1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Prelazione del bene culturale – Notificazione all’alienante – Termine
2. Enti ed organi della p.A – Deliberazione di giunta regionale – Acquisto di bene culturale – Indicazione del prezzo di acquisto – Erroneità – Errore ostativo – Fattispecie
1. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, con l’effetto che per il notificante essa si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Sicchè, in tema di notificazione dell’atto con cui si perfeziona la prelazione di un bene culturale, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve ritenersi che la Regione abbia tempestivamente posto in essere nei confronti dell’alienante il bene culturale oggetto della prelazione ogni attività necessaria ai fini di soddisfare i requisiti procedimentali di cui all’articolo 62 D.Lgs. 42/2004, per l’esercizio della prelazione, procedendo alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario nel termine decadenziale previsto dalla norma richiamata.
2. In conformità al principio di buona fede e al divieto di abuso del diritto, l’errore nell’indicazione numerica del prezzo nella delibera con cui è stata esercitata la prelazione, per la sua irrilevanza dal punto di vista economico (circa € 4) nonchè per il costante riferimento in altre parti della delibera al prezzo di aggiudicazione (e non a quello a base d’asta), è da qualificarsi come errore ostativo facilmente riconoscibile e irrilevante, che non inficia la formazione della volontà dell’ente.
N. 00506/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2012, proposto da:
Societa’ Goon S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Maria Teresa Tamborra, con domicilio eletto presso Maria Teresa Tamborra in Bari, via Papa Giovanni I n.10/D;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Tanzarella, Vittorio Triggiani, Maria Rosaria Avagliano, con domicilio eletto presso Francesco Tanzarella in Bari, via Q.Sella, n.130; Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, sono domiciliati ex lege;
nei confronti di
Fabris di Cinzia Francesca Buompastore & C. S.a.s., Cinzia Francesca Buompastore, Michele Buquicchio;
per l’annullamento
– delle delibere della Giunta della Regione Puglia n.1785 del 7/9/2012 e n. l815 del 19/9/2012 con le quali – ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.42/2004 – è stato acquistato, in via di “prelazione”, il bene culturale (compendia immobiliare) sito in Bari, tra Largo Adua e Via Cognetti, denominato “Kursaal Santalucia” trasferito, a titolo oneroso, alla Socitetà GOON S.r.l. dal Tribunale Civile di Bari all’esito della Procedura Esecutiva Immobiliare n.247/2002 del RG.E.I. (entrambe le delibere regionali sono state notificate alla Società ricorrente il successivo 27/9/2012);
– nonchè, per quanto di ragione, d’ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso alle stesse, tra cui segnatamente:
– i pareri favorevoli della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia, alla “prelazionc” de qua da parte della Regione Puglia:
– la determinazione del Direttore Generale del Ministero peri Beni e le Attività Culturali prot. n.25223 del 18/9/2012 con la quale ha assentito alla “prelazione” de qua da parte della Regione Puglia;
– la ‘comunicazione” (ex art.62. co.3. del Decreto Leg.vo n.42/2004) con la quale il 27/11/2012 il Presidente della Giunta della Regione Puglia, unitamente al Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, ha reso edotta la Società ricorrente dell’acquisizione del bene culturale de quo decisa con le menzionate delibere regionali n.1785 e n.1815 del 2012;
– l”‘istanza” del 1°/10/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha chiesto al Tribunale Civile di Bari in relazione alla Procedura Esecutiva Immobiliare n.247/2002 del RG.E.I. di pronunciare il decreto di trasferimento in favore della Regione Puglia del predetto compendio immobiliare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e di Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Franco Gagliardi La Gala, Maria Teresa Tamborra, Francesco Tanzarella e Maria Rosaria Avagliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il “Kursaal Santalucia”, compendio immobiliare barese, di proprietà privata ma sottoposto a vincolo storico- artistico, comprendente il teatro omonimo, straordinario esempio di liberty architettonico, è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.
Acquistato dalla odierna ricorrente, la Regione Puglia ha esercitato la prelazione contemplata dalla normativa di cui agli artt. 60 e ss. d.lgs. 42/2004 ed il bene è stato trasferito in suo favore.
Contro le delibere regionali in epigrafe indicate (nn. 1785 e 1815 del 2012) che hanno rispettivamente proposto e disposto la prelazione, nonchè i relativi atti istruttori, insorge la società aggiudicataria della vendita, denunciando varie censure di cui si darà compiutamente conto nel prosieguo.
La Regione si è difesa, sollevando eccezioni preliminari varie e contestando nel merito le censure formulate.
