1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Intervento correttivo – Legittimità – Fattispecie
2. Contratti pubblici – Gara – Verbale – Atto pubblico – Effetti
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Rese nell’interesse dell’impresa concorrente – Dichiarazione dell’amministratore anche per collaboratori – Legittimità
1. Nella procedura aperta per la stipulazione di accordo quadro da aggiudicarsi con il criterio del prezzo complessivamente più basso (sommando le voci di prezzo delle varie colonne riportate nel modello e moltiplicandole per un coefficiente predeterminato) è legittimo l’intervento correttivo – limitato a mera operazione matematica della divisione del prezzo complessivo per il numero minino di pezzi ordinabili – apportato dall’Amministrazione appaltante sulle offerte redatte in difformità rispetto al disciplinare. (Nel caso di specie, peraltro, è stato rilevato il difetto di interesse della ricorrente con riferimento a tale censura in quanto, in mancanza di tale intervento correttivo, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, avendo presentato offerta difforme rispetto alle richieste del disciplinare).
2. Il verbale redatto dalla Commissione di gara costituisce atto pubblico e, pertanto, il suo contenuto fa fede fino a querela di falso.
3. Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali da parte degli amministratori e direttori tecnici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sono da questi rese nell’interesse dell’impresa concorrente, sicchè è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri collaboratori, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
N. 00492/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2013, proposto da:
Grafica Nappa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Massimo, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele 57;
contro
Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Persichella in Bari, via P. Amedeo, 197;
Regione Puglia;
nei confronti di
Grafica Metelliana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Messina e Giuseppe Vitale, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto D’Addabbo in Bari, via Abate Gimma 147;
Pugliapromozione, Tiburtini S.r.l., Stampa Sud S.r.l., Arti Grafiche Picene S.r.l., Poligrafica Ruggiero S.r.l., Tipolitografia Petruzzi Corrado & C. S.n.c.;
per l’annullamento
previa sospensiva
della determinazione del Direttore Generale della Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione n. 224 del 28.5.2013;
della determinazione del Direttore Generale della Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione n. 151 del 15.4.2013;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi inclusi:
-tutti i verbali di gara (n. 5), dal verbale n. 1 del 23.1.2013 al verbale n. 5 del 21.2.2013;
-la nota della prot. n. 3647/2013/BA del 15.4.2013 dell’ Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
-la nota dell’ Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione prot. n. 5870/2013/BA del 7.6.2013;
-la nota della ditta Grafica Metelliana s.p.a. dell’11.6.2013;
-il verbale prot. 6057/2013/BA del 13.6.2013;
-gli atti e i verbali relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Grafica Metelliana s.p.a.;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente società , in via principale, in forma specifica, con l’annullamento degli atti impugnati, l’inefficacia del contratto/accordo quadro; in via subordinata, per equivalente con la condanna dell’Amministrazione appaltante al pagamento dei relativi importi da determinarsi in corso di causa; anche mediante estrazione di copia di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Grafica Metelliana s.p.a., oggetto della denegata richiesta di accesso mediante estrazione di copia presentata dalla ricorrente società , e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia degli atti medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e di Grafica Metelliana S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Maria Serena Metta, su delega dell’avv. Arturo Massimo e avv. Sabino Persichella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Grafica Nappa s.r.l. ha impugnato le determinazioni del Direttore Generale della Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione n. 224 del 28.5.2013 e n. 151 del 15.4.2013 con le quali è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Grafica Metelliana s.p.a., della Tiburtini s.r.l. e della Stampa Sud s.p.a. del servizio di fornitura di materiale tipografico per le esigenze dell’Aret Pugliapromozione.
La ricorrente ha esposto che l’Agenzia Regionale del Turismo “Pugliapromozione” aveva indetto con bando pubblicato il 24.11.2012 una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipulazione di un accordo quadro con tre operatori economici per lo svolgimento di tale servizio, per la durata di due anni e con importo complessivo a base di gara di euro 1.600.000.
Il disciplinare stabiliva che l’appalto era costituito da un unico lotto, suddiviso in cinque sublotti, che i prezzi unitari offerti dovevano ritenersi comprensivi di tutte le attività connesse al ciclo di stampa, che la domanda di partecipazione e l’offerta economica avrebbero dovuto essere presentate compilando i modelli predisposti dall’ente appaltante e indicando “i prezzi unitari per singola voce di ciascun sublotto” e non erano ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione avrebbe dovuto essere effettuata, secondo il criterio del prezzo complessivamente più basso, sommando le voci di prezzo delle varie colonne predisposte dal modello e moltiplicandole per un coefficiente predeterminato, in favore dei primi tre operatori collocati in graduatoria.
