1. Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata – Contributo e opere di urbanizzazione –  Opere a scomputo – Iva – Irrilevanza ex art. 51  l. 342/2000;


2. Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata – Contributo e opere di urbanizzazione –  Opere realizzate a scomputo – Restituzione oneri versati – Interessi – Decorrenza


3.  Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata – Contributo e opere di urbanizzazione –  Opere realizzate  a scomputo – Restituzione oneri versati – Rivalutazione –  Spettanza – Condizioni

1. Ai sensi dell’art. 51 L. 342/2000 è esclusa la rilevanza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, della cessione nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione.


2. In tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione gli interessi sulle somme indebitamente versate a tale titolo decorrono dal momento della completa realizzazione delle opere stesse in quanto l’ indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ricorre tutte le volte in cui vi sia difetto di obbligazione o perchè il vincolo non è mai sorto (condictio indebiti sine causa), o perchè venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (condictio indebiti ob causam finitam) (v. Cassazione civile, n. 13207/2013 e 12794/2012); in tale seconda ipotesi è da tale momento che decorrono gli interessi legali sulla relativa somma.


3.  In tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione la rivalutazione sulle somme indebitamente versate a tale titolo spetta solo se provata poichè nell’azione proposta per la restituzione di somme  non dovute trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità  di moneta, salvo, ex art. 1224 c.c., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto, nonchè il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria.

N. 00594/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2012, proposto da: 
Rubino Giuseppe S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, n.5; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P.Amedeo, n. 26; 

