1. Pubblico impiego – Bando di riqualificazione – Requisiti – Titolo di studio – Valutazione equipollenza – Disciplina equipollenza ai fini dell’accesso a concorsi pubblici – Rinvio – Sussiste
2. Pubblico impiego – Bando di riqualificazione – Requisiti – Svolgimento pregresso di mansioni – Certificazione del sostituto del dirigente -Legittimità
3. Pubblico impiego – Bando di riqualificazione – Requisiti – Svolgimento pregresso di mansioni – Certificazione del dirigente – Pluralità di certificazioni – Effetti
1.Nell’ambito delle procedure di riqualificazione professionale, il giudizio di equipollenza – e quindi d’idoneità – del titolo di studio esibito, si fonda sui medesimi criteri di equipollenza tra titoli di studio stabiliti in materia di accesso ai pubblici concorsi; pertanto, anche in caso di selezioni per il passaggio di area occorre considerare i diplomi rilasciati dalle Accademie di Belle Arti equiparati alle lauree specialistiche di cui al D.M. n. 509/1999 come stabilito dall’art. 4, comma 3 bis, L. n. 508/1999.
2. E’ legittima l’attestazione dello svolgimento pregresso di mansioni effettuata dal funzionario che ha sostituito, proprio nel periodo in cui il requisito per la partecipazione alla procedura di riqualificazione è richiesto, il dirigente dell’ufficio dove il dipendente ha svolto le mansioni in questione.
3. Ove lo svolgimento pregresso di mansioni, richiesto ai fini della partecipazione del candidato alla procedura di riqualificazione, sia provato mediante l’esibizione di più attestazioni di contenuto non univoco, la divergenza tra le stesse è solo apparente se il relativo contenuto si riferisce a periodi diversi – uno più ampio, l’altro più ristretto – e se risultano redatte dallo stesso Ufficio, su carta intestata, con data e firma certa del soggetto firmatario: entrambe le attestazioni, dunque, devono considerarsi legittime e pienamente valide ed efficaci in assoluta assenza di elementi che inducano a escludere l’attendibilità o a palesarne la contraddittorietà .
N. 00474/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Annamaria Scorcia, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Ferretti, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43
contro
Ministero per i Beni e le Attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97
nei confronti di
Michele Schino, Giovanni Dionisio Giangreco
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari:
– degli atti di approvazione della graduatoria finale della selezione di riqualificazione, per la Regione Puglia, dall’Area B alla posizione economica C1, nel profilo professionale di “Storico dell’Arte” di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2010, di ogni altro pregresso atto della procedura e dei lavori della Commissione, in particolare nelle operazioni di valutazione dei titoli dei candidati, inclusa la ricorrente, nonchè di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, tra i quali l’assegnazione del posto messo a concorso, ivi compreso l’atto di riammissione alla procedura del concorrente Michele Schino, dapprima escluso e poi riammesso e dichiarato vincitore;
– della circolare n. 207 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione e le relazioni sindacali – Servizio II, protocollo n. 25581 del 21 luglio 2009, “per quanto possa occorrere e come mezzo al fine, ove risulti applicata”, con la quale sono stati trasmessi i bandi integrativi, con riapertura dei termini per il passaggio del personale dall’Area B alla posizione economica C1, nonchè della circolare n. 47 del I Ottobre 2009, protocollo n. 5536, e dell’allegato accordo Ministero – OO.SS. del 30.9.2009, con il quale è stato concordato che “nel calcolo dell’anzianità di servizio viene considerato anche il periodo prestato anteriormente alla data di assunzione ai sensi della L. 236/1993”; della circolare n. 31 del 17.9.2009, prot. n. 3708/2009 e della presupposta circolare n. 20/2009, nelle quali, premesso che in generale per il calcolo del requisito dell’anzianità viene considerata l’anzianità di Area (9 anni), è specificato che l’anzianità minima di anni 9 nell’area B si può raggiungere “sommando” le singole anzianità maturate nelle posizioni economiche B1, B2 e B3, ove le stesse, pur non riguardando la procedura oggetto del ricorso siano state comunque utilizzate ai fini della riammissione del concorrente Michele Schino;
– di ogni altro atto connesso, dipendente, collegato;
e, con motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2013,
per l’annullamento:
– in parte qua del decreto del Direttore Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio del personale – Servizio IV, in data 12 dicembre 2012, riprodotto con Circolare prot. n. 48537 del 13 dicembre 2012 e pubblicato in data ignota, non notificato e conosciuto dalla ricorrente tramite accesso alla rete Intranetin data I febbraio 2013, in sede di riesame della procedura per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 nel profilo professionale di “Storico dell’Arte” per la Regione Puglia, a mezzo del quale si è ritenuto di riformulare la graduatoria e di confermare, alla luce dei lavori della Commissione, la posizione del 1° classificato, Michele Schino, con punti 192,5 e il punteggio del candidato Michele Dionisio Giangreco con punti 185,4, nonchè di posizionare al II posto la ricorrente, Annamaria Scorcia, riconoscendole un maggior punteggio di 3,5 punti per titoli, con un totale di 71,2 punti per tale valore ed un totale complessivo di 187,2 punti;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti;
e, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2013,
per l’annullamento:
– di tutti gli atti presupposti del decreto del Direttore Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale – Servizio IV, datato 12.12.2012, riprodotto con circolare n. prot. 48537 del 13.12.2012 e di tutti gli atti conosciuti solo a seguito del rilascio di relativa copia in data 13.3.2013 ed in particolare dei verbali della commissione per il passaggio di area del 16.11.2011, 11.1.2012, 29.2.2012, 12.4.2012, 28.5.2012 e 11.9.2012, le note del 9.3.2012 n. 2743 e n. 12043 del 7.12.2012, gli attestati rilasciati al sig. Schino Giuseppe dalla Soprintendenza per il Patrimonio Artistico della Puglia n. 3607 del 28.10.2007 e n. 3862 del 31.10.2007, nonchè la relativa nota di commento n. 6676 del 30.11.2012 del Soprintendente ad interim della Soprintendenza Beni artistici della Puglia e la nota del Direttore Regionale per i beni paesaggistici della Puglia del 26.5.2011 n. 5063;
– del sopra indicato decreto del Direttore Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale – Servizio IV, datato 12.12.2012, a mezzo del quale si è ritenuto di riformulare la graduatoria e di confermare, alla luce dei lavori della commissione, la posizione del I classificato sig. Michele Schino con punti 192,5, il punteggio del candidato Michele Dionisio Giangreco con punti 185,4 e di posizionare al II posto la ricorrente dott.ssa Annamaria Scorcia, riconoscendole un maggior punteggio di p. 3,5 per titoli con un totale di p. 71,2 per tale valore ed un totale di p. 187,2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. Alfredo Ferretti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla selezione di riqualificazione indetta dalla Regione Puglia con bando in data 24 luglio 2007, per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1 – profilo professionale di Storico dell’Arte, classificandosi al terzo posto.
àˆ risultato primo il sig. Michele Schino, dapprima escluso dalla procedura e in un secondo tempo riammesso.
La ricorrente ha impugnato quindi, col ricorso principale, gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente ha censurato, in primo luogo, la decisione con la quale il Sig. Schino è stato riammesso alla selezione, asserendo che lo stesso sarebbe privo dei titoli richiesti.
In secondo luogo l’interessata ha dedotto sia l’erronea valutazione dei titoli del vincitore, sia l’omessa valutazione di alcuni titoli a proprio favore.
Alla camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame degli atti gravati da parte dell’Amministrazione alla luce dei motivi di ricorso.
All’esito del riesame è stata confermata la prima posizione del sig. Schino – la cui riammissione è stata ritenuta valida – mentre la ricorrente è passata dalla terza alla seconda posizione, essendole stato attribuito un punteggio aggiuntivo a seguito del riconoscimento di una idoneità concorsuale in precedenza non valutata.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’operato posto in essere dall’Amministrazione in sede di riesame, deducendone l’illegittimità per violazione dell’ordinanza cautelare e violazione di legge, nonchè, in via derivata. per i motivi di cui al ricorso originario.
Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre impugnato tutti gli atti, alla luce dell’esame della documentazione rilasciata in sede di accesso, ponendo l’accento in particolare sull’asserita inidoneità del titolo di studio esibito dal sig. Schino e sul mancato svolgimento, da parte di quest’ultimo, delle mansioni di storico dell’arte per due anni.
Si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività culturali, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ai fini della decisione del ricorso risulta decisivo l’esame di due questioni in punto di fatto.
In primo luogo va chiarito se il titolo di studio prodotto dal sig. Schino debba ritenersi o meno idoneo ai fini della procedura.
In secondo luogo si deve decidere se la documentazione prodotta dal Ministero intimato è sufficiente o meno ad attestare lo svolgimento, da parte del sig. Schino, delle mansioni di storico dell’arte per due anni.
2.1. Con riguardo al primo profilo va preliminarmente richiamata la disposizione contenuta nell’art. 2 del bando, ai sensi della quale:
“1. Possono produrre domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni, nell’Area B.
b) Essere in possesso del diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando e del relativo anno integrativo (Allegato 2).