Alcune delle partecipanti avevano formulato all’ente appaltante un quesito, chiedendo se il prezzo unitario da inserire nell’apposita colonna fosse quello di ciascuna unità o del quantitativo minimo ordinabile indicato per ciascun elemento; l’ente aveva chiarito che il prezzo minimo doveva riferirsi al quantitativo minimo ordinabile per ciascuna tiratura.
Tuttavia alcune partecipanti, ovvero Grafica Metelliana s.p.a., Tiburtini s.r.l., Arti Grafiche Picene s.r.l., Poligrafica Ruggiero s.r.l., redigevano erroneamente l’offerta economica, inserendo il prezzo unitario di ciascun elemento e non del quantitativo minimo ordinabile, offrendo così un prezzo complessivo rispettivamente di euro 8.899,22, 14.528,70, 25.778,28, 30.797,02; la ricorrente, la Tipolitografia Petruzzi e la Stampa sud avevano invece formulato l’offerta seguendo il metodo previsto nel disciplinare ed inserendo il prezzo complessivo del quantitativo minimo ordinabile per ogni elemento, indicando un prezzo totale rispettivamente di euro 1.592.473,00, 1.578.915,00, e 1.891.209,63.
La commissione esaminatrice aveva rilevato un errore materiale nelle ultime tre offerte, che non avevano indicato il prezzo unitario del singolo prodotto richiesto ma il prezzo unitario già moltiplicato per la quantità indicata come “quantitativo minimo per ordinativo”; aveva quindi ritenuto di emendare l’errore dividendo il prezzo offerto per il quantitativo minimo per ordinativo, individuando così il prezzo unitario del singolo elemento.
Veniva quindi stilata la graduatoria finale che vedeva la ricorrente al quinto posto e, verificata l’eventuale anomalia dell’offerta della prima classificata Grafica Metelliana, disposta l’aggiudicazione in favore dei primi tre soggetti collocati in graduatoria alle condizioni indicate dalla prima classificata.
La Grafica Petruzzi, tuttavia, aveva dichiarato di non voler accettare tali condizioni, ed era subentrata la Stampa Sud s.p.a..
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 2, 59 e 82 D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 119 D.P.R. 207/2010, violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 2 e 6 del Disciplinare di gara, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione appaltante avrebbe dovuto escludere le ditte che avevano presentato l’offerta in modo non conforme al disciplinare, non potendone modificare le condizioni, e a seguito di tale esclusione la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria, avendo offerto il prezzo più basso tra le offerte valide; in ogni caso, anche ammettendo la correzione delle offerte, l’Amministrazione avrebbe dovuto correggere non quella della ricorrente ma quelle presentate secondo un criterio difforme da quello posto dal disciplinare, ed anche applicando tale procedimento tutte le offerte, ad eccezione di quella della ricorrente, avrebbero dovuto essere escluse perchè risultate in aumento;
2. violazione degli artt. 38, 41, 42, 46, 59, 75, 82 e 118 D.Lgs. 163/2006, violazione degli artt. 71, 75 e 76 D.P.R. 445/2000, violazione della lex specialis di gara, dell’art. 3 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, dovendo essere escluse: la Grafica Metelliana per non aver allegato all’offerta il disciplinare, il capitolato speciale e il capitolato tecnico debitamente sottoscritti in ogni pagina e per non aver indicato l’intenzione di subappaltare parte della fornitura; la Tiburtini s.r.l. per aver omesso di indicare sul plico il mittente, per aver beneficiato della riduzione della cauzione provvisoria senza che ne ricossero i presupposti, avendo la stessa allegato una certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 scaduta il 16.11.2012, per il difetto della dichiarazione richiesta ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 agli amministratori cessati dalla carica e per l’indicazione dei prezzi solo in cifre e non anche in lettere; la Tipolitografia Petruzzi per la mancanza delle dichiarazioni richieste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006; la Stampa Sud per la presentazione di un’offerta in aumento; la Arti Grafiche Picene s.r.l. per la mancanza delle dichiarazioni richieste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006; la Poligrafica Ruggiero s.r.l. per il difetto della dichiarazione richiesta dal citato art. 38 per l’institore;
3. violazione degli artt. 13, 79 e 86 D.Lgs. 163/2006, violazione degli artt. 3 e 22 L. 241/90, violazione della lex specialis di gara, violazione dell’art. 3 Cost. eccesso di potere sotto vari profili, avendo l’Amministrazione opposto un illegittimo diniego alla richiesta di accesso della ricorrente agli atti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Grafica Metelliana.
