1. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Disciplina urbanistica ed edilizia generale – Rapporto.
 
2. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Disciplina urbanistica ed edilizia generale – Rapporto.
 
3. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Vincoli – Parere dell’Autorità  di Bacino – Per interventi inammissibili – Non necessario.
 
4. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Variante semplificata ex art. 5 DPR 447/1998 – Natura giuridica – Condizioni di applicazione

1. La normativa tecnica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) non si pone in termini di violazione o contrasto, quanto di doveroso coordinamento con la normativa statale generale in materia edilizia. Dall’applicazione di tali norme non può desumersi alcuna violazione del D.P.R. 380/2001 o del D.P.R. 447/1998, le cui disposizioni si limitano a prevedere procedure e modalità  organizzative ed operative, riferibili in generale alla materia edilizia e agli insediamenti delle attività  produttive.


2. Il PAI è un piano a carattere immediatamente vincolante, che la legge pone in una posizione sovraordinata nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica. Una volta che il PAI è adottato, gli strumenti di pianificazione devono ad esso essere adeguati, in quanto finalizzato, ai sensi dell’art. 1 NTA, al “miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità  geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità  e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio del rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità  d’uso”.


3. Ai sensi dell’art. 7 NTA del PAI pugliese, il parere vincolante dell’Autorità  di Bacino è richiesto relativamente a tipologie degli interventi “ammessi” nelle aree perimetrate a pericolosità  idraulica, indicati nel medesimo art. 7. Viceversa, non è necessario alcun parere qualora l’intervento rientri tra quelli non compresi nell’elenco, essendo il progetto, in tal caso, inammissibile ab origine.
 
4. La previsione di cui all’art. 5 D.P.R. 20-10-1998 n. 447 non è strumento di applicazione generalizzata, ma indica un percorso di natura eccezionale che non costituisce strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore. In ogni caso, anche laddove ne sussistano i presupposti, l’Amministrazione non ha l’obbligo, ma la mera facoltà , di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante. 

N. 00444/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2012, proposto da: 
Camping Merino S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Di Salvatore, Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

contro
Comune di Vieste; 

