Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Danno grave e irreparabile – Mero contenuto patrimoniale – Danni alla comunità  – Insussistenza

Non sussiste il danno grave e irreparabile che dovrebbe sorreggere l’istanza cautelare ove lo stesso abbia natura meramente economica, potendo essere risarcito per equivalente monetario, laddove è irrilevante il danno che si assume possa  determinarsi nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente.

N. 00166/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00221/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Radiodiagnostico dott. Perfetto e C. Sas, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo, 141;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. A. Distaso in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;

nei confronti di
Centro di Radiologia Di Giovine – Vergantino s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento e la declaratoria
della illegittimità  del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio del parere di compatibilità  per l’installazione di una tomografia assiale computerizzata TAC multidetettore e di una risonanza magnetica RM ad alto campo da 1,5 tesla;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. A00-81/650/APS1 del 15.2.2013 della Regione Puglia;
e per la nomina di un commissario ad acta per l’espressione del parere previsto dall’art. 7 legge Regione Puglia n. 8/2004;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 giugno 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. A00-81/652/APS1 del 24.4.2013 della Regione Puglia;
– della nota prot. A00-81/654/APS1 del 24.4.2013 della Regione Puglia;
– di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti, comunque lesivi;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. A00-81/4507/APS1 dell’11.12.2013 della Regione Puglia;
– della nota del Direttore Generale della ASL Foggia n. 0055185-13 del 10.6.2013;
– della deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7.11.2013;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Foggia, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e del Centro di Radiologia Di Giovine – Vergantino s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Raffaele De Vitto, Sabina Ornella Di Lecce, su delega dell’avv. Antonella Loffredo, Raffaele Irmici e Ilde Follieri;
 

Rilevato che la società  istante deduce, quale periculum in mora, unicamente la circostanza della inibitoria dell’attività  diagnostica, consequenziale alla adozione del parere negativo gravato con il terzo ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto che si tratta di pregiudizio comunque risarcibile in via economica; che, peraltro, nel merito vengono in rilievo complesse questioni afferenti all’esercizio della discrezionalità  tecnica da parte della Amministrazione, necessitanti di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Rilevato, altresì, che nei precedenti motivi aggiunti la ricorrente allega come periculum in mora possibili pregiudizi alla sanità  pugliese ovvero al pubblico degli utenti del servizio, pregiudizi non incidenti sulla sua sfera giuridica;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti necessari per la concessione della misura cautelare richiesta con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2014;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 marzo 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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