Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Concessione edilizia in sanatoria – Immobile in comproprietà – Istanza avanzata da alcuni comproprietari – Diniego per difetto di legittimazione – Non sussiste – Fattispecie
L’istanza di sanatoria è soggetta alla disciplina ordinaria in materia di deliberazioni condominiali (art. 1136 c.c.) e, pertanto, non è necessario che ad essa aderiscano tutti i comproprietari, essendo sufficiente la maggioranza degli stessi; in ragione dei principi di conservazione, non contraddizione, divieto di abuso del diritto, buona fede e favor dell’ordinamento per la regolarizzazione degli interventi edilizi abusivi, infatti, deve escludersi che possa trovare applicazione la disciplina prevista per le innovazioni (art. 1120 c.c.) che prevede il consenso di tutti i proprietari (nel caso di specie, secondo il TAR, la comproprietaria ricorrente aveva per giunta sottoscritto l’istanza del permesso di costruire originario, prestando consenso pieno alla realizzazione dell’opera oggetto di sanatoria).
N. 00508/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2014, proposto da:
Domenico Linsalata, Isabella Linsalata, Stefania Linsalata, Francesca Antonia Linsalata, rappresentati e difesi dall’avv. Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso Adriano Garofalo in Bari, via Manzoni, n.15;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, n.21;
nei confronti di
Giovanna Linsalata;
per l’annullamento
– del provvedimento a firma del Responsabile area edilizia privata ed urbanistica del Comune di Rutigliano ing. Erminio d’Aries del 20.12.13, prot. n. 022958-13 portante la comunicazione di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 22.11.13, pratica n. 290, per difetto del requisito della legittimazione ex art. 11, comma 1, del DPR n. 380/01 e la richiesta di presentazione di osservazioni;
– del provvedimento a firma del Responsabile area edilizia privata ed urbanistica del Comune di Rutigliano, ing. Erminio d’Aries del 21.01.14, prot. n. 0000921 portante la comunicazione di definitivo rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 22.11.13, pratica n. 290, per difetto del requisito della legittimazione ex art. 11, comma 1, del DPR n. 380/01 e la richiesta di presentazione di osservazioni;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Adriana Garofalo e Giuseppe Mariani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono germani e comproprietari di un edificio.
Unitamente ad altra sorella (Linsalata Giovanna) – e con il suo pieno consenso- hanno realizzato sul bene comune delle opere assentite con regolare permesso di costruire.
Avendo la sorella Giovanna, successivamente (ed a causa di dissidi interni), denunciato al Comune resistente la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, si sono determinati a richiedere permesso di costruire in sanatoria.
Il comune resistente ha negato il premesso di costruire in sanatoria (compiutamente indicato in epigrafe), rilevando che la relativa istanza non fosse stata avanzata da tutti i comproprietari dell’immobile (non avendo, infatti, aderito alla stessa la comproprietaria Linsalata Giovanna) e ritenendo, per ciò, che difettasse la legittimazione negli istanti.
A tanto si è determinato in quanto ha ritenuto che, trattandosi di opere che incidono congruamente sul pieno e libero godimento del bene comune, fosse richiesta la totalità dei comunisti.
Contestano tale tesi gli odierni ricorrenti, deducendo che sarebbe sufficiente la maggioranza degli stessi.
Il ricorso è fondato.
La disciplina invocata dal Comune (inerente le opere su beni in comproprietà che pregiudichino il godimento del bene) riguarda la realizzazione di innovazioni sul bene comune.
L’ipotesi in cui si versa nel caso di specie, invece, è del tutto diversa, in quanto oggetto dell’esercizio delle prerogative proprietari non è la realizzazione delle opere (già compiute), bensì la sanatoria (cioè la regolarizzazione di possibili abusi) delle stesse.
Le opere di cui si chiede la sanatoria, infatti, sono state realizzate con il consenso della comproprietaria Giovanna Linsalata che, non solo ha regolarmente sottoscritto l’istanza di permesso di costruire, ma non risulta essersi opposta neppure in fase di esecuzione delle stesse.
In ragione dei principi di conservazione, non contraddizione, divieto di abuso del diritto, buona fede e favor dell’ordinamento per la regolarizzazione degli interventi edilizi abusivi, deve escludersi che possa trovare ingresso la disciplina invocata, testualmente contemplata, al più per le innovazioni (artt. 1120 e ss. c.c.).
L’istanza di sanatoria (che, peraltro, è ontologicamente diversa dalla realizzazione delle relative opere) deve ritenersi che sia soggetta alla disciplina ordinaria in materia di deliberazioni condominiali (art. 1136 c.c.).
Diversamente opinando, infatti, si consentirebbe – da parte di uno dei comproprietari (Giovanna Linsalata)- un comportamento da qualificarsi come abuso del diritto – ai limiti dell’ atto emulativo- in ragione della contraddittorietà e dell’assenza di plausibili giustificazioni che configurano evidentemente un uso strumentale delle prerogative comproprietarie.
Il diniego impugnato va, pertanto, annullato.
A fini conformativi dell’operato dell’amministrazione e per evitare futuro contenzioso, precisa il collegio che l’istanza andrà riesaminata, richiedendo ai fini della legittimazione degli istanti, la maggioranza indicata.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della novità e particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Rutigliano, del 21.01.14, prot. n. 0000921.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)