Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione attività  ristorazione – Sospensione – Abusi edilizi – Illegittimità  – Fattispecie 

Appare illegittima una ordinanza di sospensione, per difformità  edilizie dei relativi locali,  dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di attività  di ristorazione-trattoria- bruschetteria inibitoria dell’intera attività  ivi svolta, senza tener conto del fatto che una parte degli immobili è legittima perchè già  oggetto di sanatoria.

N. 00302/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00553/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2014, proposto da:
Rachele Minchillo, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210;
contro
Comune di Rodi Garganico; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 3 del 21 marzo 2014 del Settore V- U.T.C. del Comune di Rodi Garganico, avente ad oggetto: “Demolizione di opere abusive (art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001)” (all. 1);
– dell’ordinanza n. 9/2014 del Comando di Polizia Municipale, Ufficio Commercio e P.A. – Settore IV – del Comune di Rodi Garganico con cui e stata disposta “l’immediata sospensione dell’autorizzazione amministrativa n. 743 del 21.02.2011, rilasciata alla Sig.ra Minchillo Rachele (…) per I’esercizio dell’attività ‘ di Ristorazione – Trattoria – Bruschetteria, attualmente prestata nell’ambito di locali realizzati in assenza del permesso di costruire, siti in località  Matera ¬ Rodi Garganico, all’insegna “La Greppia”, con contestuale immediata chiusura dell’esercizio pubblico, fino al ripristino dello stato dei luoghi, quo ante” (all. 2);
– ove occorra, dell’ordinanza n. 2 del 13 febbraio 2014 del Settore V- U.T.C. del Comune di Rodi Garganico, avente ad oggetto: “sospensione lavori di opere edilizie eseguite in assenza di titolo¦” (all. 3);
– ove occorra, della nota prot. n. 1416 del 6 febbraio 2014 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Rodi Garganico (all. 4);
– ove occorra, della nota prot. n. 1711 del 12 febbraio 2014 del Comune di Rodi Garganico (all. 5);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per la parte il difensore Giuseppe Mescia;
 
Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, appare sussistere il requisito delfumus boni iuris, con riferimento all’ordinanza di demolizione delle opere abusive, in quanto riferita a tutti i manufatti descritti nel corpo della medesima, ivi compresi gli immobili che sarebbero stati oggetto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 11 dell’11 giugno 1997 (come confermato dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 1711 del 12 febbraio 2011).
Considerato, altresì, che il prescritto fumus appare ricorrere anche per la parte del ricorso relativa all’ordinanza di sospensione dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di attività  di Ristorazione-Trattoria- Bruschetteria, in quanto inibitoria dell’intera attività  svolta dal ricorrente, senza tener conto del fatto che una parte degli immobili in cui questa si svolgeva sarebbe stata oggetto della citata sanatoria del 1997 (di cui si riferisce anche nelle premesse del provvedimento).
Ritenuto, quanto al prescritto periculum in mora, che l’esecuzione dei provvedimenti impugnati cagiona (con riferimento alla prima ordinanza) una duratura alterazione dello stato dei luoghi e (quanto alla seconda ordinanza) un grave danno all’attività  commerciale svolta dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare e di sospendere le gravate ordinanze ai fini di un riesame, alla luce dei motivi di ricorso.
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, e per l’effetto sospende le ordinanze n. 3 del 21 marzo 2014 e n. 9/2014, come in epigrafe specificate. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 luglio 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)