Edilizia urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Intervento abusivo su suoli di proprietà pubblica – Art. 35 DPR 380/2001 – Proprietario – Imputabilità – Fattispecie
L’ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato che, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001, deve essere comminata al solo responsabile dell’abuso, è legittima anche se emessa nei confronti del proprietario dell’opera abusiva, se lo stesso non dimostra in giudizio, che la realizzazione dell’opera non è a lui imputabile.
N. 00678/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2012, proposto da:
Angelo Notarangelo, Floriana Fusillo, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Santangelo, Aldo Altomare, con domicilio eletto presso Luciano Moretti in Bari, via Dante n.245;,
contro
Comune di Vieste;
Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio – Filiale Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, è domiciliata ex lege;
per l’annullamento
“dell’ordinanza del Comune di Vieste, Area tecnica – Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Territorio, n. 95 Reg. Ord. del 18.7.2012, notificata ai ricorrenti in data 27.7.2012, avente ad oggetto “lavori di realizzazione di manufatti edilizi privi di permesso di costruire all’interno della particella catastale 4651 foglio 12 appartenente al Patrimonio Disponibile dello Stato” e recante ordine di demolizione di detti manufatti, così come specificati nella medesima ordinanza, con ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio e di Agenzia del Demanio – Filiale Puglia e Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Aldo Altomare e Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I coniugi Angelo Notarangelo e Floriana Fusillo, con ricorso ritualmente notificato e depositato, impugnano l’ordinanza di demolizione datata n. 95 del 18.07.2012, notificata il successivo 27 luglio 2012, riguardante manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, su terreno identificato dalla particella catastale n. 4651, foglio 12, appartenente al Patrimonio disponibile dello Stato.
L’ordinanza è stata emessa in seguito al verbale di accertamento tecnico prot. 8387 del 06.06.2012, del Settore IV, Urbanistica-Opere Pubbliche – Edilizia – Sicurezza Lavoro – Protezione Civile, del Comune di Vieste e alla comunicazione della Legione Tenenza Carabinieri di Vieste n. 28/1-20/2011 del 12.07.2012, in cui sono stati individuati come responsabili delle violazioni i coniugi Notarangelo.
I ricorrenti lamentano con tre motivi di ricorso: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria; 2) violazione di legge e violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per erroneità dell’azione amministrativa; 3) eccesso di potere per travisamento, nonchè illogicità , contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; carenza di motivazione.
Essi insistono nel ritenere illegittima l’ordinanza gravata per violazione del citato art. 35 T.U. dell’edilizia, contestando l’esistenza di elementi utili per l’imputazione a loro carico della realizzazione degli abusi.
Richiamano a sostegno dell’assenza della loro responsabilità , una sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia, sezione staccata di Manfredonia, n. 226 del 25.02.2007, emessa nei confronti del Sig. Angelo Notarangelo di assoluzione per non aver commesso il fatto. Dalla sentenza emergerebbe che gli abusi sarebbero stati realizzati dal fratello defunto dell’imputato da tempo risalente e che vi sarebbe stata “l’ultimazione delle opere alla data di accertamento di P.G.”, effettuato nel 2005.
Il sopralluogo effettuato all’epoca avrebbe portato all’accertamento di manufatti coincidenti con quelli di cui, con la gravata ordinanza del 2012, viene ordinata la demolizione.
Utili elementi probatori deriverebbero anche da una nota dell’agenzia del Demanio, filiale Puglia e Basilicata, versata in atti, del 22.03.2001 da cui emergerebbe la conferma della preesistenza delle opere abusive.
Sostengono, inoltre, la totale estraneità alla vicenda della Sig.ra Fusillo.
Con il terzo motivo di ricorso, contestano l’assenza di motivazione idonea a giustificare l’adozione del provvedimento sanzionatorio, compreso un puntuale riferimento alle ragioni di interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
Si è costituita in giudizio per l’ Agenzia del Demanio, l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n. 790 del 18.10.2012 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza n. 1015 del 21.06.2013 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del Comune di Vieste, riscontrata con nota prot. n. 17839 del 02.10.2013.
Il Comune di Vieste, in adempimento della suddetta ordinanza, ha prodotto la comunicazione della Tenenza dei Carabinieri di Vieste n. 28/1-20/2011 del 12 luglio 2012 e il Verbale di accertamento dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 8387 del 06 giugno 2012.
All’udienza pubblica del 21 maggio, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto, sicchè si impone una rimeditazione delle determinazioni assunte in fase cautelare, alla luce degli esiti dei successivi incombenti istruttori.
Decisivi risultano i documenti trasmessi dal Comune di Vieste, in esecuzione della prescrizione contenuta nell’ordinanza istruttoria e sui quali si basa l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame.
Dal loro esame emerge che, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, occorre tener distinti i fatti accertati nel 2012, da quelli oggetto di precedente verbale di accertamento del 2005 (oggetto della sentenza penale già citata).
