1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Immobile in zona A.S.I. – Nulla-Osta Consorzio – Art. 32 L. 47/1985 -Necessità  
 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Immobile in zona ASI – Contributo infrastrutturazione ex d.l. 244/1995 e L.R. 2/2007 – Esclusione 

1. La positiva delibazione della domanda di condono di un immobile sito in zona ASI implica un’approfondita istruttoria che deve far emergere, in uno alle aspettative di sanatoria coltivate dalla parte istante, anche le confliggenti esigenze sottese  al generale vincolo di destinazione urbanistica rinveniente dalla collocazione dell’immobile di riferimento in area A.S.I., il cui superamento impone l’acquisizione, in via preventiva, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, del parere favorevole del consorzio A.S.I, quale soggetto preposto alla tutela del vincolo, attesa la particolare natura del vincolo in argomento, comportante, da un lato, la predisposizione di specifici programmi di infrastrutture e, dall’altro, la coerente realizzazione di insediamenti a vocazione prettamente industriale.


2. Il “contributo di infrastrutturazione” previsto dall’art. 11 del D.L. n. 244/1995, convertito dalla L. n. 341/1995 (“Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”) e dalla L.R. Puglia n. 2/2007 (“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”) a carico dei proprietari che utilizzino in proprio i suoli, è inapplicabile al procedimento finalizzato al conseguimento del titolo edilizio in sanatoria, disciplinato dagli artt. 31 ss. della L. n. 47/1985.

N. 00690/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Angela Caferra Racanelli, Industria Alberghiera H. R. S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Caferra Racanelli Angela, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, n. 36 

contro
Consorzio Area Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella e Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Venezia, n. 14; Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria di questo Tribunale, Piazza Massari, n. 6 