2. I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2007 e devono sussistere anche alla data dell’inquadramento nella posizione economica conseguita a seguito della procedura di selezione.
3. I candidati privi di uno dei requisiti di cui al presente articolo sono esclusi dalla selezione con provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, può avvenire in qualunque momento”.
L’Allegato 2 al bando specifica che, ai fini della partecipazione per il profilo di Storico dell’Arte, occorre “essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ovvero di altri dichiarati equipollenti:
a) Diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in:
– Lettere
– Filosofia
– Materie letterarie
– Storia
– Lingue e letterature straniere
– Pedagogia
– Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo
– Conservazione dei beni culturali
– Storia e conservazione dei beni culturali
b) Laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in una delle seguenti classi di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000:
– 12/S – Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
– 17/S – Filosofia e storia della scienza
– 18/S – Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica
– 87/S – Scienze pedagogiche
– 95/S – Storia dell’arte
– 96/S – Storia della filosofia
c) Laurea triennale di cui all’ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in una delle seguenti classi di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000:
– L5 – Lettere
– L13 – Scienze dei beni culturali
– L23 – Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
– L29 – Filosofia
– L41 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali”.
Il Sig. Schino ha prodotto, unitamente alla domanda, un certificato relativo al conseguimento del diploma di Arti Visive (DECORAZIONE) Biennio Specialistico, in data 16.10.2007, nel quale si attesta che “l’art. 6, comma 3-bis, della L. 22 novembre 2002, n. 268, stabilisce il riconoscimento del Diploma di Accademia di Belle Arti come Diploma accademico di primo e secondo livello con conseguente equiparazione delle lauree rilasciate dalle Università “.
Orbene, la legge n. 268/2002, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università , la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale, ha apportato modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati).
In particolare, l’art. 4, comma 3-bis, della L. n. 508/99 stabilisce che ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1 (ossia rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della legge), ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
Ciò posto, il titolo di studio prodotto dal sig. Schino deve ritenersi equipollente a quelli di cui alla lett. a) dell’Allegato 2 al bando, afferenti alla Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo.
L’Amministrazione, quindi, sotto questo profilo, ha operato correttamente allorquando ha riammesso il sig. Schino alla procedura di riqualificazione.
2.2. Con riferimento all’ulteriore questione, relativa alla sussistenza o meno, in capo al controinteressato, del requisito dello svolgimento per due anni di mansioni di storico dell’arte, il Collegio osserva quanto segue.
La ricorrente afferma che il predetto requisito non risulta provato, alla luce della non univoca documentazione versata agli atti del giudizio.
Al riguardo vengono in considerazione due attestazioni, rilasciate entrambe dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico delle Province di Bari e Foggia.
Con il primo documento (firmato dal Soprintendente ad interim, dott.ssa Rossella Vodret), prot. n. 3607 in data 29.10.2007, si attesta che il sig. Michele Schino, “in servizio presso il Laboratorio di restauro di questa Soprintendenza dal I.6.1985 con la posizione economica B1 e dal 3.4.2007 in posizione economica B2, ha effettuato, a tutt’oggi, mansioni consistenti in interventi di restauro specializzati su tavole e manufatti lignei svolgendo in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale i compiti propri del restauratore conservatore”.
Nella seconda attestazione (firmata, per il Soprintendente ad interim, dalla dott.ssa Rosa Lorusso), prot. n. 3862 in data 31.10.2007, lo stesso ufficio attesta “che il Signor Michele Schino ¦ ha effettivamente svolto da luglio 2005 ad oggi in diretta collaborazione con le professionalità tecnico scientifiche dell’area C sotto l’aspetto qualitativo, quantitativo e temporale, le mansioni afferenti al profilo di storico dell’arte ¦”.
La divergenza tra le due attestazioni è stata oggetto di specifico approfondimento da parte dell’Amministrazione.
La Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia, infatti, con nota prot. n. 2743 del 9.3.2012 – pur rilevando che anche nella prima delle due attestazioni si fa riferimento all’espletamento di compiti propri dello Storico dell’Arte “quali tra l’altro, non esaustivamente, la consulenza tecnica o l’alta sorveglianza sul territorio e connessi compiti ispettivi ¦” e che “al di là dei plurimi compiti attestati, riferibili in contestualità al profilo dello Storico dell’Arte e del Restauratore, come deducibili dai conferenti profili professionali di cui al D.P.R. n. 1219/1984 e ss.mm.ii., l’attestazione tra l’altro è riferita al periodo 1.6.1985-28.10.2007, senza ulteriori distinzioni temporali e individuazione dei criteri che hanno portato alla rilevazione e attestazione dei compiti attestati” – ha chiesto chiarimenti al Soprintendente, dott.ssa Rossella Vodret, ma quest’ultima è stata nel frattempo collocata in pensione, pertanto la richiesta è rimasta inevasa.
