Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione acquisitiva- Domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario – Da perdita della  proprietà  – Non può essere proposta – Ragioni

In tema di esproprio, a seguito della trasformazione irreversibile del suolo oggetto di una procedura illegittima, non si verifica il passaggio della proprietà  del suolo  all’Ente attraverso la c.d.  l’accessione invertita,  determinandosi invece l’alternativa tra l’acquisizione del suolo ex art. 42-bis del T.U. delle espropriazioni, ovvero la domanda di restituzione da parte del privato (nella specie il Collegio, sul presupposto che la domanda risarcitoria da perdita della proprietà  non poteva essere accolta e che – in subiecta materia – è  possibile beneficiare della mutatio libelli, con ordinanza istruttoria ha sollecitato  il proprietario a valutare la possibilità  di formulare una domanda integrativa per la restituzione del bene e il Comune a verificare l’intenzione di acquisire il suolo ex art. 42-bis). 

N. 00375/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2008 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2008, proposto da:

Angela Rutigliano, Francesco Nazario Paolillo, Flora Paolillo, Bruna Nicoletta Paolillo, Ruggiero Marco Paolillo, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale Nasca, Francesco Nazario Paolillo, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33;

contro
Comune di Barletta in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; Provincia di Bari in Persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Sabatino Minucci, Rosa Dipierro, con domicilio eletto presso Sabatino Minucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.29; 

per l’accertamento dell’illegittima occupazione e conseguente irreversibile trasformazione del suolo di proprietà  dei ricorrenti, avvenuta nonostante l’intervenuto annullamento del decreto di esproprio del comune di barletta n. 20 del 5.6.1998 ad opera della sentenza del t.a.r. puglia bari n. 2292/2004;
nonchè per la condanna in solido del Comune e della Provincia resistenti al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta in Persona del Sindaco e di Provincia di Bari in Persona del Presidente;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pasquale Nasca, Alessia Strada e Giuseppe Caruso;
 

Va rilevato che i ricorrenti:
– allegano di essere comproprietari per 477/1000 di un suolo interessato da procedura espropriativa annullata in sede giurisdizionale (con sentenza passata in giudicato, di questo Tar n. 2292/2004);
– chiedono, in questa sede (con domanda formulata nel 2008), il risarcimento del danno da perdita di proprietà  per essersi verificata la c.d. accessione invertita.
Osserva il Collegio che la più recente giurisprudenza di questo Tar (v. sent. nn.522/2013 e 142/2014) ha escluso la fondatezza della domanda risarcitoria in ipotesi similari , ritenendo ammissibili, quali modi di perdita della proprietà  per acquisizione alla mano pubblica esclusivamente il decreto espropriativo ovvero quello ex art. 42 bis T.U. espr. (“Di conseguenza, il regime del bene non si è modificato e, dal punto di vista giuridico, a tutt’oggi non è intervenuta alcuna (illegittima) sottrazione della proprietà , da ristorare per equivalente. Pertanto, a prescindere dalla legittimazione passiva, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente omissis per la perdita delle particelle omissisconseguente alla loro illegittima trasformazione deve essere respinta perchè infondata, non essendosi prodotto il danno lamentato (ovvero la sottrazione della proprietà  del bene), in mancanza, in origine, del decreto di espropriazione ovvero, successivamente, del provvedimento di acquisizione coattiva.” V. sent. n.522/2013).
Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno richiedere: da un lato alle amministrazioni intimate notizie in ordine ad una loro eventuale intenzione di procedere ad acquisizione dei suoli mediante decreto ex art. 42 bis T.U. espr.; dall’altro, alle parti ricorrenti se intendano formulare domande di ristoro in via ulteriore o subordinata, ammissibili in questa sede, attesa la consentita mutatio libelli (evidenziando il Collegio sin d’ora che in ipotesi di domanda restitutoria si renderà  necessario evocare in giudizio tutti i comproprietari).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dispone gli adempimenti indicati in parte motiva.
Ordina il deposito della relativa relazione da parte di ciascuna delle amministrazioni intimate entro il 15.7.2014.
Rinvia la causa alla udienza pubblica del 26 febbraio 2015.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del 5 febbraio e del 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)