per l’accertamento
del diritto al rimborso degli oneri di urbanizzazione già  versati dalla società  ricorrente al Comune di Bari, oneri da scomputare con le opere di urbanizzazione realizzate dalla stessa Rubino Giuseppe S.n.c., e per la conseguente condanna del Comune di Bari al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre accessori.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno e Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver versato, in relazione al rilascio della concessione edilizia n. 465/86 (e successive varianti), oneri di urbanizzazione – primaria e secondaria – pari ad euro 352.354,50.
A seguito di accordi con il Comune di Bari, ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria connesse agli immobili costruiti in virtù della citata concessione edilizia, chiedendo lo “scomputo ” del costo delle stesse dai già  versati oneri di urbanizzazione, per un importo pari ad euro 194.332,98, oltre IVA.
Le opere venivano verificate dal Comune che – con note dell’8 e 9.11.2004 – ne attestava la idoneità  tecnica, prendendole poi in consegna con verbale del 18.2.2005.
Con ricorso portato per la notifica il 23.1.2012 l’odierna ricorrente chiede:
in primo luogo accertarsi l’obbligo di pagamento, in suo favore, da parte del Comune della somma di euro 194.332,98, oltre IVA, a titolo di ripetizione dell’indebito;
condannare il Comune al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria (ex art. 1224 cc) , considerando l’attività  imprenditoriale svolta dalla società  Rubino;
Il Comune, costituitosi con memoria formale ha, nel corso del giudizio, prodotto due determine dirigenziali, rispettivamente n. 2014/01696 del 20.2.2014 e 2014/130/00065 del 2.4.2014.
Con tali determine, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha:
(det. n. 2014/01696 ) autorizzato lo scomputo della somma di euro 194.332,98, imputandola per euro 162.083,09 agli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla c.e. n. 465/86 e per la restante cifra di euro 32.349,89 agli oneri di urbanizzazione primaria del P.d.C. (permesso di costruire) n.272/2000, facente capo alla stessa società . Tanto in considerazione della circostanza che, della cifra complessiva versata per oneri di urbanizzazione in relazione alla c.e. n. 465/86, solo euro 162.083,09 erano da imputarsi ad oneri di urbanizzazione primaria e della non interscambiabilità  tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
(det. n. 2014/01696 ) negato la rimborsabilità  dell’IVA in ragione delle previsioni di cui all’art. 51 L. 342/2000 che escludono la rilevanza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, della cessione nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione.
(det. 2014/130/00065) disposto l’impegno di spesa per la cifra complessiva di euro 194.332,98, demandando ad un successivo mandato di pagamento la corresponsione della stessa.
Sulla scorta di tali determine il Comune intimato, all’udienza di discussione del 16.4.2014, ha chiesto un ulteriore rinvio per completare l’iter di pagamento della cifra richiesta.
A ciò si è opposta la difesa di parte ricorrente che ha insistito per la decisione del ricorso.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, per come di seguito chiarito.
In primo luogo, in merito alla sorte capitale richiesta, pari ad euro 194.332,98, può ritenersi intervenuto un esplicito riconoscimento del debito (le due determine già  citate, sono inequivocabili sul punto).
Di conseguenza, la domanda di accertamento risulta già  soddisfatta e sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Permane, invece l’interesse alla pronuncia di condanna, valido titolo esecutivo di natura giudiziale.
In ordine al richiesto riconoscimento dell’IVA, il Collegio condivide le argomentazioni indicate dalla determina n. 2014/01696, alle quali si rinvia, che, a mente dell’art. 51 L. 342/2000, ne escludono la rimborsabilità .
Resta da esaminare la spettanza degli accessori richiesti.
In merito, rileva il Collegio, che vero punto nodale della decisione è la decorrenza degli interessi (e conseguentemente della eventuale rivalutazione).
Osserva, ancora il Collegio, che la parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sul punto, limitandosi a richiedere, in modo generico, gli interessi sulla sorte capitale.
In assenza di qualsivoglia indicazione, pertanto, va stabilito quanto segue.
La giurisprudenza ha precisato che l’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ricorre tutte le volte in cui vi sia difetto di obbligazione o perchè il vincolo non è mai sorto (condictio indebiti sine causa), o perchè venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (condictio indebiti ob causam finitam) (v. Cassazione civile, n. 13207/2013 e 12794/2012).
Nel caso di specie è evidente che si versa nella seconda ipotesi, in quanto, solo a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte della ricorrente, è venuta meno la causa del pagamento dei relativi oneri.
In assenza di più puntuali indicazioni di parte, può ritenersi che la definitiva e completa realizzazione di tali opere si sia verificata al momento della attestazione di idoneità  da parte del Comune, datata 8-9.11.2004.
A partire da tale momento, dunque, si è verificato il venir meno della causa del pagamento degli oneri di urbanizzazione e la relativa somma è divenuta un indebito oggettivo.
Peraltro, a partire da tale data può ritenersi nota al Comune la natura indebita del relativo pagamento, posto che era intercorsa cospicua corrispondenza tra le parti, sfociata nell’autorizzazione alla realizzazione delle opere e, dunque, può ritenersi, secondo un principio di ragionevolezza, che l’ente ben sapesse di non avere più titolo a trattenere la relativa cifra.
Conseguentemente, è da tale data che spetteranno gli interessi, secondo il disposto di cui all’art. 2033 c.c. in ipotesi di mala fede dell’accipiens.
Non può, invece, riconoscersi la richiesta rivalutazione.
Infatti, nell’azione proposta per la restituzione di somme non dovute trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità  di moneta, salvo, ex art. 1224 c.c., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto, nonchè il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria, che va riconosciuto nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; al fine di tale riconoscimento, lo stesso creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità  di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità  del denaro determinata dall’inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che la allegata qualità  si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (analogo a quello previsto per i lavoratori subordinati dall’art. 429 c.p.c.) (v. Cassazione civile, n. 14970/2002).
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, nonchè della disponibilità  manifestata concretamente dal Comune a pagare quanto riconosciuto a titolo di indebito, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto condanna il Comune di Bari al pagamento, in favore della Rubino Giuseppe S.n.c. (già  Rubino Giuseppe e Pietro S.n.c.), di euro 194.332,98, oltre interessi legali dall’8.11.2004.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del relativo credito.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese processuali .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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