1. Pubblico impiego – Concorso  – Soggetto attuatore – Rapporti con la .p.A. committente – Autonomia – Istanza di accesso – Silenzio p.A.  – Legittimità  – Ragioni 


2. Pubblico impiego – Concorso – Soggetto attuatore – Fattispecie 

1. Posto che il soggetto attuatore che abbia  indetto un avviso  pubblico di selezione di personale  non dipende dall’Amministrazione committente (nella specie  la Regione), non costituendo un ufficio della stessa, appare chiaro che la p.A., a fronte della richiesta di accesso agli atti, non è tenuta a rispondere e, conseguentemente, non è ravvisabile, in capo alla stessa, alcun comportamento meritevole di censura.


2. Nell’ipotesi in cui l’avviso pubblico sia indetto dal soggetto attuatore, l’istanza di accesso va presentata al ridetto soggetto, piuttosto che alla p.A. committente; parimenti, il ricorso va notificato al soggetto attuatore (nella specie, la ricorrente ha trasmesso l’istanza di accesso alla Regione, piuttosto che al soggetto attuatore; ne discende che non può rilevare la circostanza che il ricorso, originariamente notificato alla sola Regione, sia stato successivamente notificato, in esito alla camera di consiglio, anche al soggetto attuatore, considerato che quest’ultimo, non avendo ricevuto alcuna istanza da parte della ricorrente, non è stato posto in grado di trasmettere alla ricorrente le informazioni e i documenti relativi alla procedura selettiva in questione).

N. 00617/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2012, proposto da: 
Marcella Chiapperino, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Napoli n. 138 
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucrezia Gaetano e Luigi Liberio, con domicilio eletto presso la prima in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33 
per l’accertamento
– dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine all’istanza di accesso agli atti e richiesta di informazioni relativamente all’avviso pubblico – OPCM 3933/2011 – “stato di emergenza umanitaria del territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa”, inoltrata in data 3.3.2012 e ricevuta in data 6.3.2012;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto silenzio inadempimento/rifiuto;
per l’emanazione
dell’ordine immediato di provvedere a quanto richiesto con l’istanza di cui sopra, in particolare in ordine alla richiesta di chiamata a coprire l’incarico ovvero a riverificare il punteggio ottenuto;
per la condanna
della Regione Puglia ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni, ex art. 31 del D. lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, comma 3, del D. lgs. n. 104/2010, alla nomina di un commissarioad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnatole;
per la condanna
della Regione Puglia al risarcimento dei danni, da valutarsi tenendo conto del corrispettivo lordo di € 2.500,00 previsto dall’avviso pubblico a titolo di compenso mensile, dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, eventualmente sottoscritto dalla terza collocata, ovvero da valutarsi in via equitativa, per l’illegittimità  dell’azione posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Tiziana Sangiovanni e avv. Lucrezia Gaetano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato, all’avviso pubblico per la selezione di 1 esperto nelle tematiche di mediazione culturale, indetto con decreto n. 55 del 27.11.2011 dal Soggetto Attuatore per la Puglia in relazione all’emergenza legata all’eccezionale afflusso nel territorio nazionale di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
Classificatasi quarta con lo stesso punteggio ottenuto dalla terza, dopo aver appreso che le candidate collocate ai primi due posti della graduatoria si sono dimesse ha trasmesso una lettera raccomandata alla Regione, con la quale, dopo aver fatto presente di non cogliere le ragioni per le quali è stata collocata al quarto posto anzichè al terzo e di essere in attesa di essere chiamata per ricoprire l’incarico, o quantomeno al fine di riverificare il punteggio, ha chiesto di conoscere lo stato della procedura e di ricevere tutti gli atti ad essa afferenti.
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta, la ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione.
Si è costituita la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità  e l’infondatezza del ricorso.
2. All’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
àˆ decisiva, in tal senso, la circostanza che la ricorrente ha trasmesso la propria istanza di accesso (riqualificata in sede di ricorso come richiesta volta ad ottenere la chiamata a ricoprire l’incarico o quanto meno la verifica del punteggio) alla Regione, ma avrebbe dovuto presentarla al Soggetto Attuatore.
L’avviso pubblico di cui è causa, infatti, è stato indetto proprio dal Soggetto Attuatore, il quale non costituisce un ufficio della Regione, ma è un soggetto nominato dal Commissario delegato di cui all’Ordinanza P.C.M. n. 3933 in data 13 aprile 2011, emessa ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, in relazione allo stato d’emergenza derivato dall’eccezionale afflusso in Italia di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa.
Il Soggetto Attuatore, quindi, non dipende dalla Regione, essendo invece posto a capo di una struttura autonoma a livello regionale, incardinata nel Sistema di Protezione Civile nazionale, che si è avvalsa, per poter funzionare, di uffici e personale della Regione nonchè di altre figure professionali selezionate attraverso apposite procedure come quella in esame.
Ciò posto, appare chiaro che la Regione, a fronte della richiesta presentata dal ricorrente, non era tenuta a rispondere e, conseguentemente, non è ravvisabile, in capo alla stessa, alcun comportamento meritevole di censura.
Nè può rilevare la circostanza che il ricorso, originariamente notificato alla sola Regione, è stato successivamente notificato, in esito alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012, anche al Soggetto Attuatore, considerato che quest’ultimo, non avendo ricevuto alcuna istanza da parte della ricorrente, non è stato posto in grado di trasmettere alla ricorrente le informazioni e i documenti relativi alla procedura selettiva in questione.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La particolarità  della vicenda giustifica tuttavia la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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