1. Processo amministrativo – Questioni pregiudiziali – Competenza per territorio – Impugnazione atto sopravvenuto dell’AVCP – Competenza TAR Lazio – Istanza cautelare – Necessario esame in sede di merito
2. Processo amministrativo – Gara – Impugnazione annotazione sul casellario informatico AVCP – Tutela cautelare – Periculum – Non sussiste
1. Non può trovare accoglimento la domanda di sospensione del provvedimento impugnato (nella specie, di annotazione nel casellario informatico dell’AVCP) nell’ipotesi in cui la preliminare delibazione sulla competenza del giudice adito richieda un adeguato approfondimento in sede di merito.
2. Atteso che dall’iscrizione nel casellario informatico AVCP non scaturisce l’effetto escludente immediatamente pregiudizievole per il ricorrente, deve ritenersi insussistente il periculum necessario ai fini della concessione dell’invocata misura cautelare.
N. 00218/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01363/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Avvenire S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Daniela Ponzo e Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Bitritto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Abate Eustasio, 5;
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Antinia S.r.l.; Tradeco S.r.l.; Fondiaria Sai S.p.A.; Natile-Polignano S.n.c. – Agente generale procuratore di Fondiaria Sai s.p.a., non costituiti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione del responsabile del Servizio di P.M. del Comune di Bitritto, prot. gen. 10488, in data 07.08.2013, nonchè dell’allegata determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Bitritto, n. 37, Reg. gen. N. 383, in data 06.08.2013; della nota racc.ta a.r. del Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Bitritto, prot. n. 2605/10617, in data 08.08.2013; della nota del Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Bitritto, prot. 2940, prot. gen. 11207, in data 29.08.2013; della nota racc.ta a.r. del Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Bitritto, prot. 12007, in data 19.09.2013; del provvedimento di estremi e contenuto ignoti con il quale il Comune di Bitritto, medio-tempore ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara per cui è giudizio alla seconda classificata TRADECO s.r.l.; del contratto d’appalto, di estremi e contenuto ignoti, eventualmente sottoscritto con altra concorrente e altra ditta; di ogni altro atto e/o provvedimento, allo stato non conosciuto dalla odierna ricorrente ove lesivo dei diritti e degli interessi della medesima Avvenire s.r.l. sempre nei limiti dell’interesse dedotto e fatto valer con il presente ricorso;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della odierna ricorrente alla immediata restituzione delle somme versate al Comune di Bitritto per la stipula del contratto d’appalto, con bonifico datato 28.03.2013;
Motivi Aggiunti depositati in data 21 Marzo 2014:
previa adozione di idonea misura cautelare:
– della comunicazione dell’AVCP di annotazione sul casellario informatico, prot. n. 0016393 del 04.02.2014; – della comunicazione dell’AVCP di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico prot. n. 0121679 del 6.12.2013; – della nota del Comune di Bitritto, richiamata dall’AVCP – assunta al prot. dell’AVCP con il numero 119113 del 29.11.2013; – nonchè, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto e fatto valere con il presente giudizio, della ulteriore richiamata nota del Comune di Bitritto, assunta al prot. dell’AVCP con il n. 76760 del 20.08.2013; – della nota AVCP prot. n. 0007687 del 20.01.2014; – nonchè ancora, della nota del Comune di Bitritto – richiamata nella nota AVCP prot. 000/7687 del 20.01.2014 che si assume inviata alla Avvenire s.r.l. dal Comune di Bitritto e recante prot. n. 15068 del 29.11.2013; – di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto (ivi compresi espressamente tutti quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio assunti a presupposto di quelli odiernamente gravati);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitritto e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Anna Daniela Ponzo, per la ricorrente, avv. dello Stato Giovanni Cassano, per l’Autorità di vigilanza, e avv. Francesco Caputi Jambrenghi, su delega dell’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, per il comune;
Considerato che la preliminare delibazione sulla competenza del giudice adito non si presenta, nel caso di specie, di agevole definizione in termini compatibili con la cognizione sommaria, tipica della fase cautelare, visti, da un lato, l’espressa previsione della competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – sede di Roma, sui provvedimenti adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in forza del combinato disposto degli artt. 135, comma 1, lett. c) e art.133, comma 1, lett. l), c.p.a., nonchè, dall’altro, il rilevato contrasto giurisprudenziale sul punto (ex multis Tar Lazio, Roma, III, 2969 del 29.03.2012; Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. n.29 del 20.11.2013; contra Tar Lombardia, Milano, I, 1561 del 14.06.2013; TAR Toscana, I, 982 del 21.5.2012);
Ritenuto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti processuali per l’impugnazione del provvedimento de quo a mezzo di motivi aggiunti necessiti di un adeguato approfondimento in sede di merito;
Rilevato che non ricorre, prima facie, il periculum ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare, stante la mera funzione di pubblicità – notizia dell’annotazione nel casellario informatico, da cui non scaturisce l’effetto escludente, immediatamente pregiudizievole per il ricorrente;
Considerato infine di poter compensare le spese della presente fase, attesa la peculiarità delle questioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare presentata a mezzo di motivi aggiunti.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)