1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Difformità  tra offerta tecnica ed offerta economica – Esclusione – Legittimità Offerta economica relativa ad un numero di ore di lavoro inferiore rispetto a quello indicato nell’offerta tecnica – Esclusione – Legittimità .
2. Processo amministrativo – Contratti pubblici – Impugnazione esclusione gara – Motivi aggiunti – Impugnazione aggiudicazione – Rigetto ricorso originario – Inammissibilità  motivi aggiunti  

 
 

1. àˆ legittima l’esclusione dalla partecipazione da una gara per l’affidamento del servizio di pulizia di un edificio pubblico del concorrente che abbia presentato un’offerta economica per un numero di ore inferiore a quello preso in considerazione dalla commissione di gara, non potendosi ammettere che l’impresa offerente possa, per un verso, beneficiare della più favorevole valutazione dell’offerta tecnica sulla base del maggior numero di ore indicato in tale sede e, allo stesso tempo, che l’offerta economica sia invece calibrata sulla base di un numero inferiore di ore.
2. Il rigetto originario proposto avverso l’esclusione dalla gara, priva il ricorrente dell’interesse e legittimazione ad impugnare  l’aggiudicazione in favore della controinteressata, con conseguente declaratoria di inammissibilità  dei motivi aggiunti proposti per quest’ultimo gravame. 

