Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione sentenza di accoglimento del ricorso impugnatorio – Nullità del provvedimento emanato – Fattispecie
Deve essere dichiarata la nullità del provvedimento dell’Amministrazione che, in acclarata esecuzione della sentenza di accoglimento di un ricorso proposto avverso un diniego di riconoscimento dei benefici come vittima del dovere, ai sensi dell’art 1 comma 563 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, abbia reiterato il diniego ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, virando, in tal modo il giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento del ricorso impugnatorio, rimasta, nel frattempo, inoppugnata.
N. 00524/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2013, proposto da Di Toma Pietro, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, 133;
contro
Ministero della Difesa;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1351 del 28.6.2012 resa nel giudizio promosso dal ricorrente Di Toma Pietro contro il Ministero della Difesa;
per la declaratoria di nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale;
in subordine, per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale;
nonchè per risarcimento del danno derivato al ricorrente dalla mancata esecuzione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ovvero dall’elusione del giudicato, per illegittima privazione della possibilità di usufruire dei benefici economici richiesti;
conseguentemente, per la condanna del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare della leva – alla liquidazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di benefici derivanti dalle leggi quale “vittima del dovere”, oltre interessi e rivalutazione e al relativo risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Loredana Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso r.g. n. 1701/2008 l’odierno ricorrente Di Toma Pietro adiva questo Tribunale per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 122 del 31.7.2008 che gli aveva negato il riconoscimento dei benefici derivanti dalla legge quale “vittima del dovere” nonchè l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/2004, estesi alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall’art. 1, commi 562, 563 e 564 legge n. 266/2005.
Con la sentenza n. 1351/2012, che ha acquisito valore di giudicato, il T.A.R. adito acclarava che il ricorrente rientra nella categoria delle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005; più precisamente la sua condizione è riconducibile alle previsioni di cui alla lettera c) di tale disposizione alla stregua della quale vanno considerate vittime del dovere i dipendenti pubblici che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in “attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”.
Di conseguenza il T.A.R. rilevava che “illegittimamente ¦ l’Amministrazione intimata ha negato i benefici ¦”.
Tale sentenza non formava oggetto di impugnazione da parte dell’Amministrazione convenuta e, pertanto, decorsi i termini di legge, acquisiva carattere di definitività .
A seguito della suddetta decisione, l’Amministrazione resistente adottava un nuovo provvedimento (decreto n. 149 del 19.6.2013), con il quale in dichiarata esecuzione della pronuncia del T.A.R. Puglia n. 1351/2012 negava nuovamente i benefici al ricorrente, per le stesse motivazioni espresse con il primo diniego, e ritenute illegittime dal Tribunale.
Si legge nel provvedimento gravato:
«Considerato che nel caso di specie non si ritiene sussistente nè la condizione oggettiva dell’attività di vigilanza stricto sensu di cui alla lettera c) dell’art. 1 c. 563 legge 266/2005, trattandosi piuttosto di una attività addestrativa di vigilanza, nè il requisito della causalità tra l’attività e l’evento attesa d’accidentalità del fatto che poteva accadere in qualsiasi altra situazione.».
Con il presente ricorso per ottemperanza l’interessato Di Toma Pietro contestava l’elusione / violazione, da parte dell’Amministrazione militare con il decreto n. 149/2013, del giudicato di cui alla sentenza n. 1351/2012.
Chiedeva, altresì, la declaratoria di nullità , ovvero in subordine l’annullamento, del menzionato decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale e la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione della sentenza n. 1351/2012 ovvero all’elusione del giudicato, per illegittima privazione della possibilità di usufruire dei benefici economici richiesti e la condanna del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare della leva – alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di benefici derivanti dalle leggi quale “vittima del dovere”, oltre interessi e rivalutazione e al relativo risarcimento del danno.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente Di Toma Pietro si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza amministrativa passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Invero, l’art. 112, comma 2, lett. a) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo quale categoria di decisioni delle quali il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza.
Considerato che non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Difesa al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1351/2012 la domanda deve essere accolta.
Il censurato decreto n. 149/2013, invero, costituisce chiara elusione di detto giudicato, in quanto reitera il diniego del beneficio sulla scorta degli stessi presupposti sui quali si fondava quello precedente, già oggetto di annullamento da parte di questo T.A.R.,
Affermare, però, come si fa nel nuovo provvedimento, che “nel caso di specie non si ritiene sussistente nè la condizione oggettiva dell’attività di vigilanza stricto sensudi cui alla lettera c) dell’art. 1 c. 563 legge 266/2005, ¦.. nè il requisito della causalità tra l’attività e l’evento” vuol dire negare la validità dell’accertamento e della statuizione contenuti nella sentenza di cui viene ora chiesta l’ottemperanza. A tal fine, tuttavia, il nostro ordinamento appresta lo strumento dell’impugnazione della sentenza in grado d’appello, nella specie non utilizzato; cosicchè all’Amministrazione non rimane ora che conformarsi a quanto sancito dal Giudice, anche se ritenuto non condivisibile.
In accoglimento del ricorso, pertanto, deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) cod. proc. amm., la nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149/2013 (essendo – come visto – elusivo del giudicato) e, conseguentemente, va ordinato al Ministero della Difesa di pagare al ricorrente le somme conseguenti alla applicazione della sentenza n. 1351/2012 del T.A.R. Puglia, Bari di Bari, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al soddisfo.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Difesa, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Divisione Generale della previdenza militare della leva, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Deve, infine, essere respinta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, in quanto priva di idoneo supporto probatorio.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Difesa le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) cod. proc. amm., la nullità del decreto del Ministero della Difesa n. 149 del 19.6.2013 e ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione – nei sensi di cui in motivazione – a quanto statuito nella sentenza n. 1351/2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari e di riconoscere i benefici sopra specificati in favore di Di Toma Pietro, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore della Divisione Generale della previdenza militare della leva, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di sessanta giorni.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente Di Toma Pietro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)