1. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Termine 120 gg.  ex art. 30, comma V^, c.p.a. – Applicazione – Limiti


2. Risarcimento del danno – Danno da attività  provvedimentale – Danno patrimoniale- Prova del danno  – Fattispecie

1. Il termine decadenziale di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dall’art. 30, comma 5 c.p.a., non si applica alle sentenze pubblicate prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo medesimo.


2. La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi derivante dalla condotta contra legem della p.A. è fondata qualora venga accertata la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti per l’illecito aquiliano, di cui all’art. 2043 c.c.. e tale accertamento va effettuato secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova sancite dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. 

N. 00407/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2011, proposto da: 
Impresa di Pesca Olivieri Franca & Prencipe Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio eletto presso Michele Rapanà  in Bari, via Imbriani, n. 80 

contro
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliata in Bari, via Melo, n. 97 

per il riconoscimento
dei danni sofferti dalla ricorrente a causa degli illegittimi e lesivi provvedimenti del 19.3.2008, prot. 0007534, e del 8.5.2008, prot. 0001217, emessi dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, annullati con sentenza n. 5372/2009 del T.A.R. Lazio, passata in giudicato e
per la conseguente condanna
del Ministero resistente al ristoro in favore della ricorrente di tutti i danni alla medesima occorsi ed in appresso specificati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e udito per le parti il difensore, avv. Giovanni Pio De Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso l’Impresa di Pesca Olivieri Franca & Prencipe Anna chiede che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali venga condannato al risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento di annullamento della licenza di pesca per il motopeschereccio “Rosa dei venti”, evidenziando che il richiamato provvedimento è stato annullato con sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II-Ter, n. 5372 del 3 giugno 2009, passata in giudicato il 18 luglio 2010.
Più nel dettaglio, la ricorrente è rimasta priva della propria licenza di pesca dal 20 giugno 2008 al 18 novembre dello stesso anno, poichè nella fase cautelare, avverso il provvedimento in questione, il T.A.R. Lazio ha respinto in prime cure l’istanza di sospensione, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e l’istanza cautelare presentata in primo grado.
Lamenta pertanto la ricorrente di aver subito notevoli danni per effetto del colpevole operato della resistente Amministrazione, in termini sia di lucro cessante sia di danno emergente, quantificandoli, rispettivamente, in euro 79.475,50 per mancato guadagno ed in euro 60.200,68 per danni tecnici causati dal forzato inutilizzo del motopeschereccio “Rosa dei venti”, per un totale di euro 139.676,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si è costituito il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, eccependo la tardività  del ricorso e comunque deducendone l’infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover precisare che, nella specie, non può essere applicato il termine decadenziale di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, prescritto dall’art. 30, comma 5 c.p.a. per la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.
Il codice del processo amministrativo, infatti, è entrato in vigore il 16.9.2010, ossia successivamente alla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 5372 del 3 giugno 2009 (sul punto cfr. T.A.R. Basilicata, n. 367/2012; Id., n. 153/2012).
3. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto chiarito che, avendo l’Amministrazione ottemperato all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5522/2008 e alla successiva sentenza del T.A.R. Lazio n. 5372/2009, riconsegnando all’interessata la licenza di pesca relativa al motopeschereccio “La Rosa dei venti”, la richiesta risarcitoria non può che riguardare esclusivamente le conseguenze asseritamente pregiudizievoli derivanti dal mancato utilizzo della licenza di pesca nel periodo intercorrente tra il ritiro del predetto titolo abilitativo e la riconsegna dello stesso.
3.1. Orbene, il riconoscimento della pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art. 2043 c.c., dovendo tale accertamento essere compiuto secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova, atteso che il giudizio per il risarcimento dei danni attivato innanzi al giudice amministrativo si atteggia come giudizio sul rapporto e non sull’atto, con applicazione piena del principio dispositivo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 3705/2009).
