Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli paesaggistici -Autorizzazione paesaggistica – PUTT/P – Area annessa alle lame – Impianto di carburanti – Diniego
E’ legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica reso ai sensi dell’art 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 in applicazione della disciplina del PUTT/P della regione Puglia, che per le aree annesse alle Lame, ai sensi dell’art. 3.08, prevede interventi di limitatissima entità , perlopiù interrati e con minime opere esterne. (Nella specie non è stato ritenuto ricompreso tra le tipologie assentibili un impianto di distribuzione di carburanti con chiosco, wc e pensilina ricadente nell'”area annessa alla lama” denominata “Lama o Capitolo”, inserita nel PUTT/P al n. 709 dell’elenco delle acque).
N. 00468/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2012, proposto da:
Cosimo Colucci, Santa Morga, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli 8;
contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51;
per l’annullamento
del diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica prot. n. 0021016 del 15.4.2012, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione in Monopoli;
di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il preavviso prot. n. 1559 del 12.1.2012 ed i pareri della Commissione per il paesaggio espressi nelle sedute del 21.12.2011 e del 21.3.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Michaela De Stasio, su delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. Lorenzo Dibello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Cosimo Colucci e Santa Morga hanno impugnato il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica del 15.4.2012 per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione in Monopoli.
I ricorrenti hanno esposto che, dopo la presentazione di una prima richiesta di autorizzazione unica, ne avevano richiesto l’archiviazione per poi ripresentare il progetto ridimensionato; su quest’ultimo era pervenuta da parte del Comune di Monopoli la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, motivata sul parere contrario della Commissione Paesaggistica, che aveva evidenziato che l’area ricadeva nell’ambito delle invarianti strutturali del PUG/S, relative alle aree annesse alle lame, dove trovava applicazione la disciplina dell’art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P, che non consente le trasformazioni finalizzate alla realizzazione della stazione carburanti.
Nonostante le controdeduzioni presentate dai ricorrenti il Comune aveva espresso il diniego definitivo sull’istanza, richiamando altresì l’apposizione del vincolo assoluto paesaggistico sull’area in questione.
I ricorrenti hanno dedotto che l’intervento prevedeva la realizzazione di un chiosco prefabbricato adibito alla gestione dell’impianto e dei servizi igienici, per una superficie lorda di 40 mq, oltre alla pensilina protettiva e alle cisterne interrate per i carburanti, che però non andavano computati come superfici coperte ai sensi dell’art. 12 Regolamento regionale 2/2006; erano state, invece, eliminate le sezioni bar e autolavaggio. L’area confinava da un lato con la strada provinciale e dell’altro con l’area annessa alle lame.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento di diniego recava un motivo nuovo (l’apposizione del vincolo assoluto paesaggistico) rispetto a quelli contenuti nel preavviso di rigetto;
2. violazione dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, violazione del principio di distinzione e autonomia del provvedimento paesistico rispetto a quello edilizio, violazione del giusto procedimento, violazione delle N.T.A. del PUTT/P, violazione del PUG, del Piano di razionalizzazione della rete distribuzione carburanti, del Reg. reg. 2/2006, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto nelle aree annesse alle lame erano consentite alcune tipologie di opere, tra cui le infrastrutture a rete e la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità .
Si è costituito il Comune di Monopoli chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la verificazione, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Per verificare la fondatezza delle doglianze contenute nel ricorso, infatti, è stata svolta apposita istruttoria, demandando con ordinanza n. 616/2013 al Comandante Regionale del Gruppo Forestale di verificare se l’impianto per la distribuzione di carburanti progettato dai ricorrenti (composto da serbatoi interrati, erogatori, pensilina, fabbricato e bagni pubblici) ricadesse nella zona classificata “viabilità e fasce di rispetto”, secondo il P.U.G. vigente nel Comune di Monopoli, se la residua parte dell’impianto in progetto (parcheggio auto e verde) ricadesse nella zona classificata “invarianti strutturali a prevalente valore paesistico”, secondo il P.U.G, e altresì nella “area annessa” alla lama, ai sensi dell’art. 3.08 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio – P.U.T.T./P.
Con relazione depositata il 23 ottobre 2013 il verificatore incaricato ha chiarito che l’impianto ricade sul terreno di cui al foglio 92 – part. 66 in parte, nella zona classificata dal P.U.G. come viabilità e fascia di rispetto, e che “la residua parte dell’impianto (parcheggio auto e verde) ricade nella zona classificata “invarianti strutturali a prevalente valore paesistico” secondo il P.U.G. del comune di Monopoli, e ricade altresì nell’ “area annessa” alla lama denominata “Lama e/o Capitolo” (inserita nel PUTT/P al n. 709 dell’elenco delle acque), soggetta al regime di cui all’art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P. Si sottolinea che l’area annessa alla lama coincide con l’intero appezzamento di terreno su cui realizzare l’impianto, ad esclusione della parte occupata dalla sede stradale”.
Tali conclusioni evidenziano l’infondatezza dei motivi di censura, confermando che, come riportato a sostegno del diniego impugnato, l’area su cui è stato progettato l’impianto di distribuzione carburanti rientra tra le “invarianti strutturali a prevalente valore paesistico” secondo il P.U.G. del comune di Monopoli, e rientra altresì nell’ “area annessa” alla lama denominata “Lama e/o Capitolo” (inserita nel PUTT/P al n. 709 dell’elenco delle acque), soggetta al regime di cui all’art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P.
Nemmeno può sostenersi, a tale ultimo riguardo, che l’intervento in questione sia tra quelli autorizzabili secondo l’art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P, in quanto la disposizione citata contempla esclusivamente “le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d’acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità , quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi, e simili; la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi”.
L’impianto in progetto, quindi, quale distributore di carburanti con chiosco, wc e pensilina, non è ricompreso tra le tipologie assentibili alla stregua della disciplina del sito, che consente esclusivamente interventi di limitatissima entità , perlopiù interrati e con minime opere esterne quali cabine tecniche.
D’altra parte, non può nemmeno sostenersi, come affermato dai ricorrenti, che solo la residua parte dell’impianto (parcheggio auto e verde) ricada nella zona classificata “invarianti strutturali a prevalente valore paesistico” secondo il P.U.G. e nell’ “area annessa” alla lama.
Tale dicitura è stata infatti utilizzata dal verificatore unicamente per rispondere allo specifico quesito posto dall’ordinanza istruttoria, che chiedeva appunto se “la residua parte dell’impianto (parcheggio auto e verde)” ricadesse in tale area; alla risposta affermativa al quesito, tuttavia, il verificatore, per chiarezza, ha espressamente aggiunto che l’area annessa alla lama coincide con l’intero appezzamento di terreno su cui realizzare l’impianto, ad esclusione della parte occupata dalla sede stradale.
Di conseguenza, sulla base della disciplina di zona così come risultante dal PUTT/P e dal P.U.G. del comune di Monopoli, il diniego risulta legittimo ed anzi vincolato.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)