Ambiente ecologia – Verifica di assogettabilità  a  V.I.A. – Discrezionalità  tecnica – Sindacato G.A. – Limiti

In tema di valutazione ambientale il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione pur potendo svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni compiute quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’Amministrazione.

N. 00688/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2012, proposto da Nextwind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Starace e Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Debora Poli Cappelli in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Carapelle;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale dalla Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia, del 10 ottobre 2011, n. 229, notificata a Nextwind in data 29 novembre 2011, con la quale è stato disposto l’assoggettamento a VIA in relazione ad un progetto di impianto eolico da costruire nel Comune di Carapelle;
– ove occorrer possa, del parere sfavorevole espresso dal Comune di Carapelle in data 30 settembre 2009 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè, per la condanna della Amministrazione al risarcimento dei danni subiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di prosecuzione volontaria di Etirya s.r.l. depositato in data 15 aprile 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Adriano Tolomeo e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente Nextwind s.r.l. con l’atto introduttivo impugnava la determinazione dirigenziale regionale n. 229 del 10 ottobre 2011 con la quale veniva disposto l’assoggettamento a VIA in relazione ad un progetto di impianto eolico da costruire nel Comune di Carapelle, deducendo censure volte a contestare valutazioni tecniche espresse dalla Amministrazione regionale, così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 16 e 17 legge n. 241/1990; carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere: l’istanza di verifica di assoggettabilità  a VIA era stata presentata in data 30.3.2007 sotto il vigore del regolamento regionale n. 16/2006 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 344/2010; dopo la declaratoria di incostituzionalità  il procedimento veniva nuovamente avviato d’ufficio dalla Regione Puglia; tuttavia, non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del nuovo procedimento alla ricorrente Nextwind; peraltro, la documentazione fornita dalla società  istante sarebbe stata predisposta in applicazione del regolamento n. 16/2006; la Regione non avrebbe mai richiesto, dopo la declaratoria di incostituzionalità  del regolamento n. 16/2006, una integrazione documentale che consentisse alla società  di adeguare la documentazione prodotta alle necessità  della nuova istruttoria avviata sul progetto a seguito della sentenza n. 344/2010; pertanto, le motivazioni poste a fondamento della gravata determinazione n. 229/2011 consisterebbero principalmente nella constatazione della carenza documentale, senza tuttavia considerare che Nextwind aveva presentato tutta la documentazione sotto la vigenza del previgente regolamento regionale n. 16/2006;
2) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990; manifesta illogicità ; difetto di istruttoria: la determinazione impugnata sarebbe illegittima poichè si fonderebbe su elementi di fatto errati (cioè sulla considerazione per cui il progetto ricadrebbe all’interno di un’area prevalentemente agricola e caratterizzata dalla presenza di un importante sistema fluviale); tuttavia, nella zona in esame le aree naturali sopravvissute all’agricoltura sarebbero scarsissime; pertanto, l’area avrebbe una valenza ecologica bassa o nulla, contrariamente a quanto evidenziato dalla Amministrazione nel provvedimento censurato; peraltro, il progetto si andrebbe ad inserire in un contesto già  caratterizzato da iniziative analoghe; di conseguenza, l’impatto visivo e paesaggistico sullo skyline sarebbe limitato diversamente da quanto sostenuto dalla Regione; secondo la contestata determina n. 229/2011 con riferimento agli impatti cumulativi sarebbe stato necessario considerare l’impatto con un impianto eolico dotato di parere di compatibilità  ambientale sito nel Comune di Ordona e con impianti fotovoltaici presenti nell’area; tuttavia, tale affermazione – secondo la prospettazione di parte ricorrente – non sarebbe condivisibile poichè in virtù delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 la scelta del luogo dovrebbe tener conto anche dell’eventuale esistenza di altri impianti (e quindi solo ed esclusivamente dei parchi eolici preesistenti già  realizzati); non potrebbero, viceversa, essere presi in considerazione gli impianti eolici per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica (quale appunto il parco eolico di Ordona); pertanto, la determinazione impugnata risulterebbe essere stata adottata in violazione delle Linee Guida; complessivamente l’istruttoria sarebbe incompleta, essendo stati valutati in modo errato il rischio di incidenti ed il problema acustico.
La società  istante chiedeva, altresì, la condanna della Amministrazione regionale al risarcimento dei danni patiti.
Con atto di prosecuzione (ritualmente notificato alle controparti) la società  Etirya s.r.l. si costituiva in giudizio per proseguire il ricorso avviato da Nextwind, rilevando che con contratto del 12.11.2012 Nextwind (alienante) cedeva a Etirya (acquirente) il progetto relativo all’impianto per cui è causa e “ogni diritto ed obbligo da essi scaturente, ivi inclusa titolo esemplificativo e non esaustivo … il subentro nei contenziosi in essere per il rilascio delle autorizzazioni”.
La società  Etirya faceva proprie le originarie censure formulate da Nextwind s.r.l.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione di inammissibilità  formulata dalla difesa della Regione Puglia.
Quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che con nota prot. n. 3857 del 24.3.2009 l’Ufficio VIA, prendendo atto della non conformità  del progetto proposto rispetto alle previsioni dell’art. 14, comma 2, lett. h) regolamento regionale n. 16/2006, dava comunicazione alla società  interessata dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.
Tuttavia, a seguito della caducazione del regolamento regionale n. 16/2006 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010 la Regione Puglia con la gravata determina n. 229/2011 riteneva di annullare in autotutela la precedente comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 3857/2009 applicativa del divieto localizzativo di cui all’art. 14, comma 2, lett. h) regolamento n. 16/2006 e di avviare una nuova istruttoria, avendo riguardo ai criteri di cui al decreto legislativo n. 152/2006.
Come evidenziato dalla difesa della Regione nella memoria del 7 marzo 2012, la documentazione già  in possesso della Amministrazione regionale veniva valutata come sufficiente a concludere il procedimento (anche a seguito dell’atto di diffida della società  pervenuto in data 1.2.2011), considerato che il procedimento de quo non si configurava come un procedimento avviato d’ufficio (per il quale sarebbe stata doverosa la comunicazione di avvio).
Per tale ragione l’Amministrazione ha ritenuto legittimamente di non comunicare alcunchè alla società  proponente.
Ne consegue la reiezione della doglianza di cui al motivo di ricorso sub 1).
Tutte le altre doglianze contenute nell’atto introduttivo sono suscettibili di disamina unitaria poichè aventi ad oggetto plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale nella gravata determina n. 229/2011 costituenti espressione di ampia discrezionalità  tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili implicanti un impatto negativo e significativo sull’ambiente da cui consegue la necessità  dell’assoggettamento alla procedura di VIA del progetto in esame (cfr. pagg. 3 e ss. della menzionata determina: impatti visivi; impatti cumulativi; rischio di incidenti; problema acustico).
A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783:
«¦ L’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità  che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c – 142/07).
La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicchè, pur essendo pacifico (a seguito della storica decisione n. 601 del 9 aprile 1999 della sezione quarta) che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità  delle operazioni compiute da quest’ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).
La sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (p.a.), a nulla rilevando che lo sconfinamento si compia attraverso una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantiene nell’area dell’annullamento dell’atto.
In base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure. Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa; deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità ) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi. ¦».
Nel caso di specie non sono ravvisabili nelle censure formulate da parte ricorrente elementi significativi in ordine alla pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti dall’Amministrazione regionale e posti a fondamento della censurata determina n. 229/2011.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  del provvedimento regionale censurato, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società  istante.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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