Va quindi verificata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
3.1.1. In primo luogo, non può non riconoscersi che la ricorrente, per effetto del ritiro della licenza di pesca ad opera del resistente Ministero, ha subito un danno, essendo stata costretta ad interrompere l’attività  economica che su quel titolo abilitativo si fondava.
3.1.2. Tale danno va qualificato come non iure, attesa l’illegittimità  dei provvedimenti emessi dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed annullati dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 5372 del 3 giugno 2009 (ormai passata in giudicato), nonchè contra ius, essendo chiara la sua incidenza su una situazione di interesse legittimo di tipo oppositivo (alla conservazione della situazione di vantaggio conseguita in virtù del rilascio della licenza) correlato all’interesse al bene della vita consistente nella prosecuzione dell’attività  di pesca attraverso l’utilizzo del motopeschereccio “Rosa dei venti”.
3.1.3. àˆ evidente, alla luce di quanto sopra riportato, la sussistenza di un collegamento eziologico tra la condotta tenuta dall’Amministrazione intimata e il danno subito dalla ricorrente, risultando sul punto superfluo ogni ulteriore approfondimento.
3.1.4. Con riferimento all’elemento soggettivo, occorre stabilire se la condotta amministrativa, a prescindere dall’elemento estrinseco rappresentato dall’illegittimità  degli atti che, di per sè solo, non è sufficiente a determinare l’imputabilità  all’Amministrazione della responsabilità  per le conseguenze dannose della propria azione, è stata caratterizzata da un atteggiamento soggettivo doloso o colposo, tale quindi da fare apprezzare la presenza di un danno risarcibile.
La colpa dell’Amministrazione deve essere accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno determinato l’illegittimità  dell’azione, della gravità  delle violazioni commesse, dei precedenti giurisprudenziali, dell’univocità  o meno del dato normativo, delle condizioni concrete e dell’eventuale apporto dei soggetti destinatari dell’atto (C.G.A.S., n. 246/2011).
Spetterà  all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità  del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità  derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità  della norma applicata (C.d.S., Sez. VI, n. 1114/2007).
Nell’ambito delle coordinate così tracciate, nel caso di specie deve reputarsi sussistente l’elemento soggettivo rappresentato dalla colpa della p.a. Se, infatti, da una parte, risulta acclarata l’erronea interpretazione in cui è incorsa l’Amministrazione intimata, stigmatizzata dal T.A.R. Lazio con la sentenza di annullamento n. 5372 del 3 giugno 2009, non si può, d’altra parte, ritenere scusabile l’errore in questione, tenuto conto che il Ministero, a fronte dell’istanza datata 8.4.2008, con la quale il legale di parte ricorrente evidenziava che “a seguito di quanto appreso ¦ le legali rappresentanti della Ditta mia assistita si recavano personalmente presso l’Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro e apprendevano, dopo aver effettuato le verifiche dovute insieme al personale preposto alla tenuta del registro, che nella compilazione dei dati relativi al motopesca “Padre Vito” e delle relative date di affondamento, trasferimento e cancellazione era stato rilevato errore materiale di trascrizione, pertanto la successione delle date riportate nel registro non erano aderenti alla realtà  storica degli accadimenti così come succedutisi nel tempo” ha perseverato nel ritenere non accoglibile la richiesta di annullamento in autotutela, ritenendo erroneamente che il motopesca “Vito Padre” non fosse nella disponibilità  dell’impresa ricorrente (e quindi non potesse essere offerto in ritiro ai fini della sostituzione con il motopeschereccio “La Rosa dei venti”) in quanto affondato in data anteriore alla vendita.
3.2. Una volta appurato che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della tutela risarcitoria, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile in favore della ricorrente.
Sul punto l’interessata ha quantificato i danni in euro 60.200,68 per danni tecnici causati dal forzato inutilizzo del motopeschereccio, giusta relazione tecnica di parte a firma del dott. Giacomo Trotta ed in euro 79.475,50 per mancato guadagno, per la complessiva somma di euro 139.676,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
àˆ necessario, quindi, esaminare distintamente i profili del danno emergente e del lucro cessante.