per l’annullamento:
– della disposizione del Consorzio ASI di Bari n. 52/2009 dell’11.3.2009, che ha concesso il nulla osta al rilascio, da parte del Comune di Modugno, della concessione in sanatoria ex lege n. 47/85 per alcuni lavori in difformità  dalla licenza edilizia, alle seguenti condizioni: a) pagamento di un “contributo infrastrutturazione agglomerato” dell’importo di € 17.916,68 oltre IVA; b) assunzione degli impegni alla demolizione ed all’arretramento di un muro di recinzione, alla cessione volontaria d’immobili gravati da vincolo espropriativo nel Piano consortile, all’accettazione preventiva del prezzo di cessione unilateralmente determinato in sede di redazione del verbale di constatazione; c) dichiarazione di accettazione delle n.t.a. del P.U.E. e del Regolamento di gestione dei suoli di comprensorio ASI;
– della nota prot. n. 1762 del 20.3.2009, a firma del Direttore del Consorzio ASI, di comunicazione della predetta disposizione, con invito a provvedere entro trenta giorni ad adeguarsi alle condizioni, pena la decadenza della disposizione stessa;
– delle norme regolamentari del Consorzio ASI eventualmente presupposte agli atti innanzi impugnati;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le note del Comune di Modugno, prot. n. 55463 del 14.11.2008 e prot. n. 594 del 21.2.2008, nella parte in cui hanno ritenuto necessario, per la definizione della pratica di condono n. 2448/87, il preventivo nulla osta del Consorzio ASI, nonchè la nota del Consorzio ASI del 15.5.2008, prot. n. 2687, che aveva subordinato l’espressione del nulla osta al versamento della somma di € 10.616,00, quale contributo di infrastrutturazione, e alla dichiarazione di disponibilità  alla demolizione e all’arretramento del muro di recinzione, nonchè alla cessione volontaria, al prezzo determinato dal Consorzio, del suolo occorrente alla realizzazione dei lavori di esecuzione di una complanare prevista dal piano consortile;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento,
oltre ai provvedimenti già  impugnati con il ricorso principale:
– della disposizione del Direttore del Consorzio ASI n. 142 dell’8.6.2009, che ha in parte annullato in autotutela ed in parte confermato le determinazioni di cui alla citata disposizione n. 52/2009;
– dell’art. 6 e delle ulteriori norme del Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio ASI, nella parte in cui prevedono il pagamento di un contributo infrastrutturazione a carico dei proprietari che utilizzino in proprio i suoli; nonchè dell’art. 8 dello Statuto, nella parte in cui abiliterebbe a richiedere ai proprietari/realizzatori il contributo infrastrutturazione;
della delibera del Consorzio ASI n. 438 del 29.6.2004, nella parte in cui ha stabilito nella misura di € 10,00 al mq il contributo per l’autorizzazione ai proprietari all’utilizzo in proprio dei suoli;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere dal Comune di Modugno il condono edilizio senza il pagamento di ulteriori somme oltre quelle specificatamente previste dalla L. n. 47/85 per la sanatoria delle opere eseguite senza e/o in difformità  dalla licenza edilizia.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Bari e del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giacomo Valla, avv. Francesco Paparella e avv. Lucrezia Prisciantelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è attualmente amministratrice unica del complesso alberghiero “Hotel H.R.” (in precedenza di sua proprietà  e ora gestito dalla società  Cai Gest. S.r.l.), situato all’interno del perimetro dell’agglomerato industriale di Bari – Modugno in zona tipizzata ad “area a servizi – B1” (insediamenti per servizi pubblici e di interesse collettivo).
Nel 1987 ha presentato al Comune di Modugno istanza di condono, ai sensi della L. n. 47/85, relativa ad una parte dei lavori di costruzione di quell’albergo, realizzati abusivamente in quanto non autorizzati dai titoli edilizi rilasciati dal Comune nel 1964 e nel 1968.
Il Comune, ai fini della positiva conclusione del procedimento in sanatoria, ha richiesto (v. note n. 30393 del 19.6.2007, n. 10594 del 21.2.2008 e n. 54463 del 14.11.2008) il previo rilascio del nulla osta da parte del Consorzio ASI, in quanto l’immobile ricade in Area di Sviluppo Industriale agglomerato Bari – Modugno.
Il Consorzio, con disposizione n. 52/2009 si è determinato nel senso di concedere all’interessata il nulla osta a condizione che l’istante:
– corrisponda l’importo di € 17.916,68 oltre IVA, quale “contributo infrastrutturazione agglomerato”;
– dichiari di accettare e rispettare le prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PUE di Bari Modugno e del vigente Regolamento di gestione suoli;
– dichiari la disponibilità  alla demolizione ed arretramento della recinzione fronte SS 96, come previsto dal PUE consortile, a propria cura e spese, e alla cessione, ai prezzi stimati in sede di verbale di constatazione, nell’ambito dell’eventuale procedura espropriativa posta in essere dal Consorzio, delle aree necessarie alla realizzazione della complanare prevista dal vigente PUE.
La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Consorzio ASI, con successiva disposizione n. 142/2009, ha annullato in autotutela la disposizione n. 52/2009 e gli atti ad essa presupposti e conseguenti, nella parte in cui hanno richiesto la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità  all’arretramento della recinzione e alla cessione delle aree, confermando in ogni altra parte gli anzidetti atti.
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Si è costituito il Consorzio ASI, eccependo l’improcedibilità , l’inammissibilità  e la tardività  del ricorso, oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.
Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di rito e le questioni processuali.
2.1. Il Collegio rileva in primo luogo il sopravvenuto difetto d’interesse in relazione al secondo motivo del ricorso originario, avendo quest’ultimo ad oggetto la parte del gravato provvedimento già  annullata in autotutela dal Consorzio resistente. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è improcedibile.
2.2. Deve essere rilevata, in secondo luogo, l’inammissibilità , per carenza d’interesse, del quinto motivo del ricorso principale e del quinto motivo aggiunto, con i quali la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  delle disposizioni del Consorzio n. 52/2009 e n. 142/09 nella parte in cui hanno subordinato il rilascio del nulla osta alla dichiarazione della ricorrente di accettare e rispettare le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del PUE di Bari Modugno e del Regolamento per la gestione dei suoli. Gli atti impugnati, infatti, non possono ritenersi in parte qua lesivi della posizione della ricorrente, posto che quest’ultima è comunque tenuta, secondo le disposizioni normative vigenti, al rispetto delle prescrizioni de quibus.
2.3. In terzo luogo, non è sufficiente a determinare l’improcedibilità  del ricorso la circostanza che la società  Cai. Gest S.r.l., affittuaria del complesso alberghiero di cui è causa, ha pagato per intero il “contributo di infrastrutturazione” in luogo della ricorrente. à‰ vero, infatti, che la società  che gestisce l’albergo ha unilateralmente versato al Consorzio ASI il contributo preteso, al fine di ottenere al più presto il rilascio della concessione in sanatoria. Ciò non basta, tuttavia, ad escludere la permanenza in capo alla ricorrente dell’interesse al ricorso, se non altro per evitare di essere chiamata a restituire alla società  Cai. Gest S.r.l. l’importo da essa anticipato.
