Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli – Parco nazionale del Gargano – Valutazione di incidenza e VIA – Parere dell’ente Parco – Natura – Effetti 

Non può essere oggetto di istanza di misura cautelare il parere espresso dall’ente parco nell’ambito della procedura di screening ambientale e di VIA, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, tanto più se, come nella specie, le difformità  del progetto sottoposto a valutazione,  rispetto alle esigenze di tutela dei vincoli imposti dall’area parco, non hanno trovato composizione durante il procedimento, con gli strumenti di partecipazione per questo previsti dalla legge.

N. 00209/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01697/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2013, proposto da:

Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 36;

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Regione Puglia, Comune di Lesina, Autorità  Idrica Pugliese;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del parere espresso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. 4845 del 19 settembre 2013, conosciuto il 30 settembre 2013, nonchè del precedente parere provvisorio espresso con nota prot. 3050 del 20 giugno 2013 e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente e depositata in data 12 marzo 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Rosaria Mola e Giuseppe Zuccaro;
 

Rilevato che le censure prospettate dalla ricorrente non appaiono idonee a supportare la richiesta misura cautelare in ragione della natura di atto endoprocedimentale del parere espresso dall’Ente Parco all’interno dei procedimenti di V.I.A. e Valutazione d’Incidenza di cui alla L.R. n. 11/2001 ed al D.P.R. n. 120/2003, nell’ambito dei quali ben possono trovare composizione, con gli strumenti a tal fine previsti dalla legge, i contrapposti interessi in gioco;
Rilevato, inoltre, che le censure avverso il predetto parere formulate con il secondo motivo di ricorso non appaiono prima facie fondate in ragione delle criticità  evidenziate con nota prot. n. 3050 del 20 giugno 2013, richiamata dal provvedimento impugnato, con cui si evidenziano elementi di difformità  del progetto rispetto agli obiettivi di tutela dei valori naturalistici e paesaggistici dell’area protetta;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)