1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare -Preavviso di revoca – Periculum in mora – Non sussiste
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Pregiudizio meramente patrimoniale – Periculum in mora – Non sussiste
1. Laddove il provvedimento effettivamente lesivo della posizione di interesse pretensivo della ricorrente costituisca mero preavviso di revoca del provvedimento favorevole assunto in precedenza, deve ritenersi insussistente alcun periculum, con conseguente rigetto della sospensione richiesta.
2. Nell’ipotesi in cui il pregiudizio lamentato dalla ricorrente attenga a profili di mero rilievo patrimoniale e non irreparabili, deve altresì escludersi la sussistenza di alcun periculum sulla scorta della astratta risarcibilità per equivalente degli stessi.
N. 00265/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00532/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2014, proposto da:
Francesca Moscagiuro, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo, in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33;
Parco Nazionale Alta Murgia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
Domenico Edoardo Giampetruzzi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. AOO_089853 del 24.1.2014 con la quale il Dirigente dell’Ufficio programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS presso il servizio ecologia della Regione Puglia ha concluso in maniera negativa il procedimento di valutazione di incidenza con riferimento al “progetto di primo imboschimento di terreni agricoli” in Altamura, finanziato nell’ambito del PSR Puglia 2007-2013 – Misura 221 – Azione 1;
di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Parco Nazionale Alta Murgia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio L. Deramo e Maria Liberti;
Rilevato che il provvedimento effettivamente lesivo della posizione di interesse pretensivo della ricorrente costituisce mero preavviso di revoca dell’aiuto concesso e che, in stretta relazione alla sospensione di quest’ultimo, non appare sussistere periculum in mora;
Rilevato, altresì, che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente attiene comunque a profili di mero rilievo patrimoniale, comunque non irreparabili in quanto astrattamente risarcibili per equivalente all’esito della integrale valutazione di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)