Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Procedura allontanamento Stato italiano – Provvedimento cautelare monocratico – Art. 56 c.p.a. – Irreparabilità  del danno – Non sussiste 

Quando non risultano avviate le procedure finalizzate all’allontanamento dello straniero  dal territorio dello Stato italiano, considerato che l’istanza di provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. può essere riproposta in qualsiasi momento, non ricorrono i presupposti dell’estrema gravità  e irreparabilità  del danno, quantomeno in termini di attualità  per richiedere l’istanza di emersione.

N. 00249/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00580/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2014, proposto da: 
Izolda Khmiadashvili Khuroshvili, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Immigrazione; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa concessione della misura cautelare monocratica
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 5 D.Lgs. 109/2012, Prot. n. P-BA/L/N/2012/102526, emesso in data 27.02.2014, portato a conoscenza in data 10.03.2014;
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non ricorrono i presupposti dell’estrema gravità  ed irreparabilità  del danno, quantomeno in termini dui attualità , atteso che non risultano allo stato avviate le procedure finalizzate all’allontanamento della ricorrente dal territorio dello stato italiano e che comunque l’istanza di provvedimento cautelare monocratico può essere riproposta in qualsiasi momento;
 
P.Q.M.
Respinge l’istanza di provvedimento cautelare monocratico di che trattasi.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 maggio 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 10 maggio 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Antonio Pasca

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 12/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)