Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Impugnazione mancato riscontro richiesta autorizzazione unica – Art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 – Tutela cautelare – Periculum in mora – Sussistenza

Può disporsi in via cautelare l’obbligo della Regione a dare corso all’istanza di autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, relativamente a un impianto, il cui avvio dell’iniziativa risalga da lungo tempo, in ciò ravvisandosi il presupposto del periculum in mora.

N. 00258/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00470/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2014, proposto da ETA – Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Guarnieri, Francesco Fonderico, Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro 135;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Manfredonia;
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari,
– nota della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – U.O. Ufficio Energia e Reti Energetiche prot. AOO_159 – 0000445 del 22.1.2014, ricevuta via pec in data 22.1.2014;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso;
e, ove occorra, per l’accertamento della illegittimità  del silenzio della Amministrazione regionale resistente in ordine alla istanza di riesame del 28.1.2014;
e per la condanna della Regione Puglia all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di adozione delle opportune misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Tommaso Di Gioia, Gianni Guarnieri e Maddalena Torrente;
 
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, di escludere – come correttamente evidenziato dalla Amministrazione regionale nel corpo della gravata nota del 22.1.2014 – l’ammissibilità  di una istanza di autorizzazione unica in sanatoria ex art. 15 legge Regione Puglia n. 25/2012, non venendo in rilievo nel caso di specie “modifiche” progettuali realizzate in fase esecutiva rispetto ad un progetto in precedenza autorizzato (fattispecie, quest’ultima, cui espressamente si riferisce la disposizione regionale da ultimo citata); che, infatti, l’impianto di ETA risulta allo stato privo di autorizzazione unica regionale;
Ritenuto, tuttavia, che la Regione Puglia deve dare corso alla domanda presentata da ETA, qualificata esclusivamente come istanza di autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003, previa integrazione, da parte della stessa società  interessata, di detta domanda alla stregua della normativa applicabile in materia;
Valutata la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora stante il lungo tempo decorso dall’avvio dell’iniziativa per cui è causa;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta nei sensi in precedenza esposti;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)