Processo amministrativo – Pubblico impiego –  Esecuzione misure cautelari – Fattispecie

La circostanza che il comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in adempimento di un’ordinanza del Tar, abbia stabilito che il nuovo impiego del ricorrente (adeguato al grado e alla qualifica dell’interessato) dovrà  svolgersi nell’ambito della sede di servizio (e non già  in altra sede preferita dal ricorrente), non costituisce violazione dell’ottemperanza al provvedimento cautelare, considerato anzitutto che la p.A. intimata ha competenza solo in quel circondario. 

N. 00206/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01715/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2013, proposto da Colucci Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;

contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
dell’ordinanza n. 458/2013 del T.A.R. Puglia, Bari;
e per la declaratoria di nullità  del successivo provvedimento n. 188263/C-2-T-7 dell’8.10.2013 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Caterina Bavaro, su delega dell’avv. Gabriele Bavaro, e Giuseppe Zuccaro;
 

Ritenuto che l’impugnato provvedimento dell’8.10.2013 appare costituire non sindacabile esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 458/2013;
Rilevato, infatti, che l’Amministrazione resistente appare aver salvaguardato la qualifica rivestita dal Colucci, costituendo il nuovo impiego presso il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo – come evidenziato nella motivazione del gravato provvedimento – incarico di assoluto rilievo investigativo, peraltro da svolgersi nell’ambito della stessa originaria sede di servizio del ricorrente, e di indubbio prestigio professionale, adeguato al grado ed alla qualifica dell’interessato;
Rilevato, altresì, che detto Nucleo ha competenza sul solo capoluogo pugliese, così escludendosi situazioni di possibile impiego del ricorrente nel Comune di Valenzano;
Ritenuto, conseguentemente, che non può essere accolta l’istanza di esecuzione proposta da parte ricorrente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
respinge l’istanza di esecuzione presentata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)