1. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Autorizzazione alla installazione di apparecchiature di risonanza magnetica nella Regione Puglia – Competenza
2. Sanità e farmacie – Servizio sanitario – Autorizzazione alla installazione di apparecchiature di risonanza magnetica – Silenzio assenso – Non è configurabile
1. Gli artt. 5, comma 1, lettera a) e 7 della L.R. Puglia 28 maggio 2004 n. 8 stabiliscono che ai fini della installazione di apparecchiature di risonanza magnetica “settoriali” – dedicate, cioè, a specifici arti – con valori di potenza magnetica superiori a 0,5 Tesla, occorre il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, sicchè la Regione non è munita di autonoma competenza in materia.
2. Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 L. n. 241 del 7 agosto 1990, è escluso che possa formarsi un provvedimento tacito di assenso in riferimento ad istanza volta al rilascio di un’autorizzazione riguardante la salute pubblica.
N. 00683/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2013, proposto da:
Cosimo Maria Piazzolla, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Piazzolla, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
per l’annullamento
del provvedimento di “non autorizzazione” all’installazione di apparecchiatura R.M. “gruppo A” n. AOO/081/1336/AP51 del 2 aprile 2013, emesso dalla Struttura della Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, Ufficio Accreditamenti;
di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, connesso presupposto e/o collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Rossella Piazzolla e Sabina Ornella Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 26 giugno 2013, Piazzolla Cosimo Maria esponeva di essere un medico specialista in Radiologia, titolare di una struttura sanitaria privata di diagnostica per immagini, con sede in Barletta, alla via Minervino, n. 2.
Evidenziava, in particolare, che, con lettera raccomandata in data 4 maggio 2010, aveva presentato all’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8.8.1994, n. 542, richiesta di autorizzazione all’installazione presso il proprio ambulatorio di un’apparecchiatura di risonanza magnetica del gruppo “A”, con valore di campo statico di induzione magnetica di 0,4 Tesla, in sostituzione di quella già posseduta da 0,245 Tesla.
L’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia non si pronunciava sulla richiesta nei sessanta giorni successivi dal ricevimento della stessa.
Con lettera raccomandata del 21 maggio 2012, il ricorrente comunicava al detto Assessorato che, con riferimento alla domanda già introdotta con la precedente lettera raccomandata in data 4 maggio 2010, era sua intenzione sostituire l’apparecchiatura di radiodiagnostica già indicata con un’altra, della superiore potenza di 1,5 Tesla, in tesi ricadente nel medesimo iter autorizzativo già attivato nel 2010 e, sempre in tesi, conclusosi positivamente per effetto del decorso senza statuizioni espresse da parte della Regione del termine di legge.
Con provvedimento n. AOO/081/1336/AP51 del 2 aprile 2013, la Struttura della Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria – Ufficio Accreditamenti si pronunciava sulle istanze del ricorrente con un articolato provvedimento, rappresentando le ragioni del mancato riscontro alla prima richiesta (in particolare si evidenziava che, dai dati comunicati, l’apparecchiatura per la quale si chiedeva l’autorizzazione alla sostituzione era di tipo settoriale o per arto, con valore di campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5 Tesla, pertanto, di per sè non soggetta a regime autorizzativo ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 542/1994), specificando il corretto iterautorizzatorio a seguirsi per l’installazione di una apparecchiatura di radiodiagnostica di potenza pari a 1,5 Tesla, indicando nel Comune territorialmente competente (Barletta) l’Ente deputato al rilascio della richiesta autorizzazione.
Evidenziava, inoltre, che, in tale procedura – la quale non risultava comunque essere stata messa in atto dal ricorrente – la Regione avrebbe potuto svolgere un proprio intervento con la verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii., ove sollecitata su impulso del Comune quale autorità gerente il relativo procedimento.
Precisava altresì la Regione che, in ogni caso, non risultava esservi fabbisogno residuo di apparecchiature per la risonanza magnetica nucleare nel territorio della ASL BT, in base agli indici di densità stabiliti dal regolamento regionale n. 3 del 2 marzo 2006 e ss. mm. e ii..
Il citato provvedimento si concludeva disponendo la trasmissione degli atti al Sindaco del Comune di Barletta per il seguito di competenza ed al Direttore Generale della ASL BT per l’accertamento della effettiva installazione della apparecchiatura RMN e della eventuale sospensione della attività ai sensi dell’art 15, comma 4, L.R. n. 8/2004 e ss. mm. e ii..
Avverso il detto provvedimento il ricorrente insorgeva dinanzi al Tribunale in intestazione, impugnandolo con la deduzione di alcuni argomenti di gravame, in particolare aventi ad oggetto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, nonchè l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
Con atto di costituzione e memoria difensiva pervenuta in Segreteria il 13 febbraio 2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, contestando nel merito le avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
A parere del Collegio, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve preliminarmente evidenziarsi, anzitutto, che il provvedimento oggetto di impugnativa non appare, ad una valutazione terza ed imparziale, effettivamente pregiudizievole per gli interessi pretensivi del ricorrente, in particolare, ove ci si soffermi sulla parte dispositiva dello stesso.
Detto provvedimento, infatti, non dispone una “non autorizzazione” rispetto alla richiesta del ricorrente, ma conclude per una mera trasmissione degli atti alla autorità amministrativamente competente, nelle vesti del Sindaco del Comune di Barletta.
