1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Accordo tra pubbliche amministrazioni – Conversione del rito – Fattispecie


2. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Obbligo per la P.A. di provvedere – Adozione del provvedimento – Termine – Art. 1183 c.c.

1. E’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una domanda vertente in merito ad un accordo tra pubbliche Amministrazioni. L’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del c.p.a. attribuisce, infatti, al giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche Amministrazioni. 


2. Qualora le parti, in seno ad una conferenza di servizi, abbiano assunto un obbligo di adozione del provvedimento (nella fattispecie adozione del provvedimento di esproprio), senza tuttavia stabilire il relativo termine, è possibile, a tal fine, fare applicazione dell’art. 1183 c.c. (a norma del quale, qualora, non sia possibile eseguire immediatamente la prestazione, il Giudice, in mancanza di accorso fra le parti, può stabilire il relativo termine).

N. 00659/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2012, proposto da: 
Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Antonucci, con domicilio eletto presso Roberta Rubino in Bari, viale della Repubblica, n.112; 

contro
Comune di Cerignola, n.c.; 

per l’accertamento
dell’inadempimento del Comune di Cerignola agli obblighi assunti con la conferenza di servizi del 7.5.2008 nei confronti dello I.A.C.P. della Provincia di Foggia,
nonchè per la condanna a provvedere alla esecuzione dei provvedimenti adottati, degli obblighi assunti e a risarcire il danno da ritardato adempimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e udito, per la parte costituita, il difensore Maria Teresa Antonucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’Istituto ricorrente che il Comune convenuto (e rimasto contumace) ha realizzato, su suolo di proprietà  dello IACP, località  “Tomba dei Galli”, v. Savona, un intervento di recupero di alloggi ERP.
L’iniziale occupazione di urgenza (disposta con decreto sindacale n. 1880 del 21.1.98) della porzione di suolo, si è successivamente rivelata sovrabbondante e- a seguito di intese intercose tra gli enti- si è potuto verificare che il suolo realmente interessato dall’intervento era pari a soli 2500,00 mq.
La procedura espropriativa, tuttavia, non è stata mai portata a termine.
Le parti, peraltro, nel corso di conferenza di servizi tenutasi il 7.5.2008, ne concordavano e ribadivano l’obbligo di conclusione (nonostante il relativo termine fosse da ritenersi scaduto, n.d.e.).
In particolare, come si legge nel verbale redatto all’esito dell’incontro, il Sindaco del Comune di Cerignola si è impegnato a completare la procedura espropriativa della porzione di suolo di 2.500,00 mq interessato da n. 2 edifici di ERP e relative aree esterne e pertinenziali di v. Savona, accollandosi le spese di frazionamento ed impegnandosi al successivo pagamento dell’indennità  di esproprio per un importo pari ad Euro 38.750,00 ( Euro 15,50 x 2.500,00).
Agisce per l’adempimento del relativo obbligo l’Istituto ricorrente.
Il Comune intimato è rimasto silente.
Riqualificata l’azione ( introdotta con il rito camerale per le controversie avverso l’inerzia dell’amministrazione) come azione di adempimento della convenzione stipulata tra I.A.C.P. di Foggia e Comune resistente (v. ord. n. 2231/2012), la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6.5.2014.
Preliminarmente, rileva il Collegio, che va ribadita la decisione in ordine alla giurisdizione.
Con la già  citata ordinanza collegiale di conversione del rito, la Sezione ha ritenuto essere stata introdotta, in via astratta, una domanda vertente in merito ad un accordo tra pubbliche amministrazioni (di tipo orizzontale, in ragione della posizione di equiordinazione in cui versano le parti), devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2), cpa, che gli attribuisce le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni.
Tanto premesso e venendo al contenuto dell’accordo, non può non rilevarsene la natura puntuale e completa in ordine agli elementi essenziali (ammontare dell’indennizzo da corrispondersi e contenuto della “prestazione” da eseguirsi a carico del Comune).
