Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione definitiva – Annullamento  d’ufficio –  Sussistenza dei presupposti – Fattispecie

Ricorrono i presupposti di legittimità  dell’annullamento d’ufficio (sussistenza di interesse pubblico e ragionevole durata del procedimento di secondo grado) della determinazione dirigenziale di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici (nella specie per il consolidamento di una pubblica via), con conseguente dichiarazione d’inefficacia del contratto d’appalto stipulato, in presenza di un’adeguata motivazione (grave negligenza della società  affidataria con grave rischio per la sicurezza e l’incolumità  pubbliche) in ordine al profilo dell’interesse pubblico sopravvenuto.

N. 00207/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00437/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2014, proposto da Tecnocostruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Cioce in Bari, via A. Gimma, 43;

contro
Comune di Sant’Agata di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Garofalo, con domicilio eletto in Bari, via Manzoni, 15;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 17 del 18 febbraio 2014;
– di tutti gli atti istruttori ivi richiamati con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant’Agata di Puglia ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto d’appalto n. 905 del 21.12.2012 di affidamento alla società  Tecnoscostruzioni dei lavori di consolidamento di Viale dell’Incoronata e Viale XXIV Maggio;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Luigi Giuliano, su delega dell’avv. Roberto Prozzo, e Adriano Garofalo;
 

Rilevato che il gravato provvedimento n. 17/2014 appare essere adeguatamente motivato in ordine al profilo dell’interesse pubblico al ritiro in autotutela della precedente determinazione dirigenziale n. 147/2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della società  ricorrente Tecnocostruzioni s.r.l. attraverso il rinvioper relationem alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 222 del 14 gennaio 2014, laddove è operato un espresso riferimento alla grave negligenza e malafede della società  ricorrente ed al “grave rischio per la pubblica e privata incolumità “, risultante dagli accertamenti di cui alla relazione del 9 dicembre 2013;
Ritenuto, altresì, che non appare essere violato il disposto di cui all’art. 21 nonies legge n. 241/1990 (i.e. necessità  per l’Amministrazione di intervenire in autotutela entro un termine ragionevole), in considerazione del fatto che il Comune resistente ha avuto notizia della grave negligenza e malafede della società  istante soltanto nel marzo 2013, mentre ha ricevuto la relazione dei tecnici incaricati della verifica in data 9 dicembre 2013, e che l’impugnata determinazione risale al 18 febbraio 2014;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente Tecnocostruzioni s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)