1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego rinnovo permesso di soggiorno – Presupposti


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi Aggiunti – Impugnazione del provvedimento di secondo grado – Nuove censure avverso il provvedimento originario – Limiti 


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Autotutela – Espressione di discrezionalità  amministrativa

1. àˆ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allorquando sia stata acquisita in sede istruttoria la prova documentale della carenza dei requisiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286/98.


2. L’impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento confermativo adottato dall’Amministrazione a seguito della presentazione di un’istanza di autotutela non consente all’interessato di formulare nuove censure avverso il provvedimento oggetto di conferma che non siano state formulate con il ricorso introduttivo nel rispetto dell’originario termine di decadenza.


3. L’esercizio del potere di autotutela è da riferire ad una facoltà  ampiamente discrezionale dell’Amministrazione e come tale può essere censurato soltanto in caso di manifesta illogicità  o irragionevolezza.

N. 00410/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Regano, Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, corso Mazzini n. 83 

contro
Prefettura – U.T.G. di Bari e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; Questura di Bari 

per l’annullamento
previa sospensione
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;
e, con motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2013,
per l’annullamento
previa sospensione:
– del provvedimento di diniego di revoca del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno, emesso in data 11.7.2013 a firma del V.Q.A. Dott.ssa Ilaria Masi;
– del presupposto provvedimento, Cat. A.11/2010/Imm. n. 111/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 13.10.2010, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Uljana Gazidede;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di Bari ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bari.
Il ricorso è affidato a tre motivi:
1) Violazione degli artt. 4, comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 286/98 e degli artt. 3 e 13 del D.P.R. 31 agosto 1999; eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto e travisamento dei fatti;
2) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
3) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e del principio del giusto procedimento.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, rilevando “che il diniego di rinnovo si fonda sull’automatica applicazione dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/98 che in effetti non lascia margini di discrezionalità  all’Amministrazione” e “che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare”.
Successivamente il ricorrente ha chiesto alla Questura di Bari di intervenire in autotutela al fine di revocare il proprio precedente provvedimento, ma la Questura ha ritenuto di non dover procedere ad alcun riesame dello stesso.
Con motivi aggiunti l’interessato ha quindi impugnato il diniego di revoca emesso dalla Questura di Bari, deducendone l’illegittimità  per:
– violazione e mancata applicazione dell’art. 21 -quinquies L. n. 241/90;
– violazione dell’art. 26, comma 7 -bis, D. Lgs. n. 286/98;
– violazione dell’art. 47 L. n. 354/75;
– violazione dell’art. 3 L. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà  della motivazione espressa;
– carenza d’istruttoria e assenza di motivazione in ordine al giudizio sulla pericolosità  sociale del ricorrente.
Il ricorrente ha inoltre censurato il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per violazione dell’art. 10 -bis della L. n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 7 -bis e dell’art. 5, comma 5 e 9, del D. Lgs. n. 286/98.
Alla camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare riproposta con i motivi aggiunti, ritenendo “¦di non poter ravvisare i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto conto che il provvedimento impugnato si giustifica in ragione del carattere vincolato del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza emesso dall’Amministrazione intimata e oggetto di impugnazione con il ricorso originario”.
Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il Prefetto di Bari, con il decreto impugnato nel gravame introduttivo, ha respinto il ricorso proposto, in via gerarchica, dal ricorrente avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo legittimo l’operato del Questore di Bari “poichè atto dovuto dato il carattere vincolante delle prescrizioni normative che non lasciano spazio a valutazioni discrezionali”.
2.1. Invero, nel provvedimento del Prefetto sono espressamente richiamati:
– i provvedimenti di condanna emessi nei confronti del ricorrente per reati relativi alla tutela del diritto d’autore e, in particolare, la sentenza emessa il 23.4.2009 dal Tribunale in composizione monocratica di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni, divenuta irrevocabile il 5.6.2009, di condanna a mesi 7 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.) commessi il 2.8.2006 in Ostuni;
