Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Ricorso – Avverso aggiudicazione – Sopravvenuta domanda di partecipazione al concordato preventivo con riserva – Interesse – Non sussiste 

E’ privo d’interesse a ottenere la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di una gara, il ricorrente che, già  prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, sebbene dopo l’espletamento della gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, anche se con riserva, atteso essendo venuto meno in capo a esso il requisito di ammissione alla dell’art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, risulta privato dei requisiti per concorrere a un eventuale riesame dell’aggiudicazione.
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vedi Cons. St., sez. IV; ricorso n. 3367, ordinanza 14 maggio 2104, n. 1981 – 2014; decreto cautelare 23 aprile 2014, n. 1690 – 2014.

N. 00213/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00426/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2014, proposto da:

Doronzo Infrastrutture s.r.l. in A.T.I. con Imet s.p.a. e Bonaventura s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Marascio e Michele Dionigi, con domicilio eletto in Bari, via Fornari, 15/A;

contro
Ferrotramviaria spa – Ferrovie del Nord Barese, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Donato in Bari, via P.Amedeo, 25; 

nei confronti di
Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. soc. coop., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Rella e Raffaele Rella, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, P.za Massari; Cobar S.p.A.; Balfour Beatty Rail s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del 14.2.2014 del R.U.P. con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione definitiva in favore delle contro interessate della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della Stazione Andria Sud della Ferrovia Bari – Barletta;
di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria s.p.a. e della soc. coop Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, Massimo Gentile, Carlo Rella, Gianfranco Loiudice, per dichiarata sostituzione dell’avv. Raffaele Rella;
 

Ritenuto che, salva ogni decisione sull’ammissibilità  dell’eccezione formulata dalla controinteressata con memoria difensiva, la misura cautelare richiesta non gioverebbe alla ricorrente in ragione della sopravvenuta istanza di ammissione al concordato preventivo c.d. con riserva, presentata dinanzi al Tribunale di Perugia in data 27 dicembre 2013 dalla IMET s.p.a.;
Rilevato, infatti, che la ricorrente ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. a) del D.lgs. 163/2006 non potrebbe in ogni caso stipulare il contratto di appalto;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)