per l’annullamento
a) “dell’atto prot. n. 2220 del 13/02/2012, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile del Servizio del Comune di Vieste ha espresso “diniego definitivo” sull’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dalla ricorrente avente ad oggetto “lavori di realizzazione di due corpi di fabbrica nell’ambito della Struttura Ricettiva Camping Merino”, ubicata alla Località  S. Maria di Merino”; b) “di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per la società  ricorrente i difensori Pasquale Medina e Vittorio Di Salvatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato il 13.04.2012, la società  Camping Merino snc (d’ora in avanti anche ricorrente o società ) ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato e ogni atto connesso, presupposto e conseguente, deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
In particolare, la ricorrente riferisce di aver presentato in data 06.05.2011 istanza per il rilascio del permesso di costruire finalizzata all’adeguamento della struttura turistico-ricettiva di cui è proprietaria, in Vieste, località  S. Maria di Merino, attraverso la realizzazione di due corpi di fabbrica.
Con l’atto gravato il Comune di Vieste ha espresso “diniego definitivo” al richiesto adeguamento, sulla base dei seguenti rilievi: a) “l’intervento richiesto non sarebbe rubricato tra quelli consentiti nelle aree ad alta pericolosità  idraulica ex art. 7 PAI, approvato con deliberazione CI. n. 39 del 20.11.2005 s.m.i.”; b) La L.R. 11/99 non costituirebbe deroga allo strumento urbanistico, permanendo, pertanto, “la doverosa osservanza delle norme tecniche di attuazione, in relazione alla tipizzazione dell’area nel vigente P.R.G” per ogni nuovo intervento. L’intervento in questione non potrebbe essere oggetto di rilascio del Permesso di Costruire, in quanto tipizzato nel vigente strumento urbanistico come zona Tc -Campeggi, la cui procedura è quella del Piano Particolareggiato a larga maglia.
La ricorrente a sostegno del gravame ha dedotto una serie di censure, rubricate come segue.
A. Violazione e falsa applicazione di Legge: art. 1 comma 3, art. 5 commi 2 e 4, del d.P.R. 380/2001; artt. 1 e 5 del DPR n. 447/1998 e s.m.i.; falsa applicazione dell’art 7 PAI regionale approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità  di bacino della Puglia n. 39/2005. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonchè per travisamento.
In particolare, contesta che:
1) sull’ammissibilità  dell’intervento, trattandosi di assetti e vincoli idrogeologici, avrebbe dovuto pronunciarsi l’Autorità  di Bacino, a tal fine appositamente investita dall’ufficio tecnico comunale;
2) gli atti relativi al PAI sarebbero stati annullati, in accoglimento dei motivi III e IV di ricorso, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 168/2009;
3) in ogni caso le originarie previsioni vincolistiche del PAI avrebbero dovuto essere riviste a seguito della realizzazione, dopo la sentenza del T.S.A. P., di “lavori di sistemazione idraulica del torrente La Teglia nel comune di Vieste”, collaudati nel settembre 2011, proprio per la messa in sicurezza del sito. Da qui la necessità  di acquisire il “parere-autorizzazione” da parte dell’Autorità  di Bacino.
B. Violazione di legge (art. 1 comma 3, art. 5 commi 2 e 4, del d.P.R. 380/2001; art. 1 e 5 del DPR n. 447/1998 e s.m.i.); falsa applicazione di legge (art. 7 PAI); Violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990); Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonchè per travisamento.
In particolare, sostiene che:
1) le ragioni del diniego espresso si baserebbero su di un “evidente travisamento sul reale contenuto dell’istanza prodotta dalla ricorrente”, in quanto quest’ultima sarebbe assoggettabile al D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 e s.m.i, Regolamento di attuazione di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 112/1998, la cui applicazione sarebbe fatta salva dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 380/2001;
2) all’istanza sarebbe applicabile l’art. 5 del citato Regolamento, che prevede la possibilità  di approvazione di un progetto relativo a impianti produttivi anche se in variante agli strumenti urbanistici previa convocazione di una conferenza di servizi;
3) la condizione di operatività  dell’art. 5, relativa alla “insussistenza” o alla “insufficienza” di aree già  destinate dallo strumento urbanistico generale alla allocazione di “impianti produttivi”, non opererebbe nel caso di “ampliamento”.
4) il vincolo idrogeologico – come previsto nel PAI – non avrebbe potuto precludere l’intervento richiesto con riferimento alla “conformità  alla normativa vigente in materia ambientale”, mentre l’Autorità  di Bacino avrebbe potuto esprimere il proprio parere nell’ambito di una conferenza di servizi, in applicazione del 1 comma dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998 e s.m.i.
Il Comune di Vieste non si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Il Collegio ha disposto istruttoria con ordinanza n. 603/2013 del 18.04.2013, a riscontro della quale il Comune di Vieste ha inviato documentazione con nota prot. n. 8870 del 13.05.2013;
Con memorie del 04.02.2013 e del 31.01.2014 la ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso, contestando l’operato del Comune anche in occasione del riscontro all’ordinanza istruttoria.