N. 00473/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
La Lucente S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, n. 36
contro
C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via P. Amedeo, n. 197 
nei confronti di
La Pulita & Service s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari, via Abate Gimma, n. 147; Accadueo S.r.l.
per l’annullamento,
previa sospensiva:
– del provvedimento n. 164 del 17 maggio 2013, di esclusione della ricorrente dalla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo camerale e delle sedi degli uffici staccati dell’Ente, per il periodo giugno-novembre 2013;
– della determinazione della commissione giudicatrice del 16.5.2013, nonchè della nota del responsabile del procedimento di comunicazione del provvedimento di esclusione, prot. n. 24466 del 17.5.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
e, con motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2013,
per l’annullamento,
previa sospensiva:
– della determinazione dirigenziale n. 216 del 26.6.2013, di aggiudicazione della gara;
– della determinazione dirigenziale n. 217 del 26.6.2013, di affidamento del medesimo servizio, per il periodo I luglio – 31 luglio 2013, all’aggiudicataria della gara;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
nonchè per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi tenendo conto del mancato profitto e della impedita maggiore qualificazione, per l’illegittima omessa aggiudicazione in proprio favore.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.C.I.A.A. di Bari e della società  La Pulita & Service s.c.a.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo Valla, avv. Sabino Persichella e avv. Roberto D’Addabbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Camera di Commercio di Bari ha avviato una procedura di affidamento in economia del servizio di pulizia del palazzo camerale e delle sedi degli uffici staccati dell’Ente, per il periodo giugno-novembre 2013, nelle more dell’espletamento della gara comunitaria per l’affidamento del servizio di global service.
La società  odierna ricorrente ha partecipato alla procedura, ma è stata esclusa per incertezza del contenuto dell’offerta, in quanto “l’offerta economica presenta un numero di ore di lavoro pari a 8.889,67 diverso rispetto a quello considerato dalla Commissione quali ore da impegnare riportate nell’offerta tecnica equivalente a n. 11.740,43, ed alle quali è stato attribuito il punteggio pari a 17,34 pt.”.
La ricorrente ha impugnato, pertanto, i provvedimenti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la propria esclusione dalla gara non sarebbe giustificata, avendo la stessa, nella redazione del progetto tecnico, chiaramente indicato sia le “ore da impegnare”, intendendo per esse le ore di lavoro da retribuire al personale per garantire il servizio tenendo conto delle turnazioni e delle assenze degli addetti, sia le ore di lavoro effettive. Non corrisponderebbe al vero, inoltre, che “l’offerta economica presenta un numero di ore di lavoro pari a 8.889,67 diverso rispetto a quello considerato dalla Commissione ¦”, atteso che l’offerta economica, redatta sul modulo allegato alla lettera d’invito, fa riferimento al numero di “ore lavorate” (8.889,67) indicate anche nell’offerta tecnica.
Il provvedimento di esclusione contrasterebbe con l’art. 46, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006, perchè non riconducibile ad alcuna ipotesi prevista come causa di esclusione dalla legge e dalla lex specialis; sarebbe inoltre viziato da eccesso di potere per travisamento, non potendosi ravvisare alcuna incertezza sul contenuto dell’offerta; infine sarebbe illegittimo anche per violazione della lex specialis di gara, poichè il “numero delle ore da impegnare”, oggetto del subcriterio di valutazione delle offerte tecniche non può essere inteso che come il numero delle ore retribuite e, cioè, il numero delle ore che tiene conto della necessità  di sostituzione del personale assente e che assicura, quindi, l’esecuzione a regola d’arte del servizio, come espressamente richiesto dall’art. 7 del capitolato speciale con specifico riferimento alle ore mediamente lavorate.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi censurato l’intervenuta aggiudicazione della gara alla controinteressata nonchè l’affidamento provvisorio alla stessa del servizio, per i seguenti motivi:
a) con riguardo all’aggiudicazione definitiva, per illegittimità  in via derivata, per gli stessi vizi dedotti avverso la propria esclusione dalla gara;
b) con riferimento alla determinazione di attribuzione del servizio all’aggiudicataria, in via provvisoria, dal I al 31 luglio 2013, per eccesso di potere (sviamento, erroneità  e travisamento dei presupposti) e violazione di legge (artt. 11 e 79 del D.lgs. n. 163/2006; art. 11 del Regolamento della C.C.I.A.A. per l’acquisizione di servizi, forniture e per l’esecuzione dei lavori in economia).
Si sono costituite la Camera di Commercio di Bari e la società  La Pulita & Service s.c.a.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, “nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare, l’insussistenza di un adeguato fumus, apparendo prima facie l’offerta tecnica presentata da La Lucente S.p.A. caratterizzata da elementi di ambiguità  tali da indurre la stazione appaltante a non comprendere quale fosse effettivamente il numero di ore da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio”.
Alla pubblica udienza del giorno 28 novembre la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il progetto tecnico presentato dalla ricorrente (v. all. 4 al ricorso), alla pag. 4 (Piano operativo) individua distintamente:
a) il numero totale di 11.740,43 “ore da impegnare” nel periodo di 6 mesi (indicate in apposita nota come “ore complessive necessarie a garantire il servizio”), corrispondente alla somma di 9.100,42 ore previste per le unità  di 2° livello e di 2.640,02 ore attribuite alle unità  di 3° livello;
b) il numero totale di 8.889,67 “ore lavorate” nei 6 mesi, dato dalla somma di 6.890,69 ore delle unità  di 2° livello e di 1.998,98 ore delle unità  di 3° livello.
La lettera d’invito (v. all. 3 al ricorso) prevede che “L’aggiudicazione avverrà  sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e 286 del D.P.R. n. 207/2010, da valutarsi in base ai seguenti parametri:
Progetto tecnico (max tot. 60 punti) secondo i criteri sotto enunciati
1) sistema organizzativo di fornitura del servizio (max 44 punti);
Subcriteri
¦ ¢ Numero di ore di lavoro da impegnare (max 20 punti da attribuire con il criterio proporzionale) ¦”.
La ricorrente ha ottenuto per l’offerta tecnica 40,84 punti, di cui 17,34 per aver indicato nella medesima offerta 11.740,43 ore (v. verbale n. 5 del 16.5.2013, doc. n. 4 depositato dalla controinteressata La Pulita & Service s.c.a.r.l. in data 9.7.2013).
L’offerta economica presentata dalla ricorrente (v. all. 6 di cui alla produzione documentale depositata dalla Camera di Commercio resistente in data 9.7.2013) prevede, all’art. 5 (Importo), che “Il corrispettivo complessivo dell’appalto è stabilito in Euro 156.197,10 ¦ come di seguito ripartito:
– costo complessivo manodopera intero periodo € 141.911,79 ¦ per le seguenti unità :
– n. unità  4 livello 3° monte ore totale per tutte le unità  considerate 1.998,98;
– n. unità  24 livello 2° monte ore totale per tutte le unità  considerate 6.890,69 ¦”.
La ricorrente, quindi, nell’offerta economica, individua un costo complessivo della manodopera di € 141.911,79 a fronte di un numero complessivo di ore corrispondente a 8.889,67, comprensivo di tutte le ore attribuite alle unità  di 3° livello e a quelle di 2° livello.
Orbene, è evidente, dal confronto tra l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dalla ricorrente, l’incongruenza relativa al numero di ore prese in considerazione.
Risulta documentalmente, infatti, che l’offerta economica non è stata calibrata in relazione al numero di ore – 11.740,43 – indicato, nel Piano operativo dell’offerta tecnica, come totale delle “ore da impegnare” – nonostante la stessa ricorrente ammetta che per tali debbano intendersi le ore complessivamente necessarie a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto della lex specialis, ossia tenendo conto delle eventuali assenze e turnazioni degli addetti – ma piuttosto in base al numero inferiore di ore – 8.889,67 – che nel citato Piano operativo è individuato come totale delle ore lavorate.
In altri termini, il numero di ore indicate nell’offerta economica non coincide con il numero di ore prese in considerazione dalla commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
A fronte di tale indubitabile discrepanza l’Amministrazione intimata, correttamente, altro non poteva fare se non escludere la ricorrente dalla procedura per incertezza dell’offerta, ogni diversa prospettazione della ricorrente risultando smentita per tabulas.
Peraltro, come efficacemente evidenziato dalla controinteressata, non potrebbe ammettersi che l’impresa ricorrente benefici “della più favorevole valutazione dell’offerta tecnica sulla base del maggior numero di ore indicato in tale sede, ammettendosi allo stesso tempo che l’offerta economica sia invece calibrata sulla base di un numero inferiore di ore”.
Il ricorso originario deve quindi essere respinto.
3. La reiezione del gravame originario, confermando l’esclusione dalla gara della ricorrente, determina l’inammissibilità  dei motivi aggiunti per carenza d’interesse e di legittimazione (v., in particolare, C.d.S., A.P. n. 4/2011).
In definitiva il ricorso originario deve essere respinto e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
La particolarità  delle circostanze in fatto emerse nel corso del giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge il ricorso originario;
b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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