1. Processo amministrativo – Giurisdizione – Accertamento sussistenza giurisdizione G.A. – Ipotesi recesso per declaratoria sopravvenuto difetto d’interesse parte ricorrente
2. Processo amministrativo – Giurisdizione – Difetto di giurisdizione del G.A. – Spese giudiziali – Principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
1. àˆ da ritenersi prioritario l’accertamento della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito, a nulla rilevando che quest’ultimo receda soltanto nella declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse della società ricorrente, qualora tale pronuncia è emessa in seguito a una valutazione sull’esistenza attuale della situazione soggettiva dedotta in giudizio e, come tale, sottratta alla cognizione di qualunque giudice, compreso quello dotato di giurisdizione.
2. Qualora sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, si applica il principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. relativamente alla quantificazione delle spese di lite maturate nel corso del processo, considerato che le stesse sono poste esclusivamente a carico della parte ricorrente la quale ha promosso l’azione.
N. 00714/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2014, proposto da Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Franco Monaco e Antonino Sgroi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;
Comune di Montescaglioso;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del DURC dichiarato irregolare dallo Sportello Unico Previdenziale in data 7 aprile 2014, solo per l’INPS, la cui istruttoria è stata dichiarata “non in regola” su richiesta del Comune di Statte ovvero “sospesa o per regolarizzazione” su richiesta di altri Comuni, con riferimento alla compensazione dei crediti attuata con il Comune di Montescaglioso, a seguito di formale comunicazione del ridetto Comune;
e per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere un DURC in forma regolare senza alcuna segnalazione di inadempienza;
nonchè per la condanna della Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in esito al comportamento dell’INPS o del Comune di Montescaglioso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Cosimo Nicola Punzi;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, nonostante la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse di cui alla nota di parte ricorrente depositata in data 13 maggio 2014, debba essere esaminata prioritariamente la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito (questione eccepita dalla difesa dell’INPS alle pagg. 3 e ss. della memoria di risposta del 13 maggio 2014), avendo detta questione carattere pregiudiziale;
Rilevato, infatti, che “Sebbene in un primo tempo la giurisprudenza abbia ritenuto, per evidenti ragioni di economia dei giudizi, che l’ordine da seguire nella risoluzione delle questioni pregiudiziali nel giudizio amministrativo tendeva a riconoscere priorità a quelle relative alla regolare costituzione del rapporto processuale (irricevibilità per tardività , inammissibilità , ecc.) rispetto a quelle attinenti alla giurisdizione, tale assunto non risponde all’attuale sistema di tutela, che assegna rilievo prioritario all’accertamento della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, a nulla rilevando che quest’ultimo receda soltanto nella declaratoria dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, perchè siffatta pronuncia segue ad una valutazione sull’esistenza attuale della situazione soggettiva dedotta in giudizio e che, in tal modo, viene sottratta alla cognizione di qualunque giudice, compreso quello dotato di giurisdizione.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 1999, n. 497: in tale contenzioso il Consiglio di Stato riformava una sentenza del T.A.R. Umbria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito);
Ritenuto, pertanto, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della presente controversia relativa alla contestazione del DURC del 7 aprile 2014, come evidenziato da questo Tribunale in analogo contenzioso definito con la sentenza n. 508/2013;
Rilevato che la giurisprudenza è costante nell’affermare la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria con riguardo a detta tipologia di controversie, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo (cfr. cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147; Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874; Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3169; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 marzo 2012, n. 129; Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682);
Considerato che da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.;
Ritenuto, per quanto concerne le spese di lite, di dover fare applicazione nel caso di specie del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. a fronte di una sentenza, quale la presente, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, da qualificarsi alla stregua di “sentenza che chiude il processo”;
Considerato, infatti, che “In relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo”, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone una anche per ragioni di ordine processuale, purchè la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 1999, n. 469);
Ritenuto, conseguentemente, che le spese di lite sostenute dall’INPS devono essere poste a carico della parte (i.e.l’odierna ricorrente) che ha dato causa alla presente fase processuale rivelatasi inutile e che le stesse debbono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Condanna la ricorrente Avvenire s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)