Sanità e farmacie – Strutture accreditate – Tetti di spesa provvisori – In attesa dell’adozione del DIEF 2013 – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Ragioni
Non sussiste il danno grave e irreparabile per il centro di medicina accreditato che abbia subito la determinazione provvisoria dei tetti di spesa per il 2013, in attesa che sia approvato il DIEF per lo stesso anno, dato il tempo trascorso dall’adozione dell’atto impugnato (che risale all’agosto 2013).
N. 00180/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00330/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2014, proposto da:
Vitantonio Tarantini Titolare Omonimo Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sticchi Damiani, Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Zaccaro, con domicilio eletto presso Salvatore Santovito in Bari, c.so Italia N.19;
nei confronti di
C.M.B. Centro Medico Biscegliese S.r.l. Prof. Gargiulo, Centro di Radiodiagnostica Chieppa, Laboratorio Analisi dell’Olio Dott.ssa Nunzia; Centro di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna dei Padri Trinitari, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A; Prascina Dr.ssa Maria Sterpeta, rappresentato e difeso dall’avv. Emma Losito, con domicilio eletto presso Emma Losito in Bari, P.Fiore,14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– la deliberazione dell’ASL BAT 2.8.2013 n. 1258 (comunicata a mezzo mail del 20.8.2013 dell’U.O. Personale Convenzionato della ASL BAT) avente ad oggetto: “Determinazione e ripartizione per il 2013 del fondo unico per la remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di provvisorio/istituzionale accreditamento insistenti nella ASL BAT”;
– la deliberazione della ASL BAT 4.9.2013 n. 1353;
– nonchè, per quanto di ragione, i presupposti atti regionali e di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale in materia adottato dall’Amministrazione Sanitaria in sede di quantificazione ed attribuzione dei tetti di spesa per l’anno 2013 ed, in particolare : a) le determinazioni assunte dalla ASL BAT; b) tuzioristicamente, ma solo ove occorra, il verbale n. 36/13 reso dalla Commissione di verifica strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate della ASL BAT e conosciuto dalla ricorrente solo successivamente alla sottoscrizione del prefato contratto;
Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Centro di Riabilitazione A. Quarto di Palo e Mons. G. di Donna dei Padri Trinitari e di Prascina Dr.ssa Maria Sterpeta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, avv. Vincenzo Zaccaro, per l’Azienda resistente e avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, su delega dell’avv. Francesco Ranieri e l’avv. Emma Losito per i controinteressati;
Rilevato che il provvedimento oggetto di impugnazione attiene all’individuazione dei tetti di spesa provvisori per le strutture istituzionalmente accreditate per l’anno 2013, in attesa che la Regione Puglia adotti il DIEF per l’anno 2013;
considerato che l’asserita lesività attiene a prestazioni in accreditamento erogabili nell’anno 2013;
tenuto conto che l’istanza cautelare innanzi al Capo dello Stato è stata presentata ad anno di riferimento quasi interamente trascorso ed innanzi a questo Tribunale addirittura nell’anno successivo e che ciò induce a ritenere l’assenza del carattere della gravità e della irreparabilità del danno che eventualmente la ricorrente potrebbe subire a causa della mancata sospensione degli atti impugnati;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)