All’udienza del 2.4.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni in rito non sono fondate e di esse si dà conto molto brevemente, atteso che la infondatezza nel merito ne esclude, comunque, la rilevanza.
Deve in primo luogo riconoscersi, in termini generali, in capo all’odierna ricorrente, la legittimazione ad agire e l’interesse all’annullamento degli atti impugnati, in quanto, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo cui l’annullamento dell’atto di prelazione non farebbe rivivere il trasferimento sotto condizione sospensiva in favore della Goon srl, non può escludersi l’interesse quantomeno strumentale alla ripetizione della procedura, idoneo a radicare la legittimazione in capo all’odierna ricorrente.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto di notifica ad un controinteressato.
Infondata perchè da un lato gli organi della procedura esecutiva non rivestono tecnicamente tale qualifica in senso formale e sostanziale; dall’altro perchè la difesa di parte ricorrente ha contestato l’allegazione in fatto, evidenziato di avervi comunque provveduto (effettivamente risulta in atti la relata di notifica al notaio delegato).
Nel merito, come già anticipato, il ricorso è infondato.
Con la prima doglianza si lamenta il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59, contemplato dall’art. 61 d.lgs cit. poichè la delibera di prelazione non sarebbe stata tempestivamente notificata all’alienante.
In particolare il 2.8.2012 la Sovrintendenza è stata destinataria della denuncia di trasferimento.
Il 28.9.2012 sarebbe stata effettuata infruttuosamente la notifica presso la sede legale della società originaria proprietaria (Fabris sas), non andata a buon fine perchè non rinvenuto alcuno disposto al ritiro.
Lo stesso giorno, la prelazione sarebbe stata notificata nelle mani del difensore della società nella procedura esecutiva, andando a buon fine.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, in merito a tale censura, la società odierna ricorrente difetti di legittimazione, intendendo far valere un interesse che evidentemente l’ordinamento riconosce in capo al destinatario della comunicazione (cioè il proprietario-alienante, mentre l’odierna ricorrente è l’acquirente).
In ogni caso, a prescindere da tutte le pur non peregrine deduzioni della difesa regionale in ordine al reale destinatario della comunicazione (che la Regione ritiene spettare alla procedura esecutiva), deve rilevarsi che, in base alla stessa prospettazione della Goon srl, emerge come, nel caso di specie, la Regione abbia tempestivamente posto in essere nei confronti dell’attuale alienante ogni attività necessaria e sufficiente al fine di soddisfare i requisiti procedimentali di cui all’art. 62, cit..
Quanto al termine entro cui la notifica dell’atto di esercizio della prelazione doveva essere portato a conoscenza della ricorrente, la notifica della denuntiatio ex art. 59, cit., giunse alla competente Soprintendenza in data 2.8.2012, con la conseguenza che da tale data è iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 42, cit., al fine di adottare e notificare il provvedimento di esercizio della prelazione.
Risulta, in base alle allegazioni di parte, come in data 28.9.2012 (ossia, entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 62, cit.), l’ufficiale giudiziario abbia tentato la notifica dell’atto di prelazione presso la sede legale della società ricorrente, salvo verbalizzare non essere presente nessuna persona idonea a ricevere la notificazione dell’atto; risulta pure come alla stessa data (del pari, entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 62, cit.) il cit. ufficiale abbia proceduto a notifica presso il legale che ha poi portato a conoscenza della proprietà l’atto in questione, tanto che la società sottoposta ad esecuzione ha proposto ricorso (discusso e deciso anch’esso in data odierna) avverso la delibera di esercizio della prelazione.
Il compimento da parte del notificante delle operazioni in parola deve ritenersi complessivamente satisfattivo delle prescrizioni procedimentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, art. 62, cit., avendo la stessa posto in essere, entro il termine di sessanta giorni, ogni attività rientrante nella propria disponibilità volta a far entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica il contenuto dell’atto di prelazione.
Va per ciò richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte cost., sentenze n. 477 del 2002 e n. 132 del 2004) secondo cui “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, sicchè le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate nel senso che “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
Accedere ad una soluzione diversa comporterebbe l’inammissibile conseguenza di vanificare in capo alla p.a. il principio secondo cui non possano gravare sul notificante se non le attività direttamente discendenti dalla sua sfera di disponibilità operativa. (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/09/2008 n. 4569).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 60 d.lgs. cit, in quanto la Regione non avrebbe manifestato la volontà di esercitare la prelazione al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione: la procedura esecutiva si è conclusa, infatti, con l’aggiudicazione alla Goon srl del bene alienato ad Euro 2.068.670,00.
Il prezzo posto a base d’asta, invece, era pari ad Euro 2.068.664,25.
