Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Concorsi – Mobilità  esterna – Graduatoria non suscettibile di ulteriore utilizzazione – Difetto di interesse – Inammissibilità  – Fattispecie

E’ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso volto ad ottenere l’annullamento dell’opzione per la mobilità  esterna qualora la graduatoria di cui viene invocato lo scorrimento non sia suscettibile di ulteriore utilizzazione (Nel caso di specie la graduatoria, per un verso, non risultava approvata al momento in cui era stata esercitata l’opzione per la mobilità  e, per altro verso, non era utilizzabile per la copertura di posti diversi da quelli originariamente messi a concorso, ossia per posti resisi vacanti successivamente alla data di emissione dell’avviso di selezione).  

N. 00496/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01735/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2012, proposto da: 
Grazia Ripa, Roberto Aldo Loiodice, Sergio Evangelista, Raffaele Curci, Antonio De Donatis, Crescenza Martire, Rossella Vernola, Franco Argentieri, Francesco Ghionda, Diego De Ceglia, Giuseppe Minervini, Annarita Francioso, Palma Castrignano, Antonio Gesmundo, Anna Maria Dalloni e Oronzo De Nigris, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Guantario, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Vinci, in Bari, alla via De Rossi n. 203; 

contro
Agenzia delle Dogane Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97; Agenzia delle Dogane Direzione Centrale di Roma; 

nei confronti di
Francesca Amelia Gaudio, Massimo Geusa; 

