1. Processo amministrativo – Principi generali – Decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – Presupposti


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilzia privata – Provvedimento acquisizione gratuita a patrimonio comunale manufatto abusivo – Art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 – Mancata impugnazione ordinanza demolizione – Inammissibilità 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata  –  Provvedimento acquisizione gratuita a patrimonio comunale manufatto abusivo – Art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 – Mancata impugnazione ordinanza demolizione – Conseguenze

1. Sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, quando v’è integrità  del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive della parte, resa edotte di tale eventualità , senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio, per l’udienza cautelare, dell’Amministrazione intimata.


2. àˆ inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell’area di sedime ex art. 31, comma 3°, D.P.R. n. 380/2001, nel caso di mancata impugnazione dell’ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri degli atti in questione.


3. L’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa a un’opera abusiva, consolida degli effetti dell’atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità , facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa.

N. 00621/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2014, proposto da: 
Michelina De Nittis, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso Domenico Antonio Gambatesa in Bari, corso Cavour, 208; 

contro
Comune di Vieste; 

per l’annullamento
1) dell’Ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Vieste del bene realizzato abusivamente ex art. 31 comma 3 del DPR nr. 380/2001 del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata -Territorio del Comune di Vieste nr. 121 Reg. Ord. del 17712/2013, notificato al ricorrente il 10701/2014;
2) ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per la parte il difensore delegato avv. Alessandro Ciliberti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame viene impugnata l’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune del bene realizzato abusivamente in agro di Vieste loc. Petto alla via S. Margherita (dettagliatamente indicate in ricorso alla pag. 2).
L’ordinanza di acquisizione fa seguito all’ingiunzione di demolizione n. 9 del 29.1.2013 (notificata alla odierna ricorrente il 1.2.2013 cfr. doc. all.C al ricorso).
La ricorrente lamenta: a) violazione dell’artt. 7, 8, 10 della L. n. 241/90; b) violazione del combinato disposto degli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 6.6.2001.
L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.
In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità  del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive della parte, resa edotte di tale eventualità , senza che rilevi la mancata costituzione in giudizio, per l’udienza cautelare, dell’amministrazione intimata.
Il ricorso risulta inammissibile per omessa tempestiva impugnativa dell’ingiunzione di demolizione del 29.1.2013.
Infatti, l’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dispone ai suoi terzo e quarto comma che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” e che “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, l’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa ad un’opera abusiva, consolida degli effetti dell’atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità , facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa ( cfr. ex plurimis, T.A.R. Napoli Campania sez. II, 07 giugno 2013, n. 3026, ed ivi per richiami ad altra giurisprudenza).
àˆ dunque inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell’area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell’ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri degli atti in questione (cfr. Tar Salerno Campania sez. I, 08 gennaio 2013, n. 30).
Nella fattispecie all’esame, le due doglianza articolate dalla ricorrente non attengono all’atto di acquisizione ma all’ingiunzione di demolizione.
Inoltre, quand’anche volesse ritenersi che la prima censura (mancata comunicazione di avvio del procedimento ad altri coeredi del defunto Toto Nicola autore dell’abuso) sia relativa anche all’atto di acquisizione, la stessa risulterebbe inammissibile sotto altro profilo, in quanto non sarebbe legittimata a proporla la ricorrente ma solo i suddetti coeredi.
Non v’è luogo a pronuncia in ordine alle spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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