2.4. In quarto luogo va disattesa l’eccezione di tardività  sollevata dal Consorzio, sia con riferimento al ricorso originario, sia con riguardo ai motivi aggiunti. Sul punto è sufficiente rilevare che la lamentata lesione degli interessi patrimoniali della ricorrente ha assunto i caratteri dell’attualità  e della concretezza solamente con l’adozione, da parte del Consorzio resistente, del nulla osta condizionato.
3. Venendo al merito, con il primo motivo del ricorso originario, riprodotto nell’ultimo dei motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  delle note comunali che hanno subordinato la concessione del provvedimento di sanatoria al previo rilascio del nulla osta consortile, contestando, in via generale, il potere del Consorzio Industriale di Bari di rilasciare il nulla osta de quo.
3.1. Orbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la positiva delibazione della domanda di condono implica un’approfondita istruttoria che, partendo dall’esatta localizzazione dell’immobile, deve far emergere, in uno alle aspettative di sanatoria coltivate dalla parte istante, anche le confliggenti esigenze sottese (quantomeno) al generale vincolo di destinazione urbanistica rinveniente dalla collocazione dell’immobile di riferimento in area A.S.I., il cui superamento impone l’acquisizione, in via preventiva, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, del parere favorevole del consorzio A.S.I, quale soggetto preposto alla tutela del vincolo, attesa la particolare natura del vincolo in argomento, comportante, da un lato, la predisposizione di specifici programmi di infrastrutture e, dall’altro, la coerente realizzazione di insediamenti a vocazione prettamente industriale, come quello del complesso alberghiero Hotel HR (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 1865/2008).
La censura va pertanto respinta.
4. Acclarato che ai fini della definizione della pratica di condono è necessario acquisire il nulla osta da parte del Consorzio ASI, possono essere esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, nonchè i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, in quanto strettamente connessi.
In sintesi, la ricorrente deduce l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati in quanto subordinano, in assenza di una base normativa, il rilascio del nulla osta de quo al pagamento del contributo di infrastrutturazione.
Secondo la prospettazione della ricorrente, in particolare, il Consorzio non può pretendere il pagamento del contributo in questione come condizione per il rilascio del nulla osta, avendo l’interessata già  pagato gli oneri di urbanizzazione previsti dal D.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente, inoltre, censura l’omessa indicazione della fonte normativa della contestata pretesa patrimoniale e del criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dell’importo.
4.1. Ai fini dello scrutinio dei richiamati motivi di ricorso è necessario esaminare le norme che disciplinano il “contributo infrastrutturazione agglomerato” di cui è causa.
Tale contributo è previsto dal Regolamento per la gestione dei suoli (v. documento n. 4 della produzione del Consorzio depositata in data 9.6.2009), approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 3.1.2008.
Il Regolamento prevede la possibilità  che il Consorzio (oltre ad assegnare i suoli disponibili agli imprenditori che ne facciano domanda) autorizzi, dietro presentazione di apposita richiesta, il proprietario di un suolo ricadente nei perimetri dei suoi agglomerati, che abbia il requisito di imprenditore commerciale, all’utilizzo dello stesso per la realizzazione di propri insediamenti produttivi o di altre proprie iniziative consentite.
In particolare, l’art. 6 del Regolamento stabilisce che gli utilizzatori in proprio devono corrispondere al Consorzio (a differenza degli assegnatari, i quali sono tenuti a corrispondere anche il prezzo di vendita) il solo contributo di infrastrutturazione, ossia un contributo necessario per provvedere alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’intero agglomerato.
Tale disposizione è in linea con le previsioni contenute nell’art. 11 del D.L. n. 244/1995, convertito dalla L. n. 341/1995 (“Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”), nella L.R. n. 2/2007 (“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”) e nello Statuto del Consorzio.
L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 244/1995 dispone che “I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale ¦ per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi”.
L’art. 5, comma 2, lett. m) della L.R. n. 2/2007 prevede che i Consorzi provvedono “alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi”; l’art. 14, comma 2, lett. b) stabilisce, inoltre, che i mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti, tra l’altro, da “proventi per vendita e concessione in uso di aree”.
L’art. 8 dello Statuto consortile (v. documento n. 3 della produzione del Consorzio depositata in data 9.6.2009), infine, stabilisce che “I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:
– ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;
¦ omissis ¦
– corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese ¦”.
4.2. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, si evince che il contributo per l’infrastrutturazione dell’agglomerato risulta dovuto dagli interessati nell’ambito di un procedimento che inizia con la presentazione dell’apposita domanda e si conclude con il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo in proprio dei suoli.
4.3. Orbene (in disparte ogni considerazione in merito alla circostanza che, nel caso in esame, la ricorrente non risulta aver presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo in proprio del suolo di cui è titolare), è chiaro che il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione in parola deve essere tenuto ben distinto dal procedimento finalizzato al conseguimento del titolo edilizio in sanatoria, disciplinato dagli artt. 31 ss. della L. n. 47/1985.
Nessuna norma, infatti, pone in relazione il pagamento del predetto contributo di infrastrutturazione dell’agglomerato con il nulla osta necessario ai fini del condono.
In altri termini, non si può ravvisare tra i due procedimenti – l’uno volto all’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria, previo rilascio del parere da parte dell’autorità  preposta al vincolo, l’altro finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso in proprio del suolo – un legame tale da giustificare il rifiuto del rilascio del nulla osta come conseguenza del mancato pagamento del contributo di infrastrutturazione.
4.4. Ciò posto, se è vero che nel caso di specie il nulla osta del Consorzio costituisce, come osservato supra, sub 3.1., un requisito necessario ai fini della definizione della pratica di condono avviata dalla ricorrente, deve tuttavia concludersi che il rilascio del nulla osta in questione non può essere legittimamente condizionato al pagamento del contributo di infrastrutturazione dell’agglomerato previsto dal Regolamento per la gestione dei suoli.
In quest’ottica le censure in esame sono fondate, stante l’illegittimità  degli atti impugnati nella parte in cui condizionano, appunto, il rilascio del nulla osta (necessario per il condono) al pagamento del contributo infrastrutturazione (necessario per l’autorizzazione all’uso in proprio dei suoli).
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere in parte accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti sopra indicati, in parte dichiarato improcedibile ed in parte inammissibile.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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