I funzionari tecnici del Comune di Vieste, nel verbale di accertamento del 05.06.2012, prot. n. 8387 espressamente chiariscono che, “presso i luoghi oggetto di accertamento, appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, risultavano già realizzate opere in assenza di titoli abilitativi, la cui consistenza è stata riportata nel verbale di accertamento n. 87 del 16.03.2005” . Essi specificano, altresì, che “oggetto del presente verbale è l’accertamento di eventuali abusi edilizi realizzati successivamente”.
All’esito dell’accertamento emergono “ulteriori opere” realizzate in assenza di titoli abilitativi edilizi.
I due verbali, rispettivamente del 18.07.2012 e del 16.03.2005, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, contengono una differente elencazione dei manufatti contestati. Dal loro raffronto, possibile solo in seguito all’acquisizione del verbale del 2012 disposta con ordinanza istruttoria, oltre alle diverse opere, emerge che alcuni degli abusi elencati nel verbale del 2012 siano ad ulteriore completamento di quelli rilevati in precedenza: così, ad esempio, nel caso del posizionamento di vetrate e blocchi forati tipo alveolater per la chiusura di un porticato, avente dimensioni di pianta di 10,70 mt per 4,5 mt (nel 2012, lett A del verbale, si contesta la chiusura, mentre della realizzazione del porticato si trova riferimento al n. 2 del verbale del 2005).
Nè il richiamo alle opere realizzate in assenza del titolo abilitativo in epoca antecedente al passaggio dell’area nel patrimonio indisponibile dello Stato, avvenuto nell’anno 2007, contenuto nella nota dell’Agenzia del Demanio del 22.03.2011 prot. 2011/6234 fornisce idonea prova, riferendosi a situazione antecedente a quanto rilevato nell’anno 2012.
Per quanto riguarda la censura relativa all’assenza di imputabilità degli abusi contestati, dirimente è la segnalazione della Legione Carabinieri Puglia, Tenenza di Vieste, prot. 28/1-20/2011 del 12 luglio 2012 a carico dei Sig.ri Angelo Notarangelo e Floriana Fusillo, indicati espressamente quali responsabili delle violazioni accertate in data 30 maggio 2012 dai funzionari tecnici del Comune di Vieste in qualità di ausiliari di P.G. Nella medesima si dà atto anche dell’avvenuta segnalazione alla Procura della Repubblica di Foggia, in data 11 giugno 2012.
D’altro canto, i coniugi odierni ricorrenti non contestano in modo alcuno che il manufatto, nel suo complesso, sia adibito a loro dimora.
Secondo un criterio inferenziale basato sull’id quod plerumque accidit, non può ritenersi che opere edilizie siano realizzate nella propria dimora, senza adeguata autorizzazione da parte del possessore del manufatto stesso (nel caso di specie possessori non possono che essere gli odierni ricorrenti).
Tanto vale a fornire un insuperabile elemento indiziario a loro carico, in ordine alla ascrivibiità delle opere abusive realizzate ed oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata in questa sede.
Conclusivamente, nessuna prova idonea a superare quanto emerge dai rilievi dei Carabinieri di Vieste è stata prodotta dai ricorrenti.
Si intendono, pertanto, infondate le doglianze relative alla presunta violazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2011, a cui per completezza si aggiunge che “se è vero che l’art. 35 D.P.R. 380/2001 (relativo alla repressione degli abusi edilizi commessi su beni demaniali) presuppone l’imputabilità al destinatario della realizzazione dell’opera (infatti, a differenza di quanto previsto dall’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 in cui l’ordine di demolizione può essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile dell’abuso, l’art. 35 statuisce che la misura ripristinatoria debba essere notificata al solo responsabile dell’abuso: così Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 195/2012) è anche vero che nel caso di specie non è stata dimostrata la non imputabilità dell’abuso” ai ricorrenti (Tar Campania, sez. IV, sent. n. 3929 del 25.09.2012).
Dall’integrazione documentale seguita all’ordinanza istruttoria, è emerso che non può ritenersi utile per la difesa dei ricorrenti la sentenza di assoluzione Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione staccata di Manfredonia, n. 226 del 25.02.2007, alla quale aveva fatto pure riferimento l’ordinanza di sospensione adottata in sede cautelare, in quanto, come emerso dagli atti acquisiti successivamente, essa riguarda fatti diversi e pregressi.
Parimenti infondate sono le censure sulla motivazione del provvedimento gravato, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo. Essendo tale ordine un atto dovuto, per giurisprudenza pacifica sul punto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Nè rileva l’eventuale lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’abuso all’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’amministrazione, trattandosi di illecito permanente. Nel caso in esame, peraltro, gli illeciti contestati risultano successivi al verbale del 2005 ed accertati nel 2012.
Per tutti i profili sopra esaminati, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione dell’andamento della vicenda processuale (che ha visto l’accoglimento dell’istanza cautelare e la reizione nella successiva fase di merito) sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)