1. Energie rinnovabili – Autorizzazione unica – Decadenza – Violazione termine ex art. 4 l.r. 31/08 – Non imputabilità  al privato – Illegittimità 
 
2. Energie rinnovabili – Autorizzazione unica – Dichiarazione di decadenza – Termine ex art. 4 l.r. 31/08 – Finalità 
 
3. Processo amministrativo – Domanda risarcitoria – Mutamento del titolo – Con atto non notificato – Inammissibilità 

1. Anche in relazione al termine di 180 gg. relativo all’obbligo di deposito della documentazione di cui all’art. 4 della L.R. 31/08 (la cui violazione determina “la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto”) trova applicazione l’esimente generale della responsabilità  del debitore ex art. 1218 c.c. e, cioè, la non imputabilità  del ritardo alla parte onerata (nel caso di specie, la Regione Puglia aveva dichiarato la decadenza dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/03 per violazione del termine di cui all’art. 4 della l.r. 31/08, sebbene il privato non avesse potuto provvedere al deposito della documentazione a causa del ritardo nell’emissione del decreto di asservimento delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto).
 
2. Il termine perentorio di 180 giorni previsto per l’esibizione della documentazione preordinata alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 4, comma 2, L.R. n. 31/2008, risponde all’obiettivo di speditezza del procedimento e della celere messa in funzione dell’impianto.
 
3. àˆ inammissibile la riqualificazione della domanda risarcitoria che ricolleghi la richiesta ad un diverso titolo allorquando quest’ultima sia formulata con memoria difensiva, in quanto essa è contenuta in un atto non notificato.

 
N. 00595/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2013, proposto da: 
Daunia Wind s.r.l. e Daunia Newserra s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca, Bartolomeo Cozzoli, Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, alla via Piccinni n. 210;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare .N. Sauro n. 31; Comune di Serracapriola; 