Su tale premessa di base, appare già scarsamente sussistente un congruo interesse a ricorrere nella posizione soggettiva del Piazzolla, quest’ultima non risultando essere, allo stato, pregiudicata da un diniego lesivo dei propri interessi pretensivi, ma semmai attinta da un provvedimento che, nella sua parte dispositiva, risulta essere meramente interlocutorio, anche se, in parte qua, non in linea con le aspettative maturate in proposito dall’istante.
Deve poi essere espressamente evidenziato, in via preliminare, che la parte del provvedimento impugnato più marcatamente compressiva delle aspirazioni pretensive del ricorrente, ossia quella in cui la Regione evidenzia che, in ogni caso, non risultava esservi fabbisogno residuo di apparecchiature per la risonanza magnetica nucleare nel territorio della ASL BT, in base agli indici di densità stabiliti dal regolamento regionale n. 3 del 2 marzo 2006 e ss. mm. e ii., non è stata specificamente impugnata come provvedimento implicito in sè e per sè considerato, oltre che nei suoi atti presupposti.
Tale quota della nota di risposta della Regione Puglia – Area di Coordinamento Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità , Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria – Ufficio Accreditamenti risulta essere, in detta parte, un vero e proprio anticipato provvedimento negativo in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio di una favorevole autorizzazione e la mancata specifica impugnativa del medesimo pone in dubbio la stessa ammissibilità del ricorso.
Tuttavia, al di là di tali rilievi preliminari, nel merito, gli argomenti di illegittimità sottoposti a scrutinio sono infondati.
I due ordini di motivi sollevati dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato possono essere congiuntamente esaminati.
Deve sul punto osservarsi che l’art. 5, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/2004 e ss. mm. e ii. ha inserito la diagnostica per immagini con l’utilizzo di grandi macchine nel novero di quelle attività sanitarie soggette ad autorizzazione preliminare a fini di installazione e messa in esercizio.
Gli evidenti e plurimi interessi pubblici sottesi a tale attività giustificano di per sè e ampiamente il regime autorizzatorio stabilito dalla legge.
Da un punto di vista procedimentale, l’art. 7, comma 1, della medesima Legge Regionale dispone che “nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola dalla documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità di cui all’articolo 8 ter del Decreto Legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. (¦)”.
Si consideri altresì che gli artt. 3 e 5 del D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542 (“Regolamento per la semplificazione del procedimento per l’autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”) e gli artt. 5, comma 1, lettera a) e 7 della Legge Regionale Pugliese 28 maggio 2004 n. 8, mentre per le apparecchiature R.M.N. “settoriali” – dedicate, cioè, a specifici arti – con valori di potenza magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non prevedono alcuna autorizzazione regionale alla realizzazione e alla installazione ma solo l’autorizzazione all’esercizio di competenza comunale, i medesimi articoli prescrivono invece l’autorizzazione regionale esclusivamente in relazione all’attività di diagnostica per immagini con l’utilizzo delle “grandi macchine”.
Nel corso della procedura sottoposta a scrutinio, il ricorrente ha mutato l’oggetto del suo interesse pretensivo dalla sostituzione – chiesta con lettera raccomandata in data 4 maggio 2010 – di una apparecchiatura di densità di flusso elettromagnetico pari a 0,245 Tesla con una di 0,4 Tesla, con l’analogo, ma amministrativamente difforme, interesse pretensivo alla sostituzione – chiesta con successiva lettera raccomandata del 21 maggio 2012 – della medesima apparecchiatura già installata con una di potenza pari a 1,5 Tesla.
Sulle premesse legali di base sopra riportate, la procedura autorizzativa così come introdotta dal Piazzolla risulta essere stata non necessaria quanto alla prima richiesta di cui alla lettera raccomandata in data 4 maggio 2010, mentre risulta avanzata in modo erroneo dinanzi ad una Pubblica Autorità non specificamente competente quanto alla successiva richiesta di cui alla lettera raccomandata del 21 maggio 2012.
Nell’episodio di vita amministrativa sottoposto a scrutinio, per iniziativa autonoma dell’istante è mutato l’oggetto della attività astrattamente da sottoporre a valutazione della P.A., non potendosi configurare continuità alcuna fra le due tipologie di sostituzioni di apparecchiature così come richieste, essendo le medesime assoggettate a regimi amministrativi diversi.
Da tanto consegue la correttezza del comportamento silenzioso serbato sulla prima istanza, nonchè la piena legittimità del provvedimento adottato in data 2 aprile 2013, oggetto di impugnativa.
Si consideri, inoltre, che, contrariamente a quanto evidenziato da parte ricorrente, nel caso di specie non può essersi determinata alcuna ipotetica fattispecie di silenzio – assenso.
Infatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità (¦)”.
Poichè, nel caso che qui impegna, preliminarmente all’installazione ed alla messa in esercizio dell’apparecchiatura RMN così come ad effettuarsi nelle intenzioni del ricorrente è prevista una valutazione preliminare di compatibilità , chiaramente inerente al rilascio di un provvedimento in materia sanitaria, con possibili ed evidenti ricadute in tema di pubblica incolumità (la pericolosità intrinseca delle radiazioni ionizzanti è fatto notorio), non può che concludersi per l’applicazione diretta del citato art. 20, comma 4, dovendosi pertanto di necessità rimarcare l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio – assenso in materia.
Da quanto sin qui esposto e conclusivamente, l’introdotto ricorso dovrà essere respinto per infondatezza nel merito.
Tenuto conto delle peculiarità del caso di specie e della particolare dinamica procedimentale determinatasi nell’episodio di vita amministrativa sottoposto a scrutinio, ritiene il Collegio che sussistano i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)