1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Controinteressato – Interesse alla conservazione del provvedimento impugnato – Parere favorevole – Mancata notificazione del ricorso – Inammissibilità  – Non sussiste

2. Enti e organi della p.A. Sindaco – Impianti di telefonia mobile – Sospensione attivazione – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti –  Pericolosità  ed urgenza – Accertamento – Necessità 

1. Non può essere dichiarato inammissibile un ricorso  non notificato ad un ente ( nella specie l’ARPA) che nell’ambito di un procedimento complesso ( nella specie l’autorizzazione unica all’attivazione di una stazione radio base) abbia emanato un provvedimento favorevole, non sussistendo in capo a detto ente l’interesse alla conservazione del provvedimento impugnato , presupposto processuale imprescindibile per la qualificazione di controinteressato in senso tecnico. 


2. L’atipicità  delle situazioni di pericolo che possono essere sussunte nelle ordinanze sindacali contingibili e urgenti necessita di un’adeguata istruttoria – descritta nella motivazione del provvedimento – volta a verificare l’effettiva esistenza di una situazione di grave ed eccezionale pericolo tale da determinare la necessità  dell’uso di tale provvedimento eccezionale e derogatorio rispetto ai poteri ordinari di amministrazione attiva del sindaco. 

N. 00465/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2014, proposto da: 
Vodafone Omnitel B.V., rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Quero, con domicilio eletto presso Valentina Quero, in Bari, via della Resistenza, n. 48/H2; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza sindacale n. 48 del 3.12.2013 a firma del Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, prot. n. 24131 del 3 dicembre 2013, trasmessa alla ricorrente con raccomandata A/R n. 13338339233-8 del 4.12.2013, pervenuta in data 11.12.2013;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Valentina Quero e Laura Rago, per delega dell’avv. Giampaolo Sechi;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 21 gennaio 2014, notificato il 24 gennaio 2014, Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale in epigrafe, il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, instando per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 48 del 3.12.2013 a firma del Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, prot. n. 24131 del 3 dicembre 2013, trasmessa alla ricorrente con raccomandata A/R n. 13338339233-8 del 4.12.2013, pervenuta in data 11.12.2013, con la quale veniva testualmente ordinato alla ricorrente “la immediata sospensione di eventuali lavori di installazione di impianti di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 259/2003; la immediata sospensione di eventuali attivazioni dell’impianto SRB di via Peucetia n. 9, palesemente illegittime in ogni caso alla luce della documentazione incompleta per assenza di parere.”.
Esponeva la ricorrente di aver presentato al Comune resistente e all’A.R.P.A. Puglia, in data 24.6.2013, richiesta di rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto stazione radio base con sistemi DCS/UMTS/LTE, da ubicarsi in abitato di Ruvo di Puglia, alla via Peucetia, n.9.
Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, il procedimento si concludeva positivamente, venendo a maturazione i termini per la formazione del titolo abilitativo per silentium.
Di conseguenza, la ricorrente trasmetteva al Comune di Ruvo di Puglia nota prot. n. 494/2013 – PU del 13 novembre 2013 con la quale si comunicava la data di inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto (19.11.2013), trasmettendo la documentazione prevista dal D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii..
Con nota prot. n. 0066681 del 22 novembre 2013, A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari trasmetteva alla ricorrente e al Comune resistente parere tecnico sanitario favorevole alla realizzazione dell’impianto.
In data 30 novembre 2013, il Direttore dei Lavori nominato comunicava a mezzo p.e.c. al Comune di Ruvo di Puglia l’avvenuta conclusione dei lavori, ultimati in pari data.
A lavori conclusi, il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia emetteva l’ordinanza gravata, avverso la quale insorgeva la ricorrente, deducendo plurimi vizi di illegittimità .
Si evidenziava, in particolare, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità  e della sicurezza pubblica; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 sub specie di eccesso di potere per carenza e genericità  della motivazione del provvedimento impugnato; violazione e mancata applicazione degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003, con riguardo all’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà  per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità  e sviamento; violazione dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 sotto l’ulteriore profilo della violazione della normativa comunitaria in materia, violazione del D.P.C.M. 8.7.2003, violazione e falsa applicazione della L. 22 febbraio 2001, n. 36, oltre che per incompetenza del livello territoriale e dell’ente esponenziale attivatosi nel caso di specie.
Con memoria di costituzione del 6 marzo 2014 si costituiva in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del ricorso introduttivo, per omessa notifica del medesimo ad A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari a fini di piena integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il Comune resistente deduceva punto per punto sui motivi del ricorso sollevati da Vodafone Omnitel B.V., contestandone integralmente la fondatezza in fatto ed in diritto.
All’esito della camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento.
Preliminarmente ed in rito, l’eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo, per omessa notifica del medesimo ad A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari è priva di pregio.
La ricorrente Vodafone Omnitel B.V. è, infatti, sfornita di qualunque interesse a ricorrere, nel caso di specie, avverso le determinazioni della più volte menzionata Agenzia, determinazioni che, nel caso concreto, sono state favorevoli per la ricorrente, non risultando, pertanto, in alcun modo lesive della posizione della medesima.