per l’annullamento
-della nota prot. n. 2801 del 3 aprile 2013, adottata dal Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Declaratoria di decadenza dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonchè delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 10 MW sito nel comune di Serracapriola (FG) – località  “Vastaioli -Cesine -Inforchia -Chiantinelle -Crocella” rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 190 dell’11 luglio 2011 alla Società  Daunia Wind S.r.l. ora Daunia Newserra S.r.l. “;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto
determinato nella sfera giuridico/patrimoniale della Daunia Wind s.r.l. e della Daunia Newserra s.r.l. dall’illegittimo provvedimento regionale di decadenza della rilasciata autorizzazione unica n. 190/2011 per la costruzione e l’esercizio del realizzato impianto eolico di Serracapriola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Telera, per delega dell’avv. Bartolomeo Cozzoli, Giuseppe Mescia e Franco Gaetano Scoca; Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il gravame in epigrafe le società  ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio Energia regionale n. 2801 del 3 aprile 2013, con cui è stata dichiarata la decadenza dell’Autorizzazione unica rilasciata -ex d.lgs. n. 387/2003 – con precedente atto dirigenziale n. 190 dell’11.7.2011, unitamente alla presupposta nota che ha dato avvio al relativo procedimento di verifica.
L’autorizzazione in questione era giunta all’esito di un complesso iter, amministrativo e giurisdizionale, avviato con istanza a firma della società  Daunia Wind, acquisita al protocollo regionale il 23 febbraio 2005, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Serracapriola, composto da n. 26 aerogeneratori, di potenza totale pari a 50 MW.
Dei 26 aerogeneratori originari ne erano stati tuttavia autorizzati in principio soltanto 21; sicchè, in ordine ai 5 residui, l’interessata aveva proposto variante diretta ad elidere le criticità  rilevate in sede di esame del progetto e, non avendo la Regione risposto nei termini di legge, aveva proposto gravame a questo Tar avverso il silenzio-rifiuto.
Solo a seguito di sentenza di questa Sezione n. 2/2010, l’Amministrazione provvedeva in merito alla variante, rilasciando la predetta autorizzazione unica nel 2011. Tuttavia, nonostante la contestuale approvazione del piano particellare di esproprio, non veniva emesso il decreto di asservimento delle aree interessate; e, a fronte dell’esplicita richiesta, l’Amministrazione regionale opponeva un diniego sul presupposto dell’intervenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità  del progetto, di validità  quinquennale.
Di qui il secondo gravame, diretto a far valere l’illegittimità  di tale diniego; diniego rimosso dall’Amministrazione regionale soltanto a seguito di ordinanza cautelare di accoglimento di questa Sezione n. 586 del 26 luglio 2012. Con nota prot. n. 36225 del 3 agosto 2012, infatti, veniva comunicato alla Daunia Wind che, con determina n. 532 del 2.8.2012, era stata costituita servitù coattiva in suo favore in relazione agli immobili interessati.
Il successivo 8 agosto, quindi, la società  interessata provvedeva al deposito presso il Servizio Energia di tutta la documentazione prescritta dall’art. 4, comma 2, della l.r. n. 31/2008 comunicando, in pari data, l’avvenuto inizio dei lavori.
Nel silenzio dell’Amministrazione che, ancora una volta, non dava alcun riscontro al predetto deposito, la società  stessa proseguiva nell’esecuzione dei lavori; e, nonostante la ricevuta nota di avvio del procedimento di verifica dell’autorizzazione unica, medio tempore adottata in data 17 luglio 2012 ma apparentemente rimasta senza seguito, i lavori venivano ultimati il 29 dicembre dello stesso anno e l’impianto entrava in esercizio nel gennaio 2013. Il 28 febbraio 2012 veniva, infine, comunicato all’Ufficio Energia il trasferimento della titolarità  dell’impianto in parola alla Daunia Newserra.
Il procedimento di verifica, infatti, aveva preso le mosse dall’asserito inadempimento degli oneri prescritti dall’art.4 della citata legge regionale; e, a fronte delle osservazioni della Daunia Wind, ancora una volta la Regione era rimasta a lungo silente.
Soltanto il 3 aprile 2013, quasi un anno dopo, ha adottato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione unica, oggetto del presente gravame proposto congiuntamente dall’originaria istante e dalla sua avente causa.
Si è costituita in giudizio la Regione, con atto depositato il 18.12.2013, per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
All’udienza del 29 gennaio la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Parte ricorrente articola cinque motivi di ricorso. Il secondo è fondato ed assorbente.
Con il motivo sub 2 si lamenta, infatti, l’erronea applicazione dell’art.4, comma 4, della l.r. n. 31/2008, nella misura in cui il mancato adempimento degli oneri contemplati dalla norma stessa non sia in alcun modo imputabile a negligenza o imperizia della società  Daunia Wind.
