso richiede un approfondimento nella fase di merito;
Ritenuto, infine, che la complessità  della fattispecie giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)