Contratti pubblici – Bando – Contenuto – Interpretazione – Clausola equivoca – Modalità  di trasmissione della documentazione in via telematica – Non sussiste – Fattispecie 

Va respinta l’istanza cautelare se, al sommario esame proprio di detta fase, emerga che la clausola del bando impugnato risulti di portata non equivoca, individuando nello specifico come obbligatorie le modalità  di trasmissione della documentazione ivi previste  e sanzionando la mancata osservanza delle medesime con l’esclusione dal finanziamento (il Comune ricorrente aveva inviato la documentazione richiesta in parte correttamente, in parte a mezzo PEC).
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 2 luglio 204, n. 2868 – 2014, ric. n. 4328 – 2014.

N. 00205/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00399/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2014, proposto dal Comune di San Pietro in Lama, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso l’avv. M. Malena in Bari, via Amendola, 170/5;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Barletta;
Comune di Ceglie Messapica;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del 16 dicembre 2013, n. 261 pubblicata sul BURP n. 6 del 16.1.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Baldassarre, su delega dell’avv. Angelo Vantaggiato, e Marina Altamura;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la clausola di cui alla lett. F) del bando (DGR n. 1607/2013) appare di portata non equivoca, avendo chiaramente individuato le modalità  di trasmissione della documentazione obbligatoria e sanzionato specificamente la mancata osservanza di dette modalità  con l’esclusione dal finanziamento; che, peraltro, la necessità  della trasmissione della documentazione a mezzo del portale dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica appare conforme non solo alla lettera del bando, ma anche alla esigenza di evitare il blocco della casella regionale di posta elettronica;
Rilevato che il Comune ricorrente ha compilato, seguendo gli steps da 1 a 5, i campi previsti nella “scheda finanziamento” presente sul portale dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica; che, tuttavia, giunto allo step 6, il Comune ha allegato solo parte della documentazione obbligatoria, omettendo di inserire alcuni documenti; che al termine della procedura telematica descritta il Comune ha trasmesso separatamente a mezzo PEC la lettera di finanziamento in formato PDF, allegandovi altra documentazione obbligatoria richiesta dal bando;
Rilevato, infine, che, laddove l’Amministrazione comunale avesse inteso la clausola in contestazione nel senso della necessità  della trasmissione tramite PEC dell’intera documentazione obbligatoria, il Comune ricorrente avrebbe utilizzato tale modalità  per tutta la documentazione, e non solo per una parte di essa;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)