Viene, invero, rappresentato che il termine perentorio di 180 giorni di cui al comma 2 dell’art. 4 in esame, la cui inosservanza determina – ai sensi e per gli effetti del successivo comma 4 – “la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto”, non poteva decorrere se non dopo l’emissione del decreto di asservimento delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto de quo che, come anticipato in fatto, risale soltanto al 2 agosto 2012, giusta determinazione n. 532/2012. Fino a quel momento, l’interessata non avrebbe potuto depositare la richiesta documentazione e, in particolare, la polizza fideiussoria, non avendo la materiale e giuridica disponibilità  delle aree stesse.
La censura è condivisibile.
L’art. 4 in esame è stato modificato nel secondo comma dall’art. 5, comma 19, lett. a) della l.r. n. 25/12, che ha sostituito il dies a quo del termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione di cui si discute, spostandolo “dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003” alla “..presentazione della comunicazione di inizio lavori”. Nel provvedimento di decadenza gravato, l’Amministrazione regionale ha escluso l’applicabilità  della normativa sopravvenuta sul presupposto che la decadenza stessa si fosse già  verificata al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione.
In realtà , una simile impostazione trascura di considerare l’operatività  dell’esimente generale della responsabilità  del debitore ex art. 1218 c.c.; considerata, cioè, la non imputabilità  del ritardo alla parte onerata, alla data di adozione della richiamata modifica della legislazione regionale (30 settembre 2012), la decadenza non poteva ancora aver operato, non essendo ancora decorsi i previsti 180 giorni. Il decreto di costituzione di servitù coattiva risale infatti – come già  chiarito – soltanto al 2 agosto 2012.
Di qui l’applicabilità  della sopravvenuta disposizione che – si ribadisce – ha ancorato il decorso del termine di 180 giorni alla comunicazione di inizio lavori. Nella fattispecie tale dichiarazione è stata resa addirittura contestualmente al controverso deposito documentale, l’8 agosto 2012 (pochi giorni dopo il decreto di asservimento).
In ogni caso, la tempestività  del deposito documentale si apprezzerebbe – per le stesse ragioni – anche ove si ritenesse di dover fare riferimento al testo della disposizione regionale nella formulazione originaria. Anche in questo dovrebbe essere assunto come dies a quo l’acquisizione della disponibilità  materiale e giuridica delle aree interessate dal progetto, ottenuta – si ribadisce – pienamente solo il 2 agosto 2012. Rispetto a tale data il deposito documentale dell’8 agosto successivo è parimenti tempestivo.
Del resto, con recente sentenza di questa Sezione (la n. 421/2013), si è chiarito che il termine perentorio di 180 giorni previsto per l’esibizione della documentazione preordinata alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 4, comma 2, l.r. n. 31/2008, risponde all’obiettivo di speditezza del procedimento e della celere messa in funzione dell’impianto; obiettivo che, evidentemente, presuppone l’immediata realizzabilità  dell’intervento. Ciò che non era riscontrabile nella fattispecie in esame fino all’emissione del decreto di asservimento più volte richiamato.
Nella parte impugnatoria il ricorso va, dunque, accolto sulla scorta dell’esaminato secondo motivo e con assorbimento delle ulteriori censure.
2.- Il gravame non può invece trovare accoglimento quanto all’azione risarcitoria; azione peraltro riformulata in corso di causa rispetto all’originaria impostazione.
Nel ricorso introduttivo, infatti, veniva richiesto il risarcimento del danno ingiusto, sub specie di danno emergente, lucro cessante e danno morale, quale derivante dall’illegittimo provvedimento regionale di decadenza. Con memoria del 27 dicembre 2013, il danno di cui si chiede il risarcimento viene invece riqualificato quale danno da disturbo, sostanzialmente modificandone il titolo e riconducendolo alla – diversa – iniziativa assunta dall’Amministrazione regionale di comunicare al G.S.E. – in modo asseritamente arbitrario – l’intervenuta decadenza dell’autorizzazione unica, determinando la conseguente perdita degli incentivi statali.
Orbene, ciò chiarito, appare evidente l’inammissibilità  di entrambe le domande. Della prima perchè, formulata nei termini originari, si sovrappone al risarcimento in forma specifica garantito dalla concessione della richiesta misura cautelare, giusta ordinanza di questa Sezione n. 270/2013; della seconda perchè domanda nuova, collegata ad un titolo diverso (non più la denunziata illegittimità  dell’attività  amministrativa provvedimentale bensì una diversa e successiva attività  posta in essere dalla stessa Amministrazione) ma articolata in atto non notificato.
La domanda, che, peraltro, nei termini in cui è riformulata, non è sorretta da alcun principio di prova, va quindi dichiarata inammissibile.
3.- In conclusione, il ricorso può essere solo parzialmente accolto; limitatamente all’azione impugnatoria. Considerata la reciproca soccombenza si ritiene, tuttavia, di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato di declaratoria della decadenza dell’autorizzazione unica. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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