Sanità  e farmacie – Localizzazione nuove sedi farmaceutiche – Discrezionalità  amministrativa – Sindacato del G.A. – Limiti – Legittimità  – Fattispecie 

Posto che la localizzazione di nuove sedi farmaceutiche attiene a scelte di merito dell’Amministrazione sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità , la finalità  perseguita dal legislatore, con la riforma introdotta dalla L. n. 27/2012, di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, ne’ può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove sedi incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti (nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione ha rispettato il criterio della distanza minima di cui all’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968)

N. 00411/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Carlo Sansone, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Argiro n. 135 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, Comune di Mattinata 

nei confronti di
Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia 

per l’annullamento:
– della delibera di Giunta regionale n. 1261 del 19 giugno 2012 (pubblicata sul B.U.R.P. del giorno 11 luglio 2012), nella parte in cui ha istituito una seconda sede farmaceutica nel Comune di Mattinata;
– di tutti gli atti richiamati e dei pareri resi dall’A.S.L. FG con atto prot. n. 49616-12 del giorno 11 giugno 2012 e dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia con atto prot. n. 532 del giorno 8 giugno 2012;
e, con motivi aggiunti del 17 Gennaio 2013, per l’annullamento:
– della delibera di Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul B.U.R.P. del 7 novembre 2012), nella parte in cui ha confermato l’istituzione di una seconda sede farmaceutica nel Comune di Mattinata;
– di tutti gli atti ivi richiamati e di tutti gli atti citati nel ricorso;
e, con ulteriori motivi aggiunti del 21 Marzo 2013, per l’annullamento:
– della determina dirigenziale n. 39 del I febbraio 2013 della Regione Puglia, dell’allegato bando e dell’allegato elenco delle farmacie istituite, nella parte in cui conferma l’istituzione e pone a concorso una seconda sede farmaceutica nel Comune di Mattinata;
– del conseguente bando di concorso pubblicato sul B.U.R.P. del 7 febbraio 2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Tommaso Di Gioia, per la parte ricorrente e avv. Mariangela Rosato, su delega degli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Maria Grimaldi, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia, esercitando il potere sostitutivo in materia di istituzione di sedi farmaceutiche ai sensi del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, ha istituito una nuova sede nel Comune di Mattinata (avente una popolazione di 6523 abitanti al dicembre 2010), valendosi della facoltà  di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 475/1968, ai sensi del quale “La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”.
Il ricorrente, titolare di farmacia in esercizio presso lo stesso Comune, censura l’operato regionale con due motivi di ricorso, per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, nella prospettazione del ricorrente, la Regione avrebbe erroneamente ritenuto obbligatoria l’istituzione della sede a cd. “quoziente parziale”, omettendo di motivare adeguatamente la propria decisione; l’individuazione della zona sarebbe inoltre irragionevole e viziata da difetto d’istruttoria.
La ricorrente ha poi esteso le medesime doglianze, con motivi aggiunti e motivi aggiunti ulteriori, ai successivi provvedimenti con i quali la Regione ha confermato l’istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Mattinata e messo a concorso la stessa.
Si è costituita la Regione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2014 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Quanto al primo motivo, va precisato che, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 475/1968, l’utilizzazione del resto, ai fini dell’istituzione di un’ulteriore sede farmaceutica oltre a quelle derivanti dall’applicazione del parametro di cui al comma precedente – secondo il quale “il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” – è facoltativa e non vincolata.
Pur trattandosi di una facoltà  e non di un obbligo, tuttavia, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi, visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del legislatore è verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici e quindi non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune, nè, in caso di esercizio del potere sostitutivo, come nel caso in esame, della Regione, per giustificare tale scelta.
A maggior ragione in questo caso, visto che al censimento dell’anno 2010 il numero dei residenti nel Comune è risultato 6.523, e dunque mancavano solo 77 unità  per raggiungere il quoziente intero (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4667/2013).
Sotto questo profilo, dunque, non si ravvisa alcun vizio.
2.2. Con riferimento al secondo motivo, deve rilevarsi che le determinazioni oggetto del presente giudizio, come già  riconosciuto dalla Sezione in presenza di analoghe fattispecie, attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all’Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità , come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità  (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1024/2013; Id., sent. n. 623/2013).
Vizi che devono necessariamente manifestarsi sulla base di evidenze tali da palesare ictu oculi un distorto esercizio del potere attribuito e che il collegio non ritiene rilevabili nel caso di specie.
Ciò premesso, è documentato come le determinazioni impugnate siano state adottate previa valutazione di tutti i contributi richiesti dalla vigente normativa.
I richiamati apporti istruttori, infatti, sono stati ponderati dalla Regione, che si è determinata nei sensi in questa sede contestati previo esame dei pareri rilasciati dall’Ordine dei Farmacisti e dall’A.S.L. Foggia, intervenuti nel procedimento condotto dalla Regione.
La localizzazione individuata dalla Regione, come si evince dalla planimetria versata in atti (v. documento n. 5 depositato in data 14.2.2013), ha privilegiato zone non servite dalla sede farmaceutica già  esistente, rispettando il criterio della distanza minima di cui all’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968 e tenendo conto, inoltre, delle indicazioni in precedenza espresse dal Comune.
Peraltro, come la Sezione ha già  sostenuto in passato, avuto riguardo agli obiettivi perseguiti dal legislatore con la riforma introdotta con la L. n. 27/2012, “la prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, nè può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti” (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. n. 1024/2013; Id., sent. n. 623/2013).
La censura va pertanto respinta.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso, integrato con motivi aggiunti e motivi aggiunti ulteriori, deve essere respinto.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti e motivi aggiunti ulteriori, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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