Alla pubblica udienza del 05 marzo 2014 il Collegio, sentito il difensore della società  ricorrente, ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. La società  Merino snc contesta il diniego di permesso di costruire relativo a lavori di adeguamento della struttura turistica di cui è proprietaria. Il diniego dell’amministrazione comunale si fonda sulle previsioni del Piano di assetto idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità  di Bacino della Puglia, con deliberazione n. 25 del 15.12.2004 ed approvato con successiva deliberazione n. 39 del 30.11.2005; su quelle del P.R.G, non derogate dalla L.R. 11/1999; sul richiamo della procedura prevista dal Piano particolareggiato a larga maglia.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi all’asserita violazione degli artt. 1 comma 3 e 5 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonchè degli artt.1 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i e dell’art. 3 L.241/1991 e falsa applicazione dell’art. 7 delle NTA del Piano di assetto idrogeologico, va rilevato che la ricorrente si limita a richiamare la normativa statale generale in materia edilizia, i cui rapporti con la specifica normativa applicabile al caso in esame, non si pone in termini di violazione o contrasto, quanto di doveroso coordinamento.
Le norme del D.P.R. 380/2001 distinguono compiti e ruoli di Stato e Comuni, con espresso richiamo agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 112/1998 in materia di impianti produttivi ed evidenziano le modalità  organizzative dello sportello unico dell’edilizia. A tali previsioni si aggiungono quelle del Piano di assetto idrogeologico. In proposito occorre osservare che il PAI è un piano territoriale, a carattere immediatamente vincolante, che la legge pone in una posizione sovraordinata nei confronti degli strumenti di pianificazione di settore, fungendo da vincolo anche rispetto alla pianificazione urbanistica. Una volta che il Piano è elaborato e adottato, gli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale devono ad esso essere adeguati, in quanto finalizzato, ai sensi dell’art. 1, al “miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità  geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità  e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio del rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità  d’uso”.
Dall’applicazione di tali norme non può desumersi alcuna violazione del D.P.R. 380/2001 o del D.P.R. 447/1998, le cui disposizioni richiamate si limitano a prevedere procedure e modalità  organizzative ed operative, riferibili alla materia edilizia e agli insediamenti delle attività  produttive.
Quanto all’asserita falsa applicazione delle norme del PAI e, in particolare, dell’art. 7, le argomentazioni poste a sostegno della tesi della società  ricorrente sono destituite di fondamento.
L’art. 7 delle NTA del PAI prevede sì il parere vincolante dell’Autorità  di Bacino, ma relativamente a tipologie di interventi “ammessi”, indicati nel medesimo art. 7 -in particolare alle lettere a) e b)-, nelle aree perimetrate a pericolosità  idraulica. Il Comune, invece, qualifica l’intervento richiesto dalla ricorrente come non consentito, proprio in quanto non compreso nell’elencazione di cui all’art. 7 del citato PAI. Giova a tal proposito citare la lettera h) dell’art 7 a norma del quale sono ammessi “ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali,rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità  immobiliari, nonchè manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità  nelle aree adiacenti”. E’ di tutta evidenza la pertinenza del richiamo dell’art. 7 da parte del Comune tra le ragioni a fondamento del diniego. Ogni ulteriore adempimento connesso alla valutazione del rischio è subordinato in primis all’ammissibilità  degli interventi in conformità  alle previsioni del Piano, a cui seguono poi le forme di controllo in concreto sul singolo intervento: quando dal primo accertamento deriva l’esclusione dell’intervento sulla base delle stesse previsioni del PAI, viene meno la necessità  di procedere alla successiva e concreta valutazione del rischio, essendo il medesimo già  acclarato, come accaduto nel caso in esame.
I profili evidenziati, inoltre, sono idonei a superare anche la sottolineatura contenuta nelle memoria di parte ricorrente depositata in data 31.01.2014, circa la valenza del vincolo idrogeologico e, in particolare, la negazione del valore di inedificabilità  assoluta. In merito è sufficiente osservare che gli interventi ammessi sono espressamente indicati dal PAI, tra i quali in ogni caso non è compreso quello oggetto di richiesta di rilascio di permesso costruire da parte della ricorrente.
1.2 Nè alcun sostegno alle doglianze di parte ricorrente fornisce la sentenza del 19.11.2009 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che non accoglie i motivi di ricorso come integralmente riportati nell’atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria del 04.02.2013 e nuovamente richiamati nella memoria del 31.01.2014. I profili censurati dalla sentenza attengono unicamente all'”eccessiva dilatazione dei tempi di revisione” dei vincoli e della relativa perimetrazione, al fine di consentire “l’armonico sviluppo del territorio e indicare, al contempo, le opere necessarie ad evitare pericoli di inondazione e di aggravamento ed estensione del dissesto”, a fronte dell’impegno preso in tale direzione da parte dell’Amministrazione competente. Il ricorso, pertanto, innanzi al suddetto Tribunale è stato accolto unicamente con riferimento alla dichiarazione dell’obbligo dell’Autorità  di Bacino di concludere il procedimento, con conseguente adozione dei provvedimenti relativi “al nuovo regime dei vincoli di edificabilità  per ragioni idrogeologiche ed alla perimetrazione del piano relativamente al Comune di Vieste”. Per completezza, il Collegio osserva che l’Autorità  di Bacino ha successivamente provveduto con Delibera del 26.01.2010, avente ad oggetto “le procedure di formazione, revisione, verifica e aggiornamenti del PAI a seguito di istruttoria e valutazione dell’istanza di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità  idraulica (art. 24 e 25 delle Norme Tecniche di attuazione) – Comune di Vieste FG-“. Ne deriva che il diniego al rilascio dell’istanza presentata dalla ricorrente, datata 13.02.2012, è basata sul PAI aggiornato, anche sulla base della dichiarazione dell’obbligo di provvedere contenuto nella richiamata sentenza del T.S.A.P.
1.3 Quanto ai lavori di “sistemazione idraulica del torrente La Teglia nel Comune di Vieste”, dai medesimi non può dedursi alcun fondamento sull’ammissibilità  dei richiesti lavori di ampliamento. La stessa ricorrente qualifica tali interventi come volti alla “messa in sicurezza” del sito, da cui non deriva automaticamente la modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità  idraulica. Le modifiche debbono costituire oggetto di specifica proposta a cui consegue l’attivazione di apposita procedura disciplinata dal medesimo PAI. La valenza di tali previsioni, pertanto, in mancanza di una modifica della perimetrazione delle aree, non può essere messa in dubbio dalla perizia tecnica di parte. Ne consegue che i rilievi della ricorrente basati sulle risultanze di tale perizia, come quelli contenuti nelle memorie depositate rispettivamente in data 04.02.2013 e 31.01.2014, anche con riferimento all’atteggiamento del Comune, risultano comunque inidonei a fondare le pretese relative all’ampliamento della struttura turistico-ricettiva. Nè risultano intervenute modifiche delle previsioni del PAI relative alle perimetrazioni delle aree a pericolosità  idraulica del Comune di Vieste, anche dopo le ultime Delibere del Comitato Istituzionale di aggiornamento.
2. La società  ricorrente contesta le motivazioni addotte dal Comune a fondamento del diniego basate sulla prevalenza delle norme tecniche di attuazione rispetto alle previsioni della L.R. 11/1999 e sull’assoggettamento della zona Tc – Campeggi da parte del vigente strumento urbanistico alla procedura di cui al Piano particolareggiato a larga maglia. Essa invoca l’applicazione delle norme del D.P.R. 447/1998, “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”. A riguardo, è sufficiente osservare che costituisce condizione imprescindibile, per l’avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza ivi prevista, la conformità  del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro. Tale condizione rende superfluo ogni accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione al caso in esame del citato art. 5, in quanto la motivazione posta a sostegno del diniego del rilascio del permesso di costruire si basa sulla classificazione della zona interessata tra quelle ad alta pericolosità  di inondazione. Evidente è il contrasto con la normativa ambientale.
Elemento quest’ultimo che da solo esclude l’applicazione della suindicata norma e della procedura in essa contenuta al caso in esame, come invece rivendicato dalla ricorrente, che arriva ad ipotizzare in una zona ad alta pericolosità  di inondazione, la possibilità  di una variante dello strumento urbanistico attraverso l’invocata convocazione di una conferenza di servizi, senza considerare che, tale strumento risponde, innanzitutto, alla prioritaria, esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio e le relative disposizioni possono legittimamente arrivare a porre limiti anche alla libertà  di iniziativa economica (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 1202 del 27/02/2013).
La previsione di cui all’art. 5 D.P.R. 20-10-1998 n. 447, peraltro, non solo pone condizioni alla sua applicazione, ma indica un percorso di “natura eccezionale che non costituisce in alcun modo strumento ordinario di modifica dell’assetto urbanistico, azionabile in base alle soggettive preferenze e convenienze dell’imprenditore”. In ogni caso giova precisare che, anche laddove sussistano i detti presupposti – che difettano, invece, nel caso in esame – l’Amministrazione non ha l’obbligo, ma “la facoltà , di avviare, sulla scorta di una congrua motivazione, l’iter semplificato per l’introduzione della variante” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1038/2006).
Nè il fatto che si tratti di adeguamento di una struttura turistica già  esistente è sufficiente a superare i rilievi opponibili alle censure della ricorrente, per la peculiarità  della zona ad alto rischio di inondazione.
Le superiori considerazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente infondate le censure dedotte, per cui il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituito in giudizio l’ intimato Comune .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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