Si sono costituiti l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e di Grafica Metelliana S.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
La Grafica Metelliana ha proposto ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara nella parte in cui avevano emendato l’errore di calcolo in cui era incorsa la ricorrente, deducendo, in unico motivo, la violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara, la violazione del principio di intangibilità delle offerte e di par condicio dei concorrenti, la falsa applicazione del principio di favor partecipationis, e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, lamentando la mancata esclusione della ricorrente.
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2013 è stata respinta l’istanza cautelare presentata con il ricorso, rilevando che i chiarimenti dati dalla stazione appaltante sul contenuto del disciplinare inducevano a ritenere che l’offerta andava modulata in relazione al prezzo per singola unità di prodotto, e che comunque, trattandosi di accordo quadro di lunga durata, non ricorreva il pericolo di un pregiudizio irreparabile agli interessi della ricorrente; in sede di appello il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interessi della ricorrente potessero comunque essere efficacemente salvaguardati mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la discussione della causa nel merito.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può procedersi al previo esame del ricorso principale, che deve essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione appaltante avrebbe dovuto escludere le ditte che avevano presentato l’offerta in modo non conforme al disciplinare, ovvero asseritamente indicando il prezzo per singola unità di prodotto (ad es. un biglietto da visita) e non per il quantitativo minimo ordinabile (ad es. 100 biglietti da visita), non potendone modificare le condizioni.
In merito deve rilevarsi che, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, i chiarimenti espressi sul punto dalla stazione appaltante depongono per un’interpretazione del disciplinare contraria a quella riportata dalla ricorrente, che nel ricorso ha omesso di riportare una frase significativa in tal senso, e che le avrebbe consentito di redigere l’offerta in modo conforme a quanto richiesto.
Con la nota del 10 gennaio 2013, infatti, in risposta al quesito n. 6, relativo alla quantificazione del prezzo unitario da inserire nelle apposite colonne, l’Agenzia Regionale per il Turismo ha chiarito che “il prezzo unitario si deve riferire al quantitativo minimo ordinabile per ciascuna tiratura, es. servizio 1, modello 1, per un ordine minimo compreso tra 0 e 1000 pezzi, il prezzo sarà X; per un ordine minimo compreso tra 1001 e 3000 pezzi il prezzo sarà x-y, ¦etc. Si chiarisce che il prezzo da indicare è solo quello unitario, non si richiedono nè moltiplicazioni nè sottrazioni”.
Tale ultima frase rende evidente che il prezzo da inserire nella colonna era quello del singolo prodotto (es. biglietto da visita) e non del singolo prodotto moltiplicato per il quantitativo minimo; quest’ultima indicazione era, pertanto, necessaria solo al fine di indicare il prezzo unitario tenendo conto di eventuali economie di scala crescenti o decrescenti.
Nello stesso depone anche la richiesta, da parte dell’Amministrazione, di individuazione del prezzo per ordinativo facendo riferimento ad un quantitativo compreso tra 1 e 1000 pezzi, o tra 1000 e 3000 pezzi, che indica chiaramente che oggetto di valutazione era il prezzo unitario richiesto per ogni prodotto compreso nell’intervallo quantitativo indicato.
Ciò del resto risulta coerente con la natura della procedura in questione, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per successive forniture, senza che fossero indicati già negli atti di gara i quantitativi da ordinare, nell’ambito della quale l’accordo tra le parti si forma sui singoli prezzi unitari variabili a seconda della quantità fornita e dove l’importo complessivo non individua il prezzo totale ma la disponibilità finanziaria che l’Amministrazione stanzia per tali forniture nell’arco temporale di un biennio.