Non può, tuttavia, non essere del tutto evidente in primo luogo che il termine per la conclusione della procedura espropriativa deve ritenersi verosimilmente spirato da lungo tempo ( non può individuarsi la data certa, considerato che il decreto di occupazione è del 21.1.98 e che non risultano versati in atti i documenti inerenti la procedura de qua, da cui desumere con puntualità  i termini del relativo procedimento), con la conseguenza che il Comune si esporrebbe, in caso di condanna giudiziale all’adempimento, all’adozione di un provvedimento illegittimo, perchè emesso, in linea teorica, oltre il termine massimo di conclusione.
Nè un diverso termine è desumibile pattiziamente, perchè nell’accordo stipulato non è stabilito un termine per l’adozione del relativo provvedimento conclusivo.
Se ciò è vero, è pur vero che, a seguito della proposizione del presente ricorso, può ritenersi implicitamente rinunciata per acquiescenza ogni censura in ordine al mancato rispetto del termine conclusivo del procedimento in relazione all’emanando provvedimento di esproprio.
Infatti, la proposizione dell’azione giurisdizionale per la conclusione del procedimento (poi d’ufficio convertita previa riqualificazione) è inconciliabile con ogni censura in merito, in quanto trattasi di richieste insanabilmente confliggenti (da un lato la domanda di concludere il procedimento, dall’altro il dedurne la intempestività  già  nota all’atto della proposizione del presente ricorso).
Dunque, la relativa questione ( che potrebbe ritenersi ostativa all’adozione della richiesta pronuncia di condanna) puo’ ritenersi superata, ritenendosi, nel contempo, ancora permanente l’obbligo di concludere la procedura espropriativa in esame, nonostante l’ astratto vizio di intempestività .
Deve, ancora ritenersi che l’obbligo procedimentale sia stato sostituito, a seguito della conferenza di servizi, da un obbligo “para-negoziale” di adozione del provvedimento espropriativo.
Nulla avendo le parti stabilito in ordine al termine, in applicazione dei principi civilistici, ritiene il Collegio di fare applicazione di quanto stabilito dall’art. 1183 cc.
Il termine, considerato che l’adozione del provvedimento richiede attività  istruttoria, non può essere considerato immediato, sicchè, data la natura della prestazione, in assenza di accordo delle parti, viene stabilito d’ufficio, in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza al Comune ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
L’indennizzo concordato è pari ad Euro 38.750,00 e tanto dovrà  essere liquidato in sede di esproprio.
L’Istituto chiede anche interessi e rivalutazione, nonchè il risarcimento del danno.
In ordine agli accessori, deve rilevarsi che, vigendo il principio nominalistico per le obbligazioni di valuta (tale essendo quella di corresponsione dell’indennità ), il debitore dovrà  corrisponderne l’esatto ammontare, salva la messa in mora.
Essa è avvenuta, come risulta in atti, l’11.1.2012 (con nota comunicata al Comune e registrata al protocollo di ricezione).
Da tale data e fino al soddisfacimento del relativo credito decorreranno gli interessi moratori.
E’, invece, da escludersi ogni rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore, non essendo stato, peraltro, dimostrato alcun danno ulteriore.
Resta, infine, da esaminare la domanda risarcitoria.
Essa è rimasta del tutto priva di prova, sicchè non può essere accolta.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono compensate per la misura di 1/3 (considerata la soccombenza sulla domanda risarcitoria e sulla domanda di rivalutazione). Per la restante parte, liquidata in dispositivo, vengono poste a carico del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al Comune di Cergignola di adottare il provvedimento espropriativo relativo al suolo di mq 2500,00 di proprietà  dello IACP di Foggia, località  “Tomba dei Galli”, v. Savona, Cerignola, entro giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza al Comune ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, per la somma indicata in motivazione, oltre interessi moratori.
Respinge nel resto.
Condanna il Comune di Cergignola al pagamento di parte (2/3) delle spese processuali in favore dello IACP di Foggia, che liquida in Euro 2000,00, oltre IVA, CPA, spese generali pari al 15% e rifusione del contributo unificato come per legge.
Dispone la comunicazione della presente sentenza anche al Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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