Processo amministrativo – Giudizio ottemperanza – Omessa notifica del ricorso alla p.A. competente – Inammissibilità  – Non sussiste

Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. finalizzato alla declaratoria di nullità  di un atto elusivo del giudicato, l’omessa notificazione all’Amministrazione che ha emesso l’atto ritenuto elusivo, non determina l’inammissibilità  del ricorso introduttivo, stante la natura non impugnatoria dello stesso. 

N. 00453/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen Bastiani e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso l’avv. Carmen Bastiani in Bari, via Putignani, 251;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 49/2011 del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
e per l’accertamento della nullità 
– della delibera del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio del 6.7.2011, trasmessa con nota dell’1.8.2013, con cui è stato espresso parere negativo sulla dipendenza delle infermità  “Neurinoma dell’acustico dx operato per via translabirintica e retro sigmoidea con attuale ariflessiva labirintica dx ed acufeni” da causa di servizio, come richiesto dal ricorrente;
– nonchè di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed, in particolare, della nota prot. n. 29587 del 16.2.2011 con cui il Ministero della Difesa ha invitato il Comitato di verifica ad esprimere parere in merito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Carmen Bastiani e Giovanni Cassano;
 

Rilevato che parte ricorrente invoca, altresì, la declaratoria di nullità  di un atto (i.e. delibera del 6.7.2011 del Comitato di verifica per le cause di servizio incardinato, ai sensi del d.p.r. n. 461/2001, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) senza tuttavia provvedere alla notificazione del presente ricorso per ottemperanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze, avendolo notificato unicamente al Ministero della Difesa;
Ritenuto che la suddetta omessa notificazione non determina l’inammissibilità  del ricorso introduttivo, stante la natura non impugnatoria dello stesso, venendo in rilievo un giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. finalizzato alla declaratoria di nullità  di un atto asseritamente elusivo del giudicato;
Ritenuta, ai sensi degli artt. 28, comma 3 e 51 cod. proc. amm., l’opportunità  di ordinare al ricorrente -OMISSIS-di chiamare in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuta, altresì, l’opportunità  di acquisire dal Ministero della Difesa chiarimenti scritti in ordine alla conclusione del procedimento volto al riconoscimento in favore del -OMISSIS-dell’equo indennizzo a seguito dell’adozione del menzionato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 6.7.2011;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, così provvede:
1) ordina al ricorrente -OMISSIS-di chiamare il Ministero dell’Economia e delle Finanze in giudizio, provvedendo alla notificazione di copia del ricorso introduttivo entro il termine del 30 aprile 2014;
2) ordina al Ministero della Difesa di fornire, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento, chiarimenti scritti in ordine alla conclusione del procedimento volto al riconoscimento in favore del -OMISSIS-dell’equo indennizzo a seguito dell’adozione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 6.7.2011;
3) rinvia la presente causa alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)