Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di demolizione – Successiva istanza di accertamento in conformità  ex art 36 D.P.R. 380/2001 – Conseguenze

Il ricorso giurisdizionale  avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all’ istanza di accertamento in conformità  ex art 36 D.P.R. 380/2001, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già  adottato alle determinazioni esplicite o implicite adottate sulla proposta istanza. 

. 00660/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2014, proposto da: 
Elisabetta Valente, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Gigliobianco, con domicilio eletto presso Antonio Arzano in Bari, via Arcivescovo Vaccaro n. 45; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n. 37; 

per l’annullamento
– dell’Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 17 gennaio 2014, notificata il 27/01/2014, a firma del Dirigente la Ripartizione Tecnica, con cui il Comune di Bisceglie ha ordinato alla sig.ra Valente la demolizione delle opere indicate già  nell’ordinanza n. 185/2013, effettuate nell’immobile di sua proprietà  a Bisceglie in via Stradelle snc in località  “Dolmen della Chianca”, consistenti nella «1) ristrutturazione di un trullo preesistente in corso d’opera ed allo stato rustico, del diametro esterno di circa mt. 1000 costituito da una struttura portante in pietra¦; 2) realizzazione di una tettoia in legna annessa al trullo della superficie di circa 20 mq a altezza di circa mt 3,00; 3) sbancamento della zona circostante il trullo in corrispondenza del piano interrato e realizzazione di strutture ad arco in c.a. rivestite in pietra annesse al trullo stesso; 4) opere si sistemazione esterna con realizzazione di piazzali e rampe in lastre di pietra; 5) realizzazione e/o ricostruzione di recinzioni in muratura mista di pietra e tufo di altezza media di mt 1,5; 6) realizzazione e/o ricostruzione della recinzione in pietra su via Stradelle e realizzazione di una rampa in terrapieno, di accesso al terreno sottoposto rispetto alla via pubblica Con precisazione, altresì che e stata accertata la difformità  del trullo in questione agli elaborati grafici allegati alla DIA del 05 01 2010 – prot 300 e che le suddette opere risultavano eseguite in assenza delle autorizzazioni di competenza degli Enti preposti ai vincoli innanzi descritti»;
– del verbale di “invito a sospendere” del 30.07.2013 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Bisceglie;
– dell’Ordinanza dirigenziale n. 185/2013 del 14.08.2013, del Comune di Bisceglie, di sospensione dei detti lavori, notificata il 29 successivo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la “Denuncia inizio attività  ex artt. 22 e 23 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Richiesta di documentazione integrativa. Comunicazione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/90. Lavori da eseguirsi in Strada Vicinale Stradella”, datata 11.01.2010, prot. n. 2274, a firma del Capo Sezione Edilizia Privata del Comune di Bisceglie, di risposta alla nota prot. n. 300 del 05.01.2010, asseritamente inviata all’odierna ricorrente, benchè non conosciuta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michele Gigliobianco e Antonio Calvani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

L’odierna ricorrente, in qualità  di proprietaria, impugna l’ordinanza dirigenziale n. 7 del 17 gennaio 2014, con cui il Comune di Bisceglie le ha ingiunto di provvedere, entro e non oltre 90 giorni, alla demolizione delle opere, specificate in epigrafe, eseguite in assenza di titolo abilitativo sull’immobile, sito in Bisceglie, via Stradelle snc, località  “Dolmen della Chianca”.
Con varie doglianze, censura il provvedimento impugnato. Riferisce, inoltre, di aver presentato in data 28 marzo 2014, domanda di accertamento di conformità  ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Il Comune si è costituito in giudizio con memoria depositata successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 55, co 5 c.p.a., con conseguente incidenza sul regime di utilizzabilità  della stessa.
Alla Camera di consiglio del 21 maggio 2014, le parti – che nulla hanno osservato sul punto – sono state avvisate della sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art.. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Essendo stata presentata istanza di accertamento di conformità  ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, in data 28 marzo 2014, e avendone la ricorrente dato atto nel ricorso (che, dunque, pur se notificato in pari data, deve intendersi successivo) non può che dichiararsi la originaria carenza di interesse alla decisione dell’impugnativa contro l’atto sanzionatorio.
Infatti, il riesame dell’abusività  dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità , provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. di stato, Sez. V, n. 172 del 17.01.2014; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 08 gennaio 2010 , n.8;).
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 T.U. dell’edilizia, conformemente all’orientamento già  seguito da questo Collegio in precedenti pronunce, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già  adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cfr. anche Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. n. 1120 del 24 aprile 2014 e sent. 826 del 27 marzo 2002).
Applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell’istanza di sanatoria precede la proposizione del presente ricorso, deve dichiararsi l’inammissibilità  di quest’ultimo, stante l’originaria carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l’atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e con compensazione tra le parti delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità  della vicenda processuale esaminata in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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