per l’annullamento
-di tutti gli atti adottati dall’Agenzia delle Dogane Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con cui – in aperta violazione della graduatoria di concorso degli idonei per il passaggio dalla seconda alla terza area, funzionario doganale F1, approvata con decreto Direttoriale Agenzia delle Dogane Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata prot. n.5633/RI del 9.12.2011- si è illegittimamente stabilito di fare ricorso alla mobilità  esterna per la copertura di posti vacanti di terza area, funzionario doganale F1, per la Regione Puglia;
-di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, rispetto a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, per delega dell’avv. Antonio Guantario; Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti sono dipendenti dell’Agenzia delle Dogane, prestano servizio nell’ambito della Regione Puglia e appartengono alla 2^ area (ex area B del precedente ordinamento professionale).
Hanno preso parte alle procedure selettive indette dalla Direzione centrale Personale Organizzazione, con decreto direttoriale prot. n. 30205/RI/2010 del 4.11.2010, per il passaggio dalla seconda alla terza area, profilo di funzionario doganale F1, per la copertura di complessivi 544 posti.
Era stato stabilito che i posti venissero distribuiti per Regioni e assegnati con selezioni gestite dalle sedi regionali. Per quel che qui rileva, i posti previsti per la Regione Puglia, alla cui procedura di selezione hanno partecipato i ricorrenti, erano 36.
Nessuno di loro è risultato vincitore all’esito della procedura stessa, conclusasi con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata prot. n. 5653/RI del 9.12.2011; tutti, però, sono stati utilmente collocati in graduatoria.
Occorre tener presente, peraltro, che il D.P.C.M. 26.10.2009, per posti resisi vacanti entro il 31.12.2009 aveva – all’art. 1, primo comma – autorizzato le procedure di reclutamento incluse in apposita tabella ad esso allegata ed indicate in corrispondenza di ciascuna delle Amministrazioni ivi individuate, con previsione specifica del numero dei posti e del tipo di procedura esperibile; e con la precisazione, al penultimo capoverso dello stesso art. 1, che “Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell’effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso”.
Nella fattispecie in esame, dunque, in attuazione delle richiamate disposizioni, l’avviso di selezione aveva fotografato le carenze di organico al 4 novembre 2010.
Medio tempore è poi entrato in vigore il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (cd. legge Brunetta), che ha vietato le selezioni interamente riservate agli interni (cfr. gli artt. 24 e 62), quale quella che ci occupa; sicchè la progressione verticale, cui hanno partecipato i ricorrenti, ha potuto essere esperita soltanto in virtù dell’autorizzazione di poco precedente al sopravvenuto divieto, risalente -come detto- al 26 ottobre 2009. La graduatoria finale è stata infatti approvata un anno dopo, in data 9 dicembre 2011, quando il divieto era già  operativo; e, comunque, in un momento successivo all’avviso di mobilità  oggetto di contestazione, invero pubblicato l’11 agosto 2011.
Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti lamentano il mancato scorrimento della graduatoria in questione per la copertura dei posti oggetto del predetto avviso di mobilità  (n. 10 posti di funzionario doganale di terza area in Puglia) e, conseguentemente, impugnano la relativa determinazione, di cui al foglio n. 94765 dell’11.8.2011.
La Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane e la sede interregionale coinvolta si sono costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, con atto depositato in data 14 dicembre 2012 e, con successiva memoria prodotta il 2 febbraio successivo, hanno meglio articolato le proprie eccezioni, processuali e di merito. In particolare hanno opposto l’incompetenza territoriale di questo Tar e l’inammissibilità  del gravame.
All’udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via assolutamente preliminare deve essere esaminata e respinta l’eccezione di incompetenza territoriale.
Come già  statuito dal Tar Lombardia, sede di Milano, con ordinanza della quarta Sezione n. 210/2013, in relazione a questione speculare, la predetta eccezione va disattesa sulla scorta di tre argomenti:
a) l’oggetto principale dell’impugnazione è rappresentato da provvedimenti della sede interregionale dell’Agenzia delle dogane, la cui efficacia è limitata al territorio pugliese (art. 13, comma 1, c.p.a.);
b) l’effetto lesivo per i ricorrenti è provocato dagli atti citati, sicchè assorbe la competenza in ordine agli atti presupposti (art. 13, comma 4 bis, c.p.a.);
c) la sede di servizio dei ricorrenti è ubicata nel territorio della Regione Puglia (art. 13, comma 2, c.p.a.).
3.- Ciò premesso per radicare la competenza territoriale in capo a questo Tribunale, deve sinteticamente chiarirsi che la controversia è incentrata sulla definizione dei rapporti di priorità  tra concorso, mobilità  esterna e scorrimento della graduatoria, alla luce delle vigenti disposizioni di legge.
Secondo l’impostazione seguita da parte ricorrente, mutuata da una recente pronunzia del Consiglio di Stato (Sez. V, 31.7.2012, n. 4329), in pendenza del termine di validità  delle graduatorie (tre anni dalla relativa approvazione secondo le più recenti disposizioni normative), il relativo scorrimento -nell’ottica del risparmio di spesa- avrebbe priorità  assoluta anche rispetto alla mobilità ; sul presupposto che, essendo stata questa già  esperita a monte del concorso, diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione nell’utilizzazione dell’istituto. L’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2011, pertanto, troverebbe applicazione soltanto con riferimento all’indizione di nuovi concorsi e non in presenza di una graduatoria già  approvata, ancora valida ed efficace; con conseguente illegittimità  delle gravate determinazioni.
La questione tuttavia, suscettibile anche di diversa interpretazione, non appare rilevante nè dirimente ai fini della definizione della fattispecie in esame.
Non viene qui in rilievo una graduatoria valida ed efficace, concretamente utilizzabile al momento dell’opzione per la mobilità  ai fini della copertura dei posti per cui è causa. E questo per due ordini di ragioni.
Innanzitutto perchè non ancora approvata nel momento in cui l’opzione stessa è stata esercitata. Quest’ultima risale -come detto- ad una determinazione dell’11 agosto 2011 liddove la graduatoria in discussioneha ottenuto l’approvazione il 9 dicembre successivo.
In secondo luogo, la graduatoria de qua -come già  chiarito sub 1- è successiva anche all’entrata in vigore del richiamato decreto n. 150/2009 e cristallizza gli esiti di una progressione verticale, astrattamente in contrasto con il sopravvenuto divieto (poichè completamente riservata agli interni) e il cui espletamento ha trovato giustificazione e fondamento, in via esclusiva, in un’autorizzazione di pochissimo precedente; autorizzazione, però, espressamente riferita ai posti resisi vacanti entro il 31.12.2009 o, comunque, entro la data di emissione dell’avviso di selezione, che non avrebbe potuto -nè può- estendere la propria efficacia fino a consentire la copertura dei posti resisi vacanti successivamente.
La definizione sul piano generale dei rapporti tra mobilità , concorso e scorrimento di graduatoria su cui il gravame è incentrato appare, dunque, recessiva rispetto all’assenza di qualsivoglia interesse in capo ai ricorrenti ad ottenere l’annullamento dell’impugnata opzione per la mobilità  esterna, non essendo la graduatoria di cui si discute suscettibile di ulteriore utilizzazione; in particolare -si ribadisce- di utilizzazione per la copertura di posti diversi da quelli originariamente messi a concorso e resisi disponibili dopo la pubblicazione del relativo avviso di selezione.
Ciò evidenzia pienamente i profili di inammissibilità  di cui il gravame stesso è affetto.
4.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse. In considerazione tuttavia della peculiarità  della vicenda, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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