Orbene, sia nella DGR n.1785, sia in quella recante n. 1815 (con cui è stata esercitata la prelazione), la Regione ha fatto riferimento non ad Euro 2.068.670,00 (prezzo di aggiudicazione), bensì ad Euro 2.068.664,25 (prezzo a base d’asta); dunque, l’ente non avrebbe offerto il prezzo di alienazione, ma altro diverso ed inferiore.
La decisione della doglianza richiede alcune premesse.
E’ pacifico che il prezzo cui fare correttamente riferimento per esercitare il diritto potestativo di prelazione è quello di aggiudicazione.
E’ di tutta evidenza che la differenza tra prezzo di aggiudicazione e prezzo posto a base d’asta è di circa Euro 4,00. (3,75 per la precisione).
La esigua consistenza della differenza tra le due cifre è assolutamente rilevante ai fini della interpretazione del corretto significato da attribuire alla discrasia rilevata.
Delle due l’una: o si tratta di errore materiale imputabile a svista ovvero si è in presenza di errore nella formazione della volontà dell’ente che inficia, pertanto, il procedimento di prelazione.
Quale tra le due opzioni spetti al Giudice di prediligere è evidente.
L’esiguità della cifra, unitamente ad ulteriori elementi, depone in modo inequivoco in tal senso.
Sotto un primo profilo deve, infatti, rilevarsi che a fronte dell’ammontare complessivo del prezzo da pagarsi, quello indicato nelle due delibere impugnate con i caratteri numerici diverge per una somma del tutto irrilevante dal punto di vista economico (euro 3,75).
Deve, pertanto, ritenersi, sotto un profilo logico- inferenziale, che la differenza, per la sua sostanziale irrilevanza, non abbia potuto incidere sulla formazione della volontà dell’ente esercitante la prelazione.
A ciò si aggiunga che nel corpo delle delibere impugnate emerge chiaramente il riferimento al prezzo di aggiudicazione (v. pag 5, punto 9, DGR n.1785/2012), nonchè alle condizioni di trasferimento enunciate nel decreto del G.E. n. 871/2012 (v. pag. 7, punto2).
Si aggiunga, ancora che il prezzo effettivamente versato dalla Regione è pari a quello di aggiudicazione.
Deve, per ciò concludersi che l’errore nell’indicazione numerica del prezzo, per la sua risibilità economica, nonchè per il costante riferimento al prezzo di aggiudicazione e non a quello a base d’asta, è da qualificarsi come errore imputabile a svista e per ciò , usando terminologia civilistica, come errore ostativo (inerente, cioè solo la manifestazione e non la formazione della volontà dell’ente, correttamente formatasi in relazione all’esatto prezzo di prelazione) facilmente riconoscibile e del tutto irrilevante (cioè non essenziale), come tale soggetto solo a correzione.
La suddetta opzione interpretativa è l’unica conforme al principio di buona fede ed al divieto di abuso del diritto.
Analoga sorte merita la terza censura inerente la motivazione delle delibere impugnate, ritenuta “inconferente e non calibrata”, con conseguente eccesso di potere.
A fronte del dettato normativo contenuto nell’art. 62, co 2, cit, che impone l’indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene, la motivazione – pur articolata e puntuale – non farebbe riferimento alcuno alla “migliore tutela, valorizzazione e fruizione del pregio storico – artistico del bene”.
La censura non è fondata.
Il punto 10) della DGR 1785/2012 indica puntualmente le finalità di valorizzazione del bene, mediante – tra l’altro- specifica indicazione della volontà di inserire il bene nel c.d. “miglio dei teatri” (Piccinni – Petruzzelli – Margherita, tutti presenti nel centro storico barese e inseriti nel consorzio del c.d. “teatropubblicopugliese”. Considerazioni specifiche meriterebbe il Margherita, ma non è questa la sede adeguata) al fine di coinvolgerlo nella programmazione unitaria e integrata degli eventi culturali, per consentirne la fruizione da parte della collettività .
Non si dimentichi, peraltro, che il teatro, negli ultimi anni, era rimasto chiuso perchè non a norma, sicchè, in mano privata, è stato, di fatto, sottratto alla fruizione collettiva che l’acquisto pubblico, invece, intende chiaramente garantire, previa nuova messa a norma.
Infondata, infine, è anche la ultima doglianza con cui si contesta la violazione del procedimento istruttorio inerente l’assunzione dell’impegno di spesa.
La censura, infatti, è fondata su allegazioni in fatto che sono state tutte contestate dalla difesa regionale e che non hanno trovato specifico riscontro probatorio.
Le spese, in deroga al criterio della soccombenza, devono essere integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)