– le disposizioni di cui all’art. 26, comma 7 -bis, del D. Lgs. n. 286/98, secondo le quali, con riguardo ai cittadini extracomunitari che richiedono il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, “La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
2.2. Orbene, posto che le circostanze di fatto assunte a base del gravato provvedimento prefettizio trovano pieno riscontro nella documentazione versata agli atti del giudizio, deve rilevarsi che il Prefetto di Bari ha correttamente operato allorquando, dopo aver previamente dato atto “che il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal Testo Unico e dal Regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 286/98”, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente.
In quest’ottica nessuno dei motivi del ricorso originario può trovare accoglimento.
2.3. In particolare, le prime due censure risultano infondate alla luce delle circostanze in fatto come sopra rappresentate, tenuto conto peraltro, con riguardo al secondo motivo, che la sentenza emessa, il 23.4.2009, dal Tribunale in composizione monocratica di Brindisi – Sezione distaccata di Ostuni è divenuta irrevocabile il 5.6.2009, ossia successivamente alla data di rilascio del permesso di soggiorno (20.4.2009) da parte della Questura di Bari, con la conseguenza che quest’ultima non era ancora in grado di rilevare, a quella data, la sussistenza di una causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e, pertanto, nessun profilo di contraddittorietà  può essere ravvisato nella condotta dell’amministrazione intimata.
2.4. Quanto al terzo motivo, è sufficiente evidenziare che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato nei termini sopra espressi.
3. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
3.1. Al riguardo il Collegio rileva, preliminarmente, la tardività  dei nuovi motivi rivolti avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto proposti a distanza di più di due anni dalla conoscenza dell’atto impugnato.
Il ricorrente, infatti, attraverso l’impugnazione del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di autotutela, contesta anche il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – oggetto dell’impugnativa principale – introducendo surrettiziamente censure diverse da quelle originariamente proposte.
Orbene, poichè, secondo i principi generali che regolano il processo amministrativo, nè l’istanza di autotutela, nè il ricorso giurisdizionale avverso la decisione (o la mancata decisione, in caso di silenzio) emessa in esito alla stessa, possono costituire uno strumento per la proposizione di censure che non siano state dedotte tempestivamente, pena la violazione del termine di decadenza, i motivi aggiunti sono in parte qua irricevibili.
3.2. Non colgono nel segno nemmeno le ulteriori doglianze, dirette a censurare il provvedimento di diniego di revoca del decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue.
L’istanza di revoca in autotutela che la ricorrente ha rivolto al Questore di Bari e al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura si sostanzia, invero, in una richiesta di riesame diretta ad ottenere una rivalutazione delle determinazioni già  assunte dall’Amministrazione.
A tale richiesta la Questura ha fornito riscontro, comunicando all’interessato che “questo Ufficio ritiene di non dover procedere ad alcun riesame del provvedimento atteso che, sostanzialmente, non risulta essere cambiata la situazione esistente prima della sua adozione”.
Orbene, a prescindere dalle evidenze che emergono dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte resistente e dalla natura vincolata del provvedimento impugnato con il gravame principale, il Collegio rileva che l’esercizio del potere di autotutela, attivabile d’ufficio – essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione – e non su istanza di parte, costituisce facoltà  ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto in caso di manifesta illogicità  o irragionevolezza.
Sotto questo profilo non può ritenersi censurabile la condotta della Questura di Bari, tenuto conto che la conclusione con esito positivo dell’affidamento in prova del ricorrente ai servizi sociali per la condanna di cui sopra, invocata da parte ricorrente come sopravvenienza da porre a fondamento di un intervento in autotutela, pur estinguendo la pena, non ha eliminato la circostanza fattuale della commissione del reato e della relativa condanna, dalla quale l’art. 26, comma 7 -bis, del D. Lgs. n. 286/98, con riguardo ai cittadini extracomunitari che richiedono il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fa discendere la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso principale deve essere respinto e i motivi aggiunti vanno in parte dichiarati irricevibili ed in parte respinti.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara irricevibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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