3.2.1. Quanto al primo profilo il Ministero resistente ha efficacemente evidenziato che la perizia di parte, a firma del dott. Giacomo Trotta, fonda “la quantificazione dei presunti danni derivanti da inutilizzo semplicemente sulla base di alcuni preventivi di alcune ditte di manutenzione (in particolare, uno dei preventivi e cioè quello di € 8.300,00, è privo di data, di costi specifici per ogni riparazione e di firma della ditta che ha emesso il preventivo)” e che i predetti preventivi “sembrano poco significativi, in quanto non attestano il pagamento di alcun intervento di riparazione” sul motopeschereccio in questione, mentre “controparte si è guardata bene dal produrre le fatture di pagamento degli effettivi urgenti lavori svolti sul motopeschereccio, fatture che ovviamente avrebbero avuto tutt’altro rilievo probatorio”.
Invero, sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio e, soprattutto, in mancanza delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per riparare l’imbarcazione, non può ritenersi provato il danno derivato al motopeschereccio “La Rosa dei venti” dal mancato utilizzo dello stesso.
La richiesta risarcitoria, pertanto, deve essere in parte qua respinta.
3.2.2. Con riferimento al profilo del mancato guadagno, invece, la domanda è fondata, ma la misura del danno risarcibile deve essere determinata in via equitativa, per le seguenti ragioni.
La ricorrente sostiene di aver subito un danno da lucro cessante quantificato in € 79.475,50, a causa del mancato esercizio dell’attività  di pesca durante i mesi in cui era stata ritirata la licenza del motopeschereccio “La Rosa dei venti”.
A riprova di tale danno allega le fatture emesse nei corrispondenti mesi (e cioè da giugno a novembre) dell’anno successivo.
La pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente non tiene conto, però, dei seguenti aspetti.
3.2.2.1. In primo luogo deve rilevarsi che il criterio adottato dalla ricorrente, ai fini del calcolo in esame, necessita di un prudenziale adeguamento al caso di specie, alla luce del principio dell’id quod plaerumque accidit. In quest’ottica, infatti, poichè l’attività  di pesca è un’attività  economica caratterizzata dall’estrema variabilità , da stagione a stagione, dei relativi proventi, in relazione a mutevoli quanto imprevedibili fattori di carattere ambientale, climatico e, più in generale, naturale, appare eccessivamente semplicistico ritenere che la sospensione dell’attività  di pesca dal mese di giugno 2008 al mese di novembre dello stesso anno abbia determinato un mancato guadagno per un importo equivalente al fatturato dei corrispondenti mesi dell’anno successivo.
3.2.2.2. In secondo luogo sarebbe comunque errato prendere a riferimento gli interi importi fatturati nei mesi di giugno e novembre 2009. Poichè, infatti, come già  sopra evidenziato, il periodo in cui la ricorrente è rimasta effettivamente priva della licenza di pesca va dal 20 giugno al 18 novembre 2008, il mese di giugno e quello di novembre 2009, come parametro di riferimento, potrebbero essere computati solo in parte e, pertanto, il relativo fatturato dovrebbe essere decurtato pro quota.
3.2.2.3. In terzo luogo il Collegio osserva che far corrispondere sic et simpliciter l’entità  del danno da lucro cessante alla somma degli importi fatturati, dall’impresa ricorrente, nell’analogo periodo dell’anno successivo condurrebbe ad una locupletazione ingiustificata in favore della ricorrente, in quanto una simile operazione non terrebbe conto dei costi di esercizio dell’attività  di pesca (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli dovuti al rifornimento di carburante, nonchè all’acquisto, utilizzo e mantenimento in efficienza di materiali, attrezzature e ricambi, sia per il buon funzionamento del motopeschereccio sia per l’esercizio della pesca), che devono essere dedotti dai ricavi al fine di determinare quale sarebbe stato il guadagno netto per l’interessata.
In ragione delle suesposte considerazioni il danno risarcibile non può che essere determinato in via equitativa, nella misura, ritenuta congrua dal Collegio, di € 30.000, oltre interessi legali.
In definitiva, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali va condannato, nei termini e nei limiti appena descritti, al risarcimento dei danni subiti dall’Impresa di Pesca Olivieri Franca & Prencipe Anna.
L’ammontare concreto di tali danni deve essere quantificato in un importo complessivo pari ad € 30.000,00, determinato dal Collegio in via equitativa, cui vanno aggiunti, a titolo di maggior danno presuntivamente subito, gli interessi legali, calcolati dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l’importo di € 30.000,00 (trentamila/00), maggiorato di interessi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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