Nè tantomeno è ravvisabile, nell’ambito della sfera giuridica di A.R.P.A. Puglia, una qualunque posizione giuridica soggettiva che permetta di ricondurre la stessa allostatus di controinteressato, non sussistendo, all’evidenza, un interesse giuridicamente rilevante di A.R.P.A. Puglia alla conservazione del provvedimento gravato, di per sè scaturente, in via processuale, dal richiesto annullamento dell’ordinanza sindacale n. 48 del 3 dicembre 2013, oggetto della presente impugnativa.
Ne consegue, conclusivamente, che l’eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo, per omessa notifica del medesimo ad A.R.P.A. Puglia, debba essere de planorigettata.
Nel merito, l’ordinanza sindacale gravata con il presente procedimento risulta viziata da plurimi motivi di illegittimità .
In primo luogo, deve anzitutto rilevarsi, come anche evidenziato sopra, che con nota prot. n. 0066681 del 22 novembre 2013, A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari trasmetteva al Comune resistente parere tecnico sanitario favorevole alla realizzazione dell’impianto stazione radio base, oggetto del successivo provvedimento sindacale impugnato nel contesto del presente procedimento.
Tale parere, pertanto, era documentalmente nella piena disponibilità  del Comune di Ruvo di Puglia alla successiva data dell’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 48 del 3 dicembre 2013.
Pertanto, insistere formalisticamente sul mancato inoltro di detto parere contestualmente alla comunicazione dell’istanza conclusiva del procedimento ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, quando il medesimo risultava comunque acquisito da settimane al patrimonio attizio del Comune, appare costituire un rilievo di tipo meramente strumentale, contrario a correttezza, oltre che in violazione del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, L. n. 241/1990.
In secondo luogo, in punto di stretto merito, l’ordinanza impugnata può pianamente ascriversi alla categoria delle cc.dd. ordinanze contingibili ed urgenti.
La vasta giurisprudenza amministrativa che si è occupata della materia ha ripetutamente messo in luce che detta tipologia di ordinanze presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono inscrivere anche, in particolare, situazioni non tipizzate dalla legge, in ciò giustificandosi la vistosa deviazione che in esse si determina dal principio di tipicità  degli atti amministrativi (cfr. Cons. St., sez IV, 13 luglio 2011 n. 4262; Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537).
Caratteristiche preminenti di tali provvedimenti sono, pertanto, l’atipicità , il potere derogatorio rispetto agli strumenti “ordinari”, l’eccezionalità  e la gravità  del pericolo presupposto, la generalità  degli interessi alla cui cura sono volti e, naturalmente, un adeguato e congruo supporto motivazionale.
In quest’ottica, dunque, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la “gravità ” e la “contingenza” del pericolo stesso. Ciò rientra nella natura eccezionale e derogatoria degli atti in analisi, i quali si pongono nell’ordinamento giuridico amministrativo come strumenti da attivare quale extrema ratio, in quanto tali utilizzabili esclusivamente al verificarsi dei presupposti legislativi e quando i mezzi ordinari si appalesino come insufficienti ed inadeguati.
L’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità  pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privati (cfr. Cons. St., sez. V 16 febbraio 2010 n. 868): l’accertamento, cioè, deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr. Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6366).
Nel caso di specie, viceversa, il fulcro motivazione dell’ordinanza impugnata è stato impostato sulla presenza, nel territorio comunale di una “ferma presa di posizione da parte della popolazione localmente interessata dalla installazione della SRB, come verificato dall’intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale in data 30 novembre, poichè dal progetto presentato risulta la particolare vicinanza dell’impianto alle abitazioni civili e una preoccupante prossimità  rispetto ad istituti scolastici”. Si è altresì fatto riferimento alla adozione “in corso d’opera” di una apposita regolamentazione comunale per l’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti sotto il profilo architettonico ed urbanistico, oltre a farsi ampio utilizzo, sia in base a fonti regolamentari locali, che in base all’art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, del principio di precauzione e di minimizzazione dell’esposizione a fonti radio di potenziale pericolo elettromagnetico.
Tali motivazioni appaiono viziate da plurimi profili di genericità , attenendo nel loro complesso a rischi meramente paventati e privi di una comprovata rilevanza giuridica, sociale e scientifica.
In proposito, peraltro, l’Autorità  localmente investita della competenza tecnica ambientale – la più volte citata A.R.P.A. Puglia – all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza gravata, aveva avuto ampio modo di produrre e comunicare al Comune di Ruvo il proprio parere incondizionatamente favorevole alla realizzazione dell’impianto, in tal modo manifestandosi, da parte dell’Amministrazione resistente, uno strumentale travisamento dei fatti, oggettivamente inficiante il provvedimento gravato.
Del resto, ad una considerazione terza ed imparziale della fattispecie oggetto di causa, risulta vieppiù carente da essa ogni profilo di effettiva urgenza, tale da porsi di per sè come adeguato e fondamentale presupposto legittimante rispetto all’avvenuta emanazione dell’ordinanza impugnata.
Ove, in altri termini, una effettiva emergenza sociale ed ambientale si fosse potuta ravvisare in correlazione con l’installazione della più volte menzionata stazione radio base, vi sarebbe stato ampio spazio per l’emanazione di tempestivi e puntuali provvedimenti motivati di diniego, ai quali tuttavia non si è dato corso.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo è conclusivamente da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In punto di spese del presente procedimento, il contemperamento di interessi tipico di fattispecie quali quelle per cui è causa, la complessità  degli assetti pubblici e privati su cui i medesimi incidono e, non da ultimo, la marcata prolissità  degli scritti di parte ricorrente in violazione del dovere di sinteticità  degli atti (cfr. art. 3, comma 2, c.p.a.) spingono il Collegio a ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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