La commissione per le procedure di passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, tuttavia, ha affrontato la questione nella riunione del giorno 12 aprile 2012 (v. verbale di cui all’allegato n. 10 della documentazione depositata il 26.3.2013 dall’Avvocatura dello Stato).
Nell’occasione, la commissione ha evidenziato che:
– la prima attestazione reca elementi riferibili anche all’espletamento proprio delle mansioni di storico dell’arte, con conseguente esercizio da parte dello stesso delle funzioni e delle attribuzioni sul territorio;
– i contenuti delle due documentazioni, riferendosi a periodi diversi, a ben vedere, possono ritenersi tra loro solo in apparente contrasto;
– le attestazioni sono entrambe redatte dallo stesso Ufficio, su carta intestata dello stesso e recano data certa e firma altrettanto certa del soggetto firmatario. Ne consegue che gli stessi devono ritenersi legittimi. Entrambi i certificati fanno, evidentemente, prova fino a querela di falso, ad istanza del soggetto che ritiene gli stessi non veritieri.
La commissione, quindi, attesa la legittimità delle due attestazioni, ha ritenuto, nell’assoluta assenza di elementi a contrariis, di dover necessariamente considerare valide ed efficaci entrambe le certificazioni prodotte dallo Schino.
Sulla questione si è infine espressa la Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia, con nota prot. n. 6676 del 30.11.2012, nella quale, oltre a chiarire che “la dott.ssa Rosa Lorusso, nel periodo in cui la dott.ssa Rossella Vodret è stata preposta quale dirigente ad interim presso l’allora Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia, sostituiva in via continuativa il dirigente” (con ciò fugando ogni dubbio in ordine alla legittimazione della dott.ssa Lorusso a rilasciare l’attestato in data 31.10.2007), si afferma che “i due attestati ¦ sono compatibili tra loro, atteso che già nel primo attestato, a firma della dott.ssa Rossella Vodret, si riferisce di compiti in qualche modo sovrapponibili alle mansioni in capo sia ai restauratori conservatori che agli storici dell’arte”.
Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene, sulla base degli atti di causa, di non poter ravvisare elementi che inducano ad escludere l’attendibilità dell’attestato in data 31 ottobre 2007.
Quest’ultimo documento, invero, è stato rilasciato tenendo conto del precedente attestato del 29 ottobre 2007 che, infatti, ne costituisce parte integrante (come chiarito nella nota n. 6676 del 30.11.2012 della Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia).
I due attestati, inoltre, prendono in considerazione periodi temporali diversi e pertanto non sovrapponibili, l’uno (ossia quello del 29.10.2007) essendo riferito all’intero arco temporale ricompreso tra il 1° giugno 1985 ed il 29 ottobre 2007, l’altro (cioè quello del 31.10.2007) prendendo invece in considerazione il più circoscritto periodo che va dal mese di luglio 2005 al 31 ottobre 2007.
In altri termini, può dirsi che l’attestato rilasciato in data 31.10.2007 non contraddice (e allo stesso tempo non è contraddetto da) quanto riportato nel precedente attestato in data 29.10.2007.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che il sig. Schino ha effettivamente svolto per due anni le mansioni di storico dell’arte e che, pertanto, anche sotto tale profilo l’Amministrazione ha agito correttamente laddove ha ritenuto sussistente, in capo all’odierno controinteressato, il requisito per la partecipazione alla procedura di riqualificazione di cui è causa.
3. Una volta chiarito che il sig. Schino aveva i requisiti richiesti dal bando, tutti i motivi del ricorso originario, dei motivi aggiunti e dei motivi aggiunti ulteriori risultano infondati e vanno pertanto rigettati.
In particolare, il primo motivo del ricorso originario deve essere respinto alla luce delle considerazioni di cui sopra, sub 2.1.
Il secondo motivo del ricorso originario è divenuto improcedibile a seguito del riesame degli atti disposto dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere parimenti respinto.
Quanto al primo motivo, le censure relative a pretese violazioni procedimentali risultano smentite dagli atti prodotti in giudizio. L’Amministrazione, inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 202/2011, procedendo al riesame degli atti gravati.
Il secondo motivo, riproponendo le censure contenute nel ricorso originario, non può che seguirne le sorti.
àˆ infine infondato anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, alla luce delle considerazioni già espresse sopra, sub 2.1. e 2.2.
In definitiva il ricorso originario va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti ed i motivi aggiunti ulteriori devono essere respinti.
La particolarità della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
a) in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso originario;
b) respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
c) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)