Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire in sanatoria  – Impugnazione da parte del terzo – Tutela cautelare – Danno grave e irreparabile – Attualità  – Necessità 

La sospensione del permesso di costruire con cui viene consentito il frazionamento e la creazione di un locale ad uso commerciale, avente quale unico accesso al pubblico l’androne scoperto di proprietà  dei ricorrenti, non può trovare accoglimento qualora la portata lesiva del provvedimento sia solo ipotetica ed eventuale ed il danno non sarebbe comunque eliminabile, anche in caso di accoglimento dell’istanza (nella specie, infatti, l’accesso al locale commerciale era stato consentito già  con il permesso di costruire ordinario, mentre manca il requisito dell’attualità  del danno poichè il locale commerciale al momento della proposizione dell’istanza cautelare non risultava ancora aperto nè detta apertura era stata documentata come imminente).
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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza  28 agosto 2014, n.3677 – 2014, ric. n. 5583 – 2014.   

N. 00223/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01627/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vincenzo De Pinto e Mauro Leonardo De Pinto rappresentati e difesi dagli avv. Michelangelo Pinto e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, n.120; 

nei confronti di
Maria Giuseppa Palazzo, Saverio Corrieri, rappresentati e difesi dall’avv. Cosimo Pannacciulli, con domicilio eletto presso Cosimo Pannacciulli in Bari, via De Giosa n.98; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del permesso di costruire in sanatoria n. 2221 del 5 settembre 2013 rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta in favore dei sig.ri Palazzo Maria Giuseppa e Corrieri Saverio, nella parte in cui è stato consentito il frazionamento e la creazione di un locale ad uso commerciale avente quale unico accesso l’androne scoperto di proprietà  esclusiva dei ricorrenti;
– del certificato di agibilità  n. 5208 del 11.10.2013 riferito all’immobile con accesso dalla Via Margherita di Savoia n. 106/B censito al NCEU al fg. 55, p.lla 222 sub 37 di mq. 58, con destinazione d’uso commerciale cat. Ch, per illegittimità  propria e derivata dall’illegittimità  del titolo edilizio conseguito in sanatoria;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, ivi incluso il parere favorevole alla sanatoria espresso dal dirigente del Settore Territorio il 3.9.2013, nonchè connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
Con i motivi aggiunti del 14 marzo 2014:
– della presupposta proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Arch. Lazzaro Pappagallo del 3.9.2013, nonchè del parere conforme apposto in calce ed in pari data dal Dirigente del
Settore Territorio Arch. Lazzaro Pappagallo, prodotti in giudizio in data 4.1.2014;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, ivi incluso il parere favorevole alla sanatoria espresso dal dirigente del Settore Territorio il 3.9.2013, nonchè connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta e di Maria Giuseppa Palazzo e di Saverio Corrieri;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto, Luigi Paccione e Cosimo Pannacciulli;
 

Rilevato che il paventato danno deriverebbe, per come chiarito anche in sede di discussione, dall’accesso indistinto del pubblico al locale oggetto del permesso di costruire in sanatoria impugnato con i ricorsi ed in particolare dall’accesso all’androne- galleria che rappresenta il passaggio obbligato per entrare nel locale (adibito, da ultimo, a fini commerciali) oggetto del permesso impugnato;
rilevato che il passaggio pedonale è stato consentito già  dall’originario titolo inerente il fabbricato nel suo complesso;
ritenuto, inoltre, che l’apertura del locale commerciale in esame non è ancora avvenuta e non è verificabile se è imminente, con la conseguenza che, comunque, la portata lesiva non è ancora attuale, ma solo ipotetica ed eventuale;
ritenuto, conclusivamente, che il danno non sarebbe comunque eliminabile anche in caso di accoglimento dell’istanza;
ritenuto che la particolarità  della controversia determina la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)