Ne consegue che l’Amministrazione appaltante ha operato correttamente ritenendo ammissibili le offerte delle ditte che avevano seguito tale criterio, e che non è contestabile da parte della ricorrente, per difetto di interesse, l’eventuale illegittimità dell’intervento correttivo operato sulle altre offerte, tra cui quella della Grafica Nappa, redatte in difformità rispetto al disciplinare ed ai chiarimenti offerti, in quanto in difetto di tale intervento, peraltro limitatosi alla mera operazione matematica della divisione del prezzo complessivo indicato per il numero minimo di pezzi ordinabili, l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in quanto difforme nel suo contenuto dalle richieste del disciplinare.
Il motivo va quindi respinto.
Vanno quindi esaminate le contestazioni contenute, con riferimento a ciascuna delle controinteressate, nel secondo motivo.
In primo luogo, con riferimento alla posizione della prima classificata, deve rilevarsi che dal verbale della riunione della commissione del 23 gennaio 2013 risulta che, al momento dell’apertura del plico, l’offerta della Grafica Metelliana fosse “conforme e regolare rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di gara”, di tal che, facendo fede il verbale, quale atto pubblico, fino a querela di falso, va disattesa la censura relativa alla omessa allegazione del disciplinare, del capitolato speciale e del capitolato tecnico debitamente sottoscritti.
Del pari va disattesa la doglianza relativa alla omessa indicazione di voler subappaltare una parte dei lavori, in quanto la controinteressata si è limitata a precisare che avrebbe acquistato una serie di prodotti grezzi semilavorati dalla Tremil s.r.l., sicchè l’apporto di quest’ultima riguarda solo la fornitura di alcuni materiali da sottoporre a stampa che, come tale, non costituisce subappalto.
Quanto alla Tiburtini s.r.l., risulta infondato l’assunto secondo il quale questa non avrebbe indicato sul plico il mittente, posto che all’apertura del pacco spedito mediante corriere è stato rinvenuta all’interno la busta contenente l’offerta che riportava esattamente la denominazione del mittente e del destinatario.
Nè può essere accolta la doglianza relativa al difetto dei presupposti per la riduzione della cauzione provvisoria, in quanto la circostanza, ove confermata, non costituirebbe ragione di esclusione ma comporterebbe l’integrazione della cauzione prestata.
àˆ stata contestata, poi, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del Codice degli appalti dalla legale rappresentante della società anche per conto del soggetto cessato dalla carica, Catalini Domenica, senza che fossero indicate le circostanze che avrebbero reso impossibile la presentazione della documentazione da parte dell’interessata.
In merito va evidenziato che, secondo quanto già affermato da questo Tribunale, le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dell’impresa concorrente, sicchè è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1554; 24 febbraio 2009, n. 399; 18 novembre 2010 n. 3916; T.A.R. Catania, sez. III, 22 marzo 2012, n. 749).
Nè, peraltro, è emersa in alcun modo la sussistenza delle condizioni ostative per alcuno dei soggetti che non hanno reso la dichiarazione in questione per l’aggiudicataria.
Infine, l’indicazione dei prezzi solo in cifre e non anche in lettere non costituiva nel caso di specie motivo di esclusione.
Le doglianze concernenti la partecipazione della Tipolitografia Petruzzi sono inammissibili per carenza di interesse, avendo la stessa rinunciato all’aggiudicazione.
Quanto alla lamentata omessa esclusione della Stampa Sud per l’asserita presentazione di un’offerta in aumento, va ribadito che, come già argomentato in relazione al primo motivo, nel caso di specie la gara era finalizzata alla stipulazione non di un contratto ma di un accordo-quadro, sul quale basare poi gli ordinativi oggetto dei singoli futuri contratti; di conseguenza, non rappresentando l’indicazione dell’importo di euro 1.600.000 il prezzo base del contratto ma solo lo stanziamento indicativo di somme da parte dell’Amministrazione per sopperire, in un biennio, al tali forniture, l’offerta che conduca ad un importo complessivamente superiore a quello indicato non può essere qualificata come offerta in aumento sul prezzo base.
Le ulteriori contestazioni riguardano partecipanti che si sono collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e quindi sono inammissibili per carenza di interesse.
Va infine dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riferimento all’impugnazione del diniego di accesso a tutti gli atti della procedura, in quanto gli atti relativi alla verifica di anomalia dell’offerta della Grafica Metelliana, inizialmente non forniti dalla stazione appaltante, sono comunque stati prodotti in giudizio dalla controinteressata.
In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
Al rigetto del gravame consegue poi il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione del diniego di accesso;
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente e della Grafica Metelliana s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)