1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. –  Inadempimento della P.A. – Poteri del G.A.
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Inadempimento della p.a. – Interessi legali – Risarcimento del danno – Ammissibilità  – Fattispecie

1. Ai sensi dell’artt. 112 e ss. c.p.a., il Giudice amministrativo è competente, in sede di ottemperanza, per l’adempimento dell’obbligo da parte della pubblica amministrazione, di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ed ordina alla P.A. resistente l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario anche con la nomina, in caso persistente inadempienza dell’amministrazione obbligata, del  Commissario ad acta.
2. Ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a., il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, su richiesta del ricorrente, condanna la resistente pubblica amministrazione resistente al pagamento degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, e, qualora ricorrano i presupposti di legge, riconosce anche il risarcimento del danno da ritardo o mancata esecuzione (nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali, quali obbligazioni meramente accessorie rispetto a quella principale, mentre non ha riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione della sentenza del giudice ordinario,  a causa della natura peculiare dell’adempimento richiesto alla pubblica amministrazione , caratterizzato da un complesso conteggio delle spettanze dovute).

N. 00464/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01439/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cardanobile e Piero Cardanobile, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, via Lucera, n. 4;

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero della Giustizia; 

per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 11081/2012, depositata in data 30.10.2012, avente ad oggetto indennizzo per danni da emotrasfusione e liquidazione competenze professionali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Paola Di Brindisi, per delega dell’avv. Fabio Cardanobile, e Donatella Testini;
 

Con sentenza n. 11081, depositata in data 30 ottobre 2012, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierna ricorrente, -OMISSIS-, ed il Ministero della Salute, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, così decideva:
“¦ – accoglie la domanda nei confronti del Ministero della Salute che condanna alla corresponsione, in favore della parte ricorrente dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92, nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella “A” allegata al D.P.R. n. 834/81, con decorrenza dal 1° aprile del 2001 e con gli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all’art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
– condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ¦”.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata appellata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria presso la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, in data 4.3.2014.
La sentenza veniva notificata al Ministero della Salute in data 8.1.2013.
Tuttavia, alla notifica non seguiva l’adempimento, nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Pertanto, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Chiedeva, in particolare, la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’assegno vitalizio di cui alla l. 210/1992, degli interessi legali e della rivalutazione delle somme in conto capitale dal 1.4.2001 al soddisfo, oltre che delle spese legali, così come liquidate in sentenza in favore del difensore, per sua dichiarazione anticipatario.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento, da parte del Ministero della Salute, al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 11081/2012 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Salute, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Parimenti può essere accolta la domanda di condanna della Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 112, comma 3 cod. proc. amm. al pagamento degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 11081/2012, trattandosi di obbligazioni meramente accessorie rispetto all’obbligazione principale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 275).
Quanto alla domanda di cui al punto c) delle conclusioni al ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico del più volte menzionato Ministero, una forma di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene non vi siano i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, tenuto conto della natura peculiare dell’adempimento richiesto all’Amministrazione medesima, involgente un articolato conteggio delle spettanze dovute alla ricorrente, tanto ai fini del computo dell’indennità , quanto ai fini della quantificazione degli arretrati, oltre rivalutazione ed interessi.
Vanno, infine, poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 11081/2012 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, con il pagamento degli importi in essa indicati, oltre